RESPONSABILITÀ CIVILE E RISARCIMENTO DEL DANNO*
(a cura di Marco Rossetti)


SOMMARIO: 1. Un cantiere aperto. 2. La responsabilità per il fatto dell’incapace. 3. La responsabilità dell’insegnante.
4. La responsabilità per il fatto dei servitori e dei commessi. 5. La responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. 6.
La responsabilità da cose in custodia. 6.1. I presupposti applicativi dell’art. 2051 cod. civ.. 6.2. La prova liberatoria
gravante sul custode. 7. Circolazione stradale. 8. Tutela della salute e responsabilità sanitaria.


1. Un cantiere aperto.

Non è esagerato affermare che la materia della responsabilità civile è quella che ha conosciuto, negli ultimi dieci anni, l’evoluzione più rapida e le trasformazioni più profonde. Questo processo - cui hanno cooperato, ma in modo quasi sempre del tutto indipendente l’uno dall’altra, sia il legislatore che la giurisprudenza - ha riguardato tre aspetti.
Il primo è quello degli elementi costitutivi della responsabilità (la colpa, il nesso causale, la valutazione della negligenza), il cui accertamento e la cui valutazione sono divenuti via via più ampi, fino a ricomprendere condotte e fattispecie che per l’innanzi erano escluse dall’area dell’illecito aquiliano (si pensi alla differenziazione, introdotta da Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, (rv. 600899), tra i criteri di accertamento del nesso di causalità in sede penale rispetto alla sede civile).
Il secondo aspetto interessato dall’evoluzione di cui si discorre è stato rappresentato dall’aumento delle fattispecie “speciali” di responsabilità, cioè dei casi in cui la legge o la giurisprudenza hanno fissato criteri particolari di accertamento della colpa (sempre più spesso presunta) o del nesso causale. E’ il caso della responsabilità professionale del medico, che la Cassazione è arrivata a definire “paraoggettiva” (Cass. civ., sez. 3, 19 maggio 2004, n. 9471, rv. 572945- 572946 - 572947); come pure delle speciali forme di responsabilità introdotte dal legislatore - quasi sempre in attuazione di princìpi dettati dal diritto comunitario - a carico di intermediari finanziari (artt. 21 e ss. d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativo regolamento di attuazione, Regolamento Consob 29 ottobre 2007 n. 16190, ripetutamente modificati in attuazione della direttiva c.d. “MiFiD”), dei tour operator (artt. 41 e ss. d. lgs. 23 maggio 2011 , n. 79).
Infine, il terzo settore nel quale si registra una progressiva evoluzione del settore della responsabilità civile è l’accertamento e la liquidazione del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale. Quest’ultimo, in particolare, ha dato vita negli ultimi anni ad un vero e proprio movimento dialettico “a tre” tra giurisprudenza di legittimità, giurisprudenza di merito e dottrina: con questi tre soggetti che, alternativamente, si sono scambiati il compito di porre tesi o contrapporre antitesi alle tesi altrui, per raggiungere sintesi ciclicamente rimesse poi in discussione.
La responsabilità civile, insomma, si conferma come un settore dell’ordinamento nel quale esistono perenni “lavori in corso”.


2. La responsabilità per il fatto dell’incapace.

L’art. 2047 cod. civ. stabilisce che “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
E’ noto che questa previsione ha posto il problema di stabilire se vi sia coincidenza o meno delle nozioni di “imputabilità” e “colpa”: se, cioè, un atto compiuto dall’incapace possa qualificarsi “colposo”, con quanto ne segue sul piano della responsabilità.
In talune decisioni di legittimità, infatti, si è affermato espressamente che “la colpa (...) presuppone l'imputabilità” (e quindi, parrebbe di capire, l’una si risolve nell’altra), e si è giunti alla conclusione che il fatto dell’incapace solo per convenzione lessicale può essere definito “colposo”, in quanto a chi non è padrone di sé non può essere mosso alcun rimprovero in termini di colpa.
In altre e più numerose decisioni, all’opposto, si è affermato che “la non imputabilità non esclude la colpevolezza”. Questa affermazione viene in genere motivata con un ragionamento così sintetizzabile:

(a) l’art. 2047 cod. civ. prevede un indennizzo a favore della vittima, nel caso il danno sia stato causato da un incapace e il sorvegliante non sia tenuto a risponderne;

(b) tuttavia questa norma può applicarsi solo se all’incapace possa comunque essere mosso un qualche rimprovero in termini di colpa: ché, altrimenti, l’indennizzo sarebbe dovuto anche per i danni derivati dal fortuito o dalla forza maggiore, il che sarebbe assurdo ed iniquo, perché in tal caso la vittima del danno causato dall’incapace otterrebbe un ristoro anche quando lo stesso danno, se causato da una persona capace, non avrebbe legittimato la vittima a domandare alcunché;

(c) ergo, l’art. 2047 cod. civ. sta a significare che possono esistere danni causati con colpa dall’incapace, e danni causati dall’incapace ma senza colpa; e poiché l’incapace è soggetto non imputabile, si conclude che possono darsi casi di condotte colpose (in senso oggettivo, cioè devianti rispetto ad una regola di condotta) ma tenute da soggetti non imputabili.

Quest’ultimo orientamento è stato corroborato nel 2011 dalla importante decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 7247 del 30 marzo 2011 (rv. 617583). La sentenza aveva ad oggetto il caso diun minore infortunatosi durante un incontro di calcio a causa dello scontro con un coetaneo. La domanda di risarcimento del danno, proposta dai genitori dell’infortunato nei confronti dell’associazione sportiva che aveva organizzato il torneo durante il quale era avvenuto il fatto, era stata rigettata dal giudice di merito, in base all’assunto che la condotta compiuta dal minore autore del danno non poteva ritenersi “colposa”, in quanto non esorbitante rispetto all’agonismo che era normale attendersi in relazione al tipo di sport ed all’età dei partecipanti. La corte, nel confermare tale decisione, ha affermato che, pur essendo inconcepibile una condotta “colposa” in capo ad un incapace, nondimeno per aversi la responsabilità del sorvegliante a norma dell'art. 2047 cod. civ. è necessario che il fatto dell'incapace presenti tutte le caratteristiche di antigiuridicità, e cioè sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito.
Ciò vuol dire che anche a fronte di un danno causato dall’incapace il giudice deve accertare se il comportamento di quest’ultimo sia stato oggettivamente antigiuridico e se esso sia stato causativo del danno. In applicazione di questi princìpi, si è affermato che l’urto tra due minori che stanno disputando una partita di calcio, non compiuto allo scopo di ledere, né con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, non costituisce un comportamento astrattamente qualificabile come colposo, e di conseguenza non fa sorgere la responsabilità del sorvegliante del minore per i danni che da quell’urto siano derivati.
Merita di essere segnalato che, nella medesima sentenza appena ricordata, la S.C. ha stabilito alcuni importanti princìpi in materia di responsabilità per lesioni personali causate durante lo svolgimento della pratica sportiva, negando l’esistenza d’una corrispondenza biunivoca tra il rispetto delle regole del gioco e l’assenza di responsabilità.
Può, quindi, incorrere in responsabilità anche lo sportivo che abbia rispettato le regole del gioco, se l’atto è stato compiuto allo specifico scopo di ledere (in tal caso, infatti, viene meno il nessi funzionale tra l’atto ed il gioco, necessario per scriminare la condotta lesiva); nello stesso tempo, all’opposto, l’atto lesivo non farà sorgere alcuna responsabilità in capo a chi l’ha commesso anche se esso sia consistito in una condotta violativa delle regole del gioco, quando però sussista un nesso funzionale tra l’atto commesso e la pratica sportiva. Tale nesso, in particolare, sussiste quando non sia stato impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.


3. La responsabilità dell’insegnante.

E’ noto come l’art. 2048 cod. civ. ponga a carico degli insegnanti una presunzione di colpa per i danni causati dall’allievo a terzi, ma non per i danni che l’allievo abbia patito da terzi, ovvero abbia causato a se medesimo.
E’ noto, altresì, come da tempo la giurisprudenza abbia slargato l’area della responsabilità dell’insegnante, invertendo a suo carico l’onere della prova anche nelle controversie in cui l’allievo (ovvero i suoi rappresentanti, se minore) domandino il risarcimento dei danni da lui patiti durante l’orario di lezione. A questa soluzione pervennero le Sezioni Unite, già anni addietro, ricorrendo alla tesi della “responsabilità da contatto sociale” tra l’allievo e l’insegnante, in virtù del quale sorge tra questi un rapporto di contenuto analogo ad un qualsiasi altro rapporto giuridico contrattuale, nel quale v’è da un lato l’obbligo di fornire una certa prestazione (in particolare, vigilare sugli allievi), dall’altro il diritto di pretenderla. Di conseguenza, avendo il rapporto contenuto analogo a quello di un contratto, saranno ad esso applicabili le norme dal codice in tema di rapporto giuridici contrattuali, e prima fra tutte l’art. 1218 cod. civ.: in virtù di tale norma, per come costantemente interpretata dalla S.C., il creditore che alleghi l’altrui inadempimento deve provare soltanto l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è il convenuto, se vuole andare esente da responsabilità, a dovere provare che l’inadempimento non c’è stato, ovvero che non è dipeso da propria colpa [Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533 (rv. 549956)].
Quest’ultimo orientamento è stato confermato e rafforzato nel 2011, con l’affermazione che il solo fatto dell’ammissione dell'allievo a scuola determina a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Ciò comporta, in particolare, l’obbligo dell’istituto scolastico di predisporre gli accorgimenti necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali che possano arrecare danno agli alunni: e sulla scorta di tale regula iuris la corte ha affermato la responsabilità della scuola in un caso di danno da lesioni personali causate dall'aggressione di un cane incustodito [Sez. 3, Sentenza n. 3680 del 15 febbraio 2011 (rv. 617285)].


4. La responsabilità per il fatto dei servitori e dei commessi.


Può apparire singolare che, circa un mese dopo la pronuncia della sentenza ricordata al paragrafo precedente, nella quale è stata di fatto posta a carico dell’insegnante una presunzione di colpa per il danno patito dall’allievo, si è affermato un principio diametralmente opposto con riferimento alla responsabilità del committente di cui all’art. 2049 cod. civ.: e cioè che quest’ultimo non risponde del danno patito dal commesso, tanto nell’ipotesi in cui il commesso stesso l’abbia inferto a se medesimo, quanto nell’ipotesi in cui gli sia stato arrecato da un terzo [Sez. 3, Sentenza n. 6528 del 22/03/2011 (rv. 617240)]. Nel caso concreto, la persona incaricata dal proprietario di un fondo di rimuovere un albero abbattuto dal vento aveva causato la morte del committente, colpito alla testa da un grosso frammento di legno scagliato in alto durante i lavori di rimozione del tronco. Il responsabile, convenuto in giudizio dagli eredi del committente, aveva sostenuto in giudizio che in definitiva del proprio fatto illecito doveva risponder il committente stesso, ex art. 2049 cod. civ., sicché la medesima persona veniva ad assumere contemporaneamente la qualità di creditore e debitore, con conseguente estinzione dell’obbligazione per confusione. La S.C. ha rigettato tale ricostruzione.
Tra le due decisioni, tuttavia, non esiste alcun contrasto; anzi, l’una costituisce il necessario complemento dogmatico dell’altra. Si legge infatti nella motivazione di Cass. 6528 del 2011, cit. (nella quale, come accennato, si è esclusa l’applicabilità dell’art. 2049 cod. civ. nel caso di danno patito dal commesso) che tutte le responsabilità previste dagli artt. da 2049 a 2054 cod. civ. sono accomunate dal fatto che in ciascuna di tali previsioni il danno è causato da un bene che si trova in particolare relazione col soggetto presunto responsabile, oppure da un'attività direttamente svolta oesercitata a mezzo di un'entità strumentale inanimata (cosa), animale, umana (preposto).
Al contrario, nelle ipotesi di cui agli artt. 2047 e 2048 cod. civ., manca questo rapporto di strumentalità tra l’autore diretto del danno e colui che ne deve rispondere, e la responsabilità si fonda piuttosto sulla colpa (presunta) in vigilando ovvero in educando.
L’art. 2049 cod. civ., ha perciò concluso la corte nella sentenza appena ricordata, ha lo scopo di tutelare i terzi che siano stati lesi dal fatto illecito del preposto, ma non è applicabile nei casi in cui ildanneggiato sia il preposto stesso o, addirittura, il preponente.


5. La responsabilità per l’esercizio di attività pericolose.

Poche, ma non indegne di nota, le novità registrate nel 2011 in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolose. La più rilevante è rappresentata dall’espressa affermazione, compiuta dalla Corte di cassazione, secondo cui non costituisce esercizio di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., l’attività del ministero della salute di vigilanza, coordinamento e controllo della somministrazione di vaccini obbligatori, come quello antipolio [Sez. 3, Sentenza n. 9406 del 27 aprile 2011 (rv. 617748)].
Recuperando princìpi già affermati con riferimento all’affine problema della responsabilità del ministero per i danni da trasfusioni con sangue infetto, la S.C. ha stabilito che “pericolosa” ex art.2050 cod. civ. è l’attività di produzione, commercio e somministrazione dei vaccini, ma non quella di vigilanza sul corretto svolgimento di tali procedure, la sola demandata al ministero. Pertanto, ove si intenda ascrivere al ministero la responsabilità per i danni causati da un vaccino, occorre dimostrare - ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. - se la pericolosità di quel vaccino fosse o meno nota all'epoca dei fatti e se sussistessero, alla stregua delle conoscenze di quel momento, ragioni di precauzione tali da vietare quel tipo di vaccinazione o da consentirla solo con modalità idonee a limitare i rischi ad essa connessi.


6. La responsabilità da cose in custodia.

Sull’interpretazione dell’art. 2051 cod. civ. la giurisprudenza (anche di legittimità) aveva espresso orientamenti oscillanti, in particolare su due questioni:

(a) quali fossero i presupposti per l’applicazione dell’art. 2051 cod. civ.;

(b) quale fosse il contenuto della prova liberatoria gravante sul custode.

Sulla prima di tali questioni nell’anno 2011 si è registrata una progressiva uniformizzazione della giurisprudenza di legittimità, sì che i precedenti contrasti parrebbero da ritenersi superati od in via di superamento; sulla seconda questione permangono invece talune incertezze.

6.1. I presupposti applicativi dell’art. 2051 cod. civ.
Sotto il primo profilo, va ricordato che l’art. 2051 cod. civ. esige due presupposti per l’applicabilità della presunzione ivi prevista:

(a) che il danno sia stato causato dalla cosa;

(b) che la cosa fosse legata al responsabile da un rapporto definibile come “custodia”.

Ciascuno di questi due presupposti, chiaro a livello teorico, a livello pratico, come accennato, aveva dato a disparità di vedute.
Il primo presupposto aveva generato incertezze circa la possibilità di considerare arrecato “dalla cosa” anche il danno provocato dall’impatto della vittima contro cose inerti (come nel caso di scivolate o cadute su pavimenti, scale, e via dicendo). Su tale questione si è tuttavia registrato nell’anno 2011 un progressivo e sempre più uniforme allineamento della giurisprudenza verso un’applicazione assai ampia dell’art. 2051 cod. civ.. Questo orientamento considera arrecato “dalla cosa” anche il danno patito da chi, per effetto della propria condotta, entri in contatto con un oggetto altrui, ed è divenuto nell’ultimo anno preponderante [da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24 febbraio 2011 (rv. 616827), la quale ha ritenuto applicabile l’art. 2051 cod. civ. al caso del cliente di un supermercato inciampato in una pedana di legno contenente merce in attesa di collocazione sugli scaffali]. In precedenza la stessa S.C. aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. in un caso in cui il cliente di un supermercato era finito, spingendo il carrello per gli acquisti, in una buca, cadendo e riportando lesioni. In quel caso la Corte affermò l’inapplicabilità dell’art. 2051 cod. civ. per avere avuto il pavimento solo “il ruolo di occasione dell'evento (...), svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea [Cass., sez. 3, 17 gennaio 2001 n. 584 (rv. 543213)].
In definitiva, per giurisprudenza prevalente costituisce oggi danno arrecato “dalla cosa” qualunque ipotesi di lesioni causata da cadute, scivoloni, perdita di equilibrio, e via dicendo.
Anche il secondo dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. (che il danno arrecato sia stato arrecato da una cosa che formi oggetto di custodia), come accennato, aveva formato oggetto di vari contrasti. Tali contrasti riguardavano in particolare la configurabilità di un rapporto di “custodia” tra la pubblica amministrazione ed i beni ad essa appartenenti che siano di vaste dimensioni e destinati all’uso indiscriminato da parte del pubblico (quali strade, ponti, boschi, dighe, il lido del mare, gli alberi che adornano il centro urbano di una città, e via dicendo).
Su tale questione, negli anni passati, la giurisprudenza di legittimità si era divisa in ben tre orientamenti diversi:

(-) un primo orientamento riteneva inapplicabile tout court l’art. 2051 cod. civ. al danno causato da beni della pubblica amministrazione di rilevanti dimensioni; (in questo senso, ex multis, Cass., sez. 3, 4 dicembre 1998, n. 12314 rv.521408; Cass., sez.3, 23 luglio 2003, n. 11446 rv. 565360; Cass., sez. 3, 26 settembre 2006, n. 20827 rv. 59540; la tesi era stata avallata anche da Corte costit. ord., 6 marzo 1995, n. 82);

(-) un secondo orientamento riteneva applicabile l’art. 2051 cod. civ. alla p.a. in tutti i casi in cui la cosa fonte danno poteva essere oggettivamente controllata, e presumeva iuris tantum “oggettivamente controllabili” tutte le strade comunali incluse nel perimetro del centro abitato; Cass., sez. 3, 21 luglio 2006, n. 16770 (rv. 591472); Cass., sez. 3, 12 luglio 2006, n. 15779 (rv.591272); Cass., sez. 3, 6 luglio 2006, n. 15383 (rv. 591249).

(-) un terzo orientamento, infine, riteneva che ai fini dell’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. nei confronti della pubblica amministrazione, per i danni arrecati da cose di grandi dimensioni, occorresse distinguere due diverse ipotesi:

(a) le situazioni di pericolo “immanentemente connesso alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada” (ad es., irregolarità del manto stradale, insufficienza delle protezioni laterali, segnaletica insidiosa o contraddittoria);

(b) le situazioni di pericolo “provocato dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio” (ad esempio, perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, formazione di ghiaccio sul manto stradale, perdita di sostanze oleose da parte di veicoli in transito).

Mentre, ricorrendo la prima ipotesi, l'art. 2051 cod. civ. sarà sempre applicabile, nella seconda ipotesi la responsabilità del custode sarà disciplinata dall’art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che la vittima avrà l’onere di provare - secondo i criteri generali - l’imprevedibilità e l’inevitabilità del pericolo. Cass., sez. 3, 19 novembre 2009, n. 24419 (rv. 610663); Cass., sez. 3, 20 febbraio 2006, n. 3651 (rv. 591249).
E’ possibile affermare che, con l’anno 2011, questo terzo orientamento è divenuto dominante se non univoco, e che quindi sotto questo aspetto l’anno appena trascorso abbia visto sopire, senza l’intervento delle Sezioni Unite, uno dei contrasti giurisprudenziali concernenti l’art. 2051 cod. civ. [in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 4495 del 24 febbraio 2011 (rv. 616873); Sez. 3, Sentenza n. 6677 del 23 marzo 2011 (rv. 617580); Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19 maggio 2011 (rv. 618175)].
Per effetto di questo assestamento giurisprudenziale può concludersi che oggidì la giurisprudenza di legittimità, nel caso di danni causati da beni dell’amministrazione, distingua l’ipotesi in cui il danno è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), nel qual caso l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; da quella in cui l'amministrazione dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, nel qual caso essa è liberata da responsabilità [Cass. 6677/11, cit.; nello stesso senso Cass., sez. 3, 3 aprile 2009, n. 8157 (rv.607904); Cass., sez. 3, 6 giugno 2008, n. 15042 (rv. 603742); Cass., sez. 3, 16 maggio 2008, n. 12449 (rv. 603341)].

6.2. La prova liberatoria gravante sul custode.
Come accennato, un secondo e tormentato contrasto, in questo caso addirittura occulto, divide la giurisprudenza circa il contenuto della prova liberatoria che il custode deve fornire per vincere la presunzione posta a suo carico dall’art. 2051 cod. civ.. Esso si è perpetuato, e forse acuito, anche nel 2011.
A livello teorico, la giurisprudenza di legittimità è da molti anni unanime nell’affermare che quella di cui all’art. 2051 cod. civ. è una “presunzione di responsabilità”, non una “presunzione di colpa”. Di conseguenza, il custode può scampare alla condanna non già limitandosi a dimostrare di avere tenuto una condotta diligente, ma dimostrando in concreto che il danno è derivato da un casofortuito (il fatto della vittima, il fatto del terzo, l’evento imprevedibile). Così la decisione capostipite rappresentata da Cass., sez. 3, 20 maggio 1998, n. 5031 (rv. 515604). Ciò significa nella sostanza ancorare la responsabilità del custode alla sussistenza del solo nesso causale, e non anche alla negligenza.
Questo principio è stato ripetutamente espresso dalla S.C. attraverso la massima secondo cui nella responsabilità per custodia “non rileva la condotta del custode, ma soltanto la relazione di lui con la cosa”, e che di conseguenza la prova liberatoria non deve riguardare la condotta, ma le modalità di causazione del danno, ed il nesso eziologico tra quest’ultimo e la cosa in custodia.
Tuttavia, sebbene le affermazioni appena riassunte siano pacifiche nella giurisprudenza di legittimità, una analisi di quest’ultima che non si arresti alle massime, ma si spinga ad esaminare le fattispecie concrete, evidenzia due criticità:

(-) la prima è rappresentata dal contrasto tra l’affermazione di principio appena trascritta, e la ratio decidendi concretamente adottata;

(-) la seconda è rappresentata dal contenuto della nozione di “caso fortuito”, e dal ruolo che in essa può giudicare la condotta negligente della vittima.
Sotto il primo profilo, va ricordato che in numerose decisioni la S.C. sembra avere sconfessato in pratica il principio affermato in teoria, e cioè che nella responsabilità del custode non rileva la condotta di quest’ultimo, ma il suo rapporto con la cosa. Così, ad esempio:

(-) nella motivazione di Cass., sez. 3, 9 agosto 2007, n. 17493, si legge che presupposto per l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. è “l’evitabilità e la prevedibilità” del danno: ma se un danno è inevitabile od imprevedibile, manca per definizione la colpa, la cui essenza è appunto la prevedibilità dell’evento. Dire, pertanto, che presupposto dell’art. 2051 cod. civ. è l’evitabilità del danno significa affermare che, dimostrata dal custode la sua diligenza, e cioè la mancanza di colpa, questi dovrebbe essere liberato da responsabilità: e cioè collide col principio già ricordato, secondo cui la prova liberatoria richiesta al custode non riguarda la condotta da questi tenuta, ma il suo rapporto con la cosa;

(-) nella motivazione di Cass., sez. 3, 10 marzo 2009, n. 5741 (avente ad oggetto un caso di incendio propagatosi da uno ad un altro immobile), si afferma che il custode ha “l’obbligo di vigilare” la cosa; ma anche questa affermazione contrasta con l’affermata irrilevanza della condotta:
se infatti obbligo del custode è quello di vigilanza, perché non viene liberato se prova la diligenza nella vigilanza?

Ed ancora: nella stessa sentenza da ultimo ricordata, si soggiunge che nella responsabilità ex art. 2051 cod. civ. qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, “rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordineallo svolgimento eziologico dell'accadimento”. Il che è assai curioso: quella di cui all’art. 2051 cod. civ. è una presunzione che esonera la vittima dalla prova della colpa, non dalla prova del nesso causale: eppure il dubbio sul nesso causale si fa ricadere sul custode;

(-) nella motivazione di Cass., sez. 3, 3 aprile 2009, n. 8157 (avente ad oggetto un caso di danni ad un automobilista causati da una frana staccatasi da un terreno demaniale) si legge che l'ente proprietario della cosa va esente da responsabilità “quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa”: ed anche questa affermazione stride con il principio affermato in teoria, e cioè che la prova che il custode abbia tenuto una condotta diligente non vale a sollevarlo da responsabilità. Affermare, infatti, che il custode risponde se il danno sia conseguenza “di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza” significa che - in teoria - se questi dimostrasse di essersi comportato diligentemente dovrebbe andare esente da condanna: il che invece è proprio quanto a livello teorico la giurisprudenza di legittimità nega.
Il secondo contrasto occulto nella giurisprudenza di legittimità, in merito al contenuto della prova liberatoria gravante sul custode, riguarda il rilievo eziologico da attribuire alla condotta negligente, distratta o malaccorta della vittima.
A tale condotta si attribuisce in teoria l’idoneità ad escludere la responsabilità del custode, pacifico essendo che il concorso colposo della vittima nella causazione dell’evento costituisce un caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno. Tuttavia, allorché si tratta di stabilire quale sia il grado di diligenza minima esigibile dalla vittima, superato il quale viene meno la responsabilità del custode, la giurisprudenza torna a dibattersi in un mare di incertezze.
Così ad esempio, mentre Cass., sez. 3, 15 ottobre 2004, n. 20334 (rv. 577729), ha escluso la responsabilità del proprietario di una piscina, in un caso in cui nel corso di una festa uno degli ospiti
decideva improvvisamente di tuffarsi riportando gravi lesioni, con logica esattamente opposta Cass., sez. 3, 3 aprile 2009, n. 8128 (non massimata) ha affermato l’invocabilità dell’art. 2051 cod. civ. nei confronti del gestore di una discoteca, convenuto in giudizio da persona che, azzuffatasi con un altro cliente in un’area pertinenziale antistante al locale notturno e recintata in modo inadeguato, a causa della colluttazione aveva infranto la recinzione precipitando nella strada sottostante.
I numerosi contrasti di cui si è appena detto nell’anno 2011 hanno ricevuto dalla giurisprudenza di legittimità nuovo alimento, sicché sarebbe auspicabile un risolutore intervento delle Sezioni Unite.
In particolare, con la già ricordata sentenza n. 4476 del 2011, la S.C. era stata chiamata ad occuparsi del caso del cliente di un supermercato, il quale era scivolato sul pavimento bagnato del negozio, riportando lesioni. Il giudice di merito, muovendo dal fatto che il luogo del sinistro fosse ben visibile e normalmente illuminato, rigettò la domanda, addebitando l’accaduto a distrazione della vittima.
La Corte di legittimità, invece, ha cassato tale decisione, osservando che nella valutazione dell'apporto causale fornito dalla vittima alla produzione dell'evento “il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione”. E poiché - ha proseguito la Corte - in un supermercato è normale e ragionevole che i frequentatori prestino attenzione alla merce sugli scaffali, non al pavimento, la prova liberatoria non poteva reputarsi fornita dal custode.
Tale decisione tuttavia parrebbe porsi in aperto contrasto con quella pronunciata solo due anni prima da Cass., sez. 3, 16 gennaio 2009, n. 993 (rv. 606411). Anche in quel caso il cliente di un supermercato era caduto riportando lesioni, inciampando (non sul pavimento bagnato, ma) su una pedana predisposta per l’esposizione di elettrodomestici e ricoperta da un tappeto). Tuttavia la Corte ritenne corretta la sentenza di merito che escluse la responsabilità del custode per essere stato accertato che il cliente, “mentre era intento ad osservare gli elettrodomestici riposti sulle scatole collocate sulla pedana, è inciampato sulla stessa ed è caduto”.


7. Circolazione stradale.

La materia della responsabilità da circolazione stradale e quella, connessa, dell’assicurazione della r.c.a., hanno fatto registrare nel 2011 alcune importanti novità.
Con l’importante sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 524 del 12 gennaio 2011 (rv. 616132), la Corte di cassazione ha notevolmente appesantito l’onere probatorio gravante sul conducente di un veicolo a motore, ai sensi dell’art. 2054, comma primo, cod. civ., nel caso di investimento pedonale.
Come noto, nel caso di investimento pedonale sorge frequentemente il problema di stabilire se ed a quali condizioni la condotta imprudente del pedone (ad es., che attraversi repentinamente e distrattamente la sede stradale) possa escludere o ridurre la colpa del conducente. A tale questione, in passato, la S.C. aveva dato risposta nei seguenti termini:

(a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;

(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo; 91

(c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 cod. civ., nella causazione del sinistro. Ex multis, Cass., sez. 3, 29 settembre 2006, n. 21249 (rv. 593596); Cass., sez. 3, 16 giugno 2003, n. 9620 (rv. 564285); Cass., sez. 3, 23 agosto 1997, n. 7922 (rv. 507041).

Con la sentenza del 2011 sopra ricordata (Cass. 524 del 2011), invece, la Corte di legittimità è pervenuta ad affermare la responsabilità dell’automobilista anche quando la condotta del pedone sia stata repentina e scorretta, se il contesto ambientale poteva o doveva ragionevolmente indurre l’automobilista a prevedere quella condotta. Il caso concreto aveva ad oggetto la vicenda di una bambina investita da un automobilista mentre attraversava distrattamente la strada all’uscita della scuola. Il giudice di merito, accertato che la vittima aveva attraversato la strada sbadatamente, aveva rigettato la domanda di risarcimento. La Corte ha tuttavia cassato tale decisione, osservando come la circostanza che il pedone avesse repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, “ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile”; e soggiungendo che tale prevedibilità “deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di istituti scolastici, l'automobilista ha l'obbligo di procedere con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità”.


8. Tutela della salute e responsabilità sanitaria.

1. Nel 2011 sono state depositate diverse decisioni di rilievo in materia di responsabilità medica.
Tra queste, le più significative hanno riguardato l’accertamento del nesso di causalità tra la condotta illecita ed il danno.

2. Su questo argomento spicca, per l’importanza dei princìpi affermati e la diffusa motivazione, la decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21 luglio 2011 (rv. 618882), la quale peraltro ha stabilito princìpi, in materia di nesso causale, suscettibili di applicazione generale e non limitata alla sola materia della responsabilità del sanitario.
Con questa sentenza è stato risolto un importante problema in tema di nesso di causalità, e cioè se il concorso di cause umane e cause naturali alla produzione dell’evento possa giustificare una riduzione percentuale del grado di colpa del danneggiante e, di conseguenza, della misura del risarcimento.
Per la comprensione di tale problema occorre ricordare come, per lunghi anni, la Corte di cassazione aveva costantemente affermato che se alla produzione dell’evento di danno concorrono la condotta dell’uomo e cause naturali, il responsabile non può invocare alcuna riduzione della propria responsabilità, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. [Così, ex plurimis, Cass. civ., sez. 2, 28 marzo 2007, n. 7577 (rv. 596272); Cass. civ., sez. lav., 9 aprile 2003, n. 5539 (rv. 561998)].
Poi, nel 2009, la Corte di legittimità aveva sorprendentemente mutato avviso proprio nel decidere un caso di colpa medica, con la sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16 gennaio 2009 (rv. 606131).
Il caso oggetto di quest’ultima decisione riguardava la vicenda di un paziente, già infartuato, al quale i chirurghi nel corso di un intervento procuravano un’emorragia in conseguenza della lesione accidentale di un vaso sanguigno. Dopo l’emorragia il paziente pativa un secondo infarto che lo conduceva a morte: sicché era sorto il problema di stabilire se la morte fosse stata causata dall’emorragia, ovvero se il secondo infarto fosse sopravvenuto per un fattore autonomo, quale naturale sviluppo dello stato di salute in cui il paziente si trovava al momento del ricovero.
La corte nel decidere questa vicenda, dopo avere ribadito il tradizionale principio secondo cui il nesso di causalità tra la condotta e l’illecito sussiste, ai sensi dell’art. 40 cod. pen., a condizione che senza la prima il secondo non si sarebbe mai potuto verificare, ha sentito il bisogno di aggiungere, a mo’ di obiter dictum, che in ogni caso il giudice di merito, cui sarebbe stata rinviata la causa, nella liquidazione del danno avrebbe dovuto tenere conto delle gravi condizioni di salute del paziente, preesistenti all’intervento.
In particolare, ove avesse accertato che la morte del paziente fu determinata da un concorso di causa (la condotta imperita dei sanitari e le pregresse condizioni di salute), secondo la S.C. il giudice di merito avrebbe dovuto “procedere alla specifica identificazione della parte di danno rapportabile all'uno o all'altra, eventualmente con criterio equitativo”. Anche nel caso di incertezza sulle cause dell’illecito dovrebbe infatti trovare applicazione l’art. 1226 cod. civ., per evitare di addossare tutto il risarcimento del danno al responsabile di una sola porzione di esso.
Questa conclusione venne corroborata poi da due rilievi: sia l’art. 2055 cod. civ., in tema di regresso fra condebitori solidali; sia l’art. 1227 cod. civ., in tema di concorso colposo della vittima nella produzione del danno, prevedono che la misura del regresso e - rispettivamente - la riduzione del risarcimento siano determinate in funzione delle conseguenze derivate dalla condotta del condebitore o della vittima, in tal modo ammettendo che il nesso di causalità possa essere concettualmente frazionato.
L’effetto di questa sentenza, di fatto, fu quello di circoscrivere l’area della responsabilità medica.
Infatti, quando il paziente avesse invocato la responsabilità del sanitario che l’aveva avuto in cura, ma fosse emerso che comunque alla produzione del danno alla persona del paziente aveva concorso non solo l’opera del medico, ma anche le pregresse condizioni di salute del paziente stesso, si consentiva al giudice di ridurre in via equitativa - ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. - l’ammontare del risarcimento.
La soluzione adottata dalla sentenza 975 del 2009 è stata oggi abbandonata dalla più recente decisione 15991 del 2011, cit., in termini cosi recisi e risoluti da indurre a ritenere che ci si trovi dinanzi non ad un contrasto di giurisprudenza, ma ad un autentico e definitivo revirement della Cassazione.
La sentenza più recente ha infatti rilevato come la soluzione adottata nel 2009 (e cioè la graduabilità della responsabilità del medico in funzione delle pregresse condizioni del paziente) confondeva due diversi nessi di causalità: quello tra la condotta illecita e la concreta lesione dell’interesse (c.d. causalità materiale, disciplinata dall’art. 40 cod. pen.), e quello tra quest’ultima ed i danni che ne sono derivati (c.d. causalità giuridica, disciplinata dall’art. 1223 cod. civ.).
Secondo questa impostazione, nel caso di responsabilità per danno biologico derivante da colpa del medico, occorre in primo luogo stabilire se dall’azione od omissione del medico sia derivata una lesione della salute; quindi - in caso affermativo - accertare quali conseguenze dannose (in termini di sofferenza, compromissione della validità psicofisica, pregiudizi patrimoniali) ne siano derivate.
L’obbligo risarcitorio sorge dunque allorché siano positivamente accertati tre fatti giuridici (condotta, lesione e danno), legati da due nessi causali (causalità materiale tra la condotta e la lesione, causalità giuridica tra quest’ultima ed il danno).
La circostanza che un paziente, prima dell’intervento rivelatosi infausto, fosse portatore di patologie pregresse non può mai comportare - ha stabilito Cass. 15991 del 2011 - il “frazionamento” del nesso di causalità tra condotta e danno. Tale nesso o c’è o manca, senza che sia possibile alcuna graduazione percentuale. Pertanto, quand’anche il medico abbia con la propria azione od omissione fornito un contributo causale solo dell’1% alla produzione del danno, il quale è dovuto per il resto al concorso di cause naturali, egli dovrà comunque risponderne per intero.
Le pregresse condizioni di salute del paziente, e più in generale il concorso di concause naturali alla produzione del danno, vengono invece in rilievo nel momento della liquidazione del danno: più esattamente, nella selezione, tra tutte le conseguenze provocate dall’errore medico, delle sole che siano giuridicamente risarcibili, quali conseguenze immediate e dirette dell’illecito ai sensi dell’art. 1223 cod. civ..
Sotto questo profilo, la sentenza 15991 del 2011 si spinge a suggerire una autentica tassonomia dei casi più frequentemente ricorrenti:
(a) se il paziente era già malato od invalido, e l’atto medico aggrava le sue condizioni di salute, il danno va liquidato considerando quale sarebbe stata la condizione del paziente se non ci fosse stato l’errore medico;
(b) se il paziente era già “affetto da patologie prive di effetti invalidanti”, e l’atto medico gli causa un danno alla salute, il danno va liquidato senza tenere conto dello stato pregresso del paziente;
(c) se il paziente era affetto da una patologia non letale, e l’errore del medico ne causa la morte, lo stato di salute pregresso:
(c’) è irrilevante ai fini della liquidazione del danno patito iure proprio dai familiari della vittima;
(c’’) può giustificare la riduzione del risarcimento dell’eventuale danno alla salute patito dalla vittima primaria e trasmesso iure successionis agli eredi;
(d) se il paziente era già affetto da una malattia letale, ma l’errore del medico ne accelera la morte, le sue pregresse condizioni di salute possono giustificare una riduzione del risarcimento spettante iure proprio ai familiari, in proporzione dello scarto temporale tra la durata della vita effettivamente vissuta e quella che la vittima, in assenza dell’errore medico, avrebbe verosimilmente potuto sperare.
3. Un cenno meritano, in materia di accertamento del nesso di causalità tra condotta del medico e danno del paziente, alcune decisioni che, approfondendo e precisando princìpi pur non nuovi, li hanno trasformati in “diritto vivente”.
Tali decisioni hanno riguardato in particolare i criteri di accertamento del nesso di causalità ed il riparto dell’onere della prova.
Sotto il primo profilo, si è ribadito [da Sez. 3, Sentenza n. 15386 del 13 luglio 2011 (rv. 618771)] che nell’ipotesi di erronea diagnosi prenatale, la quale abbia omesso di rilevare gravi malformazioni del feto e, di conseguenza, precluso alla gestante di interrompere la gravidanza, la prova del nesso di causalità tra omessa informazione prenatale e perduta possibilità di abortire, pur se incombente sulla parte attrice, non può che essere di natura presuntiva quanto al grave pericolo per la salute psichica della donna che costituisce la condizione richiesta dalla legge per l'interruzione di gravidanza.
Nello stesso ordine di idee si pone il decisum di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12686 del 9 giugno 2011 (rv. 618137). Questa sentenza aveva ad oggetto la vicenda di un bambino nato con un grave deficit neurologico, dovuto ad ipossia cerebrale. Mentre i genitori sostenevano che la causa dell’ipossia era dovuta al personale sanitario, negligente ed intempestivo nell’esecuzione del parto cesareo, i convenuti asserivano che la causa dell’ipossia era naturale e si era già prodotta durante la gestazione.
Si trattava dunque di stabilire se vi fosse o no prova dell’origine ante partum dell’ipossia, e la Corte ha sì ammesso che la prova della sussistenza di un valido nesso causale tra l'omissione dei sanitari ed il danno va fornita dal danneggiato, ma ha soggiunto che tale prova deve ritenersi sussistente quando ricorrano congiuntamente due condizioni:
(a) non vi sia certezza che il danno cerebrale patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche;
(b) appaia più probabile che non che un tempestivo o diverso intervento o da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato.
In buona sostanza, con questa decisione si è ribadito che quando l’evento di danno sia astrattamente imputabile a più cause, la responsabilità del convenuto può essere esclusa solo quando sia certo che la causa effettiva del danno non sia a lui ascrivibile.
Infine, sempre in tema di nesso causale merita di essere ricordata la decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 3847 del 17 febbraio 2011 (rv. 616273), la quale ha stabilito che la mancata documentazione dell’atto medico può bastare di per sé a ritenere sussistente il nesso di causalità tra l’omissione del medico ed il danno patito dal paziente, quando quella omissione era astrattamente idonea a provocare l’evento, ed il reale andamento dei fatto sia divenuto inconoscibile proprio a causa della trascuratezza della cartella clinica. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistere un nesso di causalità tra la condotta dei medici, i quali avevano ritardato l'esecuzione di un parto cesareo, e la grave asfissia del neonato, reputando irrilevante la pur elevata probabilità statistica che l'asfissia cerebrale potesse avere avuto origine fisiologica in base all'assunto per cui, per escludere con certezza il nesso di causalità tra l'evento e la condotta del sanitario, si sarebbe dovuto disporre di un tracciato cardiotocografico, che i medici stessi avevano però omesso di eseguire nell'imminenza del parto.

*estratto da Rassegna della Giurisprudenza di legittimità (Anno 2011) pubblicato sul sito ufficiale della Suprema Corte www.cortedicassazione.it

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