Pubblichiamo il testo della risoluzione n.32/E con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la norma agevolativa - che ha aumentato da due a otto il numero di rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo - è applicabile anche ai piani di rateazione in corso alla data del 22 giugno 2013, data di entrata in vigore dal Decreto Fare (Dl n.69/2013).


OGGETTO: art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), decreto legge n. 69 del 2013 – incremento del numero delle rate non pagate che determina la decadenza dal beneficio della rateazione – applicabilità in via retroattiva

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento circa l’art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cosiddetto “Decreto Fare”) che, modificando la disciplina della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo prevista dall’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ha innalzato (da due a otto) il numero delle rate il cui
mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

In particolare, è stato chiesto se tale norma, di maggior favore per il contribuente, sia applicabile anche ai piani di rateizzazione già in essere alla data di entrata in vigore del “Decreto Fare”, ossia alla data del 22 giugno 2013.
Al riguardo si rappresenta che il citato Decreto Fare, con riferimento alla disciplina della rateazione delle somme iscritte a ruolo, ha previsto che, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili.
Con riferimento all’applicazione di tale disposizione, l’art. 4 del decreto di attuazione del 6 novembre 2013 – recante “Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decretolegge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013” – ha previsto che i piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa “ possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate”.
Ciò premesso, si è dell’avviso che la medesima ratio possa essere applicata, in via interpretativa, con riferimento alla disposizione che ha innalzato (da due a otto) il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Pertanto, l’art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto legge n. 69 del 2013, è applicabile anche i piani di rateizzazione già in essere - e, dunque, non decaduti - alla data del 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del citato “Decreto Fare”).
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.