Pubblichiamo lo schema di disegno di legge, approvato in data 10 febbraio 2015 dal Consiglio dei Ministri, che conferisce al Governo la delega per attuare la riforma organica del processo civile.


SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE.

ART. 1
(Delega al Governo per la riforma del processo civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l’implementazione del tribunale delle imprese e l’istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) quanto al tribunale dell’impresa:
1) ampliamento della competenza delle attuali sezioni specializzate in materia di impresa mantenendone inalterato l’attuale numero e cambiandone la denominazione in “sezioni specializzate per l’impresa e il mercato”;
2) razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, includendo:
2.1) le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
2.2) le controversie in materia di pubblicità ingannevole di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;
2.3) l’azione di classe a tutela dei consumatori prevista dall’articolo 140-bis del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
2.4) le controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo, di cui all’articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;
2.5) le controversie di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2003 n. 168, come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, relative a società di persone;
2.6) le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre a quelle previste dall’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
3) mantenere e rafforzare la riserva di collegialità anche in primo grado, e prevedere presso ciascuna sezione l’istituzione di un albo di esperti nelle materie della ragioneria, contabilità, economia e mercato, con possibilità di iscrizione anche di dipendenti della Banca d’Italia e di Autorità indipendenti; prevedere che il presidente della sezione, fatta salva la possibilità di nomina di un consulente tecnico di ufficio, designi uno o più esperti, a supporto conoscitivo e valutativo del collegio giudicante relativamente ai saperi diversi da quello giuridico; prevedere che detti esperti possano essere ascoltati anche nella udienza pubblica in contraddittorio con le parti; prevedere che i compensi spettanti agli esperti e le spese da questi ultimi sostenute per l’adempimento dell’incarico sono a carico delle parti;
4) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, adeguandole alle nuove competenze, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte con decreti del Ministro della giustizia.

b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:
1) istituire presso i tribunali ordinari le “sezioni specializzate per la famiglia e la persona”;
2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1):
2.1) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio;
2.2) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;
2.3) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150;
2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del medesimo articolo, salva l’attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate;
3) assicurare alla sezione l’ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;
4) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati ai quali è attribuita, almeno in misura prevalente, la trattazione di affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e per la persona;
5) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle “sezioni specializzate per la famiglia e per la persona”, secondo criteri di semplificazione e flessibilità e individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati;
6) prevedere l’attribuzione, almeno in misura prevalente, a una sezione di corte di appello delle impugnazioni avverso le decisioni di competenza delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona e di competenza del tribunale per i minorenni;
7) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona, dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte con decreti del Ministro della giustizia.

2.Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore ella presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novella del codice di procedura civile e delle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) quanto al processo di cognizione di primo grado:
1) valorizzazione dell’istituto della proposta di conciliazione del giudice di cui all’articolo 185-bis del codice di procedura civile - anche in chiave di valutazione prognostica sull’esito della lite, da compiere allo stato degli atti prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove - in particolare in funzione della definizione dell’arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo;
2) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo in particolare mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione, nonché la rimodulazione dei termini processuali e del rapporto tra trattazione scritta e trattazione orale;
3) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo grado;

b) quanto al giudizio di appello:
1) potenziamento del carattere impugnatorio dello stesso, anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali e la tipizzazione dei motivi di gravame;
2) introduzione di criteri di maggior rigore in relazione all’onere dell’appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di illustrare le modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina della forma dell’atto introduttivo;
3) rafforzamento del divieto di nuove allegazioni nel giudizio di appello anche attraverso l’introduzione di limiti alle deduzioni difensive;
4) riaffermazione, in sede di appello, dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali, anche attraverso la soppressione della previsione di inammissibilità dell’impugnazione fondata sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento;
5) introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell’eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito;
6) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado.

c) quanto al giudizio di cassazione:
1) revisione della disciplina del giudizio camerale, attraverso l’eliminazione del meccanismo di cui all’articolo 380-bis del codice di procedura civile, e previsione, con decreto presidenziale, dell’udienza in camera di consiglio, con intervento del procuratore generale, nei casi previsti dalla legge, in forma scritta e possibilità di interlocuzione con il medesimo, sempre per iscritto, da parte dei difensori;
2) interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli, secondo criteri di rilevanza delle questioni;
3) adozione di modelli di motivazione sintetici dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;
4) previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, anche mediante possibilità di applicazione, come componenti dei collegi giudicanti, di quelli con maggiore anzianità nell’Ufficio;

d) quanto all’esecuzione forzata:
1) semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente coordinati al processo esecutivo, anche attraverso l’assoggettamento delle opposizioni esecutive al rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile;
2) ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto delle misure coercitive indirette di cui all’articolo 614-bis del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell’ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, a prescindere dal carattere fungibile o infungibile dell’obbligazione a cui esso si riferisce;

e) quanto ai procedimenti speciali:
1) potenziamento dell’istituto dell’arbitrato, anche attraverso l’eventuale estensione del meccanismo della translatio judicii ai rapporti tra processo e arbitrato, nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina dell’impugnativa del lodo arbitrale;
2) ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi, nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi;
f) introduzione, nel processo civile, di criteri di particolare rigore, anche mediante sbarramenti temporali, in ordine alla eccepibilità e rilevabilità d’ufficio delle questioni di giurisdizione;
g) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da declinarsi anche in termini di tecnica di redazione e di misura quantitativa;
h) adeguamento delle norme processuali all’introduzione del processo civile telematico.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di 45 giorni, decorsi i quali i decreti possono essere adottati comunque.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo, o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. All’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. In considerazione della complessità della materia trattata e dell’impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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