A seguito dello scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, non è necessaria, ai fini della salvezza del contraddittorio, la nuova notifica del ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione poiché , ai sensi dell'art. 1 comma 3 Decreto Legge 193/2016 convertito in Legge 225/2016, il predetto nuovo soggetto subentra ex lege in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli processuali, facenti capo alla soppressa Equitalia.

Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n.23920 del 13.11.2017. Secondo i giudici romani "l' interruzione del giudizio presuppone la necessaria dichiarazione dell'evento in udienza da parte dell'ente interessato e pertanto, in assenza della stessa entro la chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata resta stabilizzata con correlativa ultrattività della procura alle liti, a nulla rilevando la conoscenza dell'evento evincibile dal provvedimento legislativo che ha disposto la soppressione di Equitalia.

Nel caso di specie, il procuratore del concessionario, già costituito in giudizio, non era comparso all'udienza di discussione e nemmeno depositava una dichiarazione notificata alla parte ricorrente ai sensi dell'art. 300 comma 1 cpc, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per dichiarare l'interruzione del giudizio.

Avv. Bruno Maviglia
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