QUESITO N. 1 (Rottamazione bis ruoli 2000 - 2016)
Si chiede se coloro che hanno presentato istanza di rottamazione e non hanno provveduto al pagamento di tutte o di parte delle cartelle rottamate possano accedere alla rottamazione bis per i ruoli iscritti dal 2000 al 2016 o se tale possibilità sia riservata solo a coloro che non hanno presentato istanza entro il 21 aprile 2017. Non si comprende per questa fattispecie il collegamento con la possibilità di sanare il pagamento entro il 7 dicembre 2017. Grazie

RISPOSTA
No, si può usufruire della nuova possibilità di definizione agevolata solo per cartelle/avvisi non inclusi nella precedente richiesta presentata ai sensi dall’art. 6 del DL 193/2016, con la sola eccezione di quelle cartelle/avvisi interessati da una rateazione in corso al 24/10/2016, la cui precedente richiesta di definizione agevolata è stata respinta a seguito del mancato pagamento delle rate 2016 della predetta rateizzazione.
ESEMPIO:
1. Il contribuente ha 5 cartelle (carichi):
a. 4 del periodo 2000-2016 (C1, C2, C3, C4);
b. una del 2017 (C5).
2. Ha presentato la DA DL 193/2016 per 3 cartelle del periodo 2000-2016 (C1,C2, C3);
3. La DA è stata accordata;
4. Non ha pagato(o non pagherà entro il 7 DICEMBRE 2017 )in tutto o in parte le 3 cartelle già oggetto della precedente richiesta di definizione agevolata.
5. Non può più aderire alla nuova rottamazione per le 3 cartelle C1, C2, C3,
6. Può aderire alla nuova rottamazione per la cartella:
a. C4 (2000-2016) non presentata in definizione agevolata DL 193/16;
b. e per la cartella C5 del 2017

QUESITO N. 2(Regolarizzazione istanze respinte-non in regola con vecchio piano di dilazione in essere al 24/10/16)
Non ammesso alla rottamazione perchè non in regola con il vecchio piano di rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016.
1) La nuova legge dà la possibilità di presentare entro il 31 dicembre 2017 una nuova domanda di adesione e regolarizzare la posizione precedentemente respinta. In questo caso, le nuove rate saranno 3 (settembre, ottobre e novembre 2018), oltre il pagamento in un'unica soluzione delle rate non versate e scadute al 31 dicembre 2016.
2) Se, invece, la domanda di regolarizzazione non viene presentata entro il 31 dicembre 2017, ma viene presentata la domanda di adesione alla rottamazione "bis" per tutti i carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 2017 (scadenza per presentare la domanda 15 maggio 2018), allora le nuove rate previste saranno 5 (luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019) e non vi è il pagamento in un'unica soluzione delle
rate non versate e scadute al 31 dicembre 2016.

RISPOSTA
Il contribuente, nei casi di rigetto della precedente richiesta di definizione agevolata a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31/12/2016 dei piani di dilazione in essere al 24/10/2016, deve:
1. presentare, entro il 15 maggio 2018, una specifica istanza, utilizzando l’apposito modello DA2000/17 e indicando le cartelle che intende definire in via agevolata in base alla nuova legge.
2. pagare, entro il 31 luglio 2018, l’importo di tutte le rate scadute al 31/12/2016 delle rateizzazioni in corso al 24 ottobre 2016 (trattasi della somma il cui mancato versamento ha comportato il rigetto della precedente definizione diminuita di eventuali pagamenti effettuati dal contribuente dopo il precedente diniego) come determinato dall’Agente della riscossione con propria comunicazione che verrà inviata entro
il 30 giugno 2018. Il mancato pagamento di tale importo entro la predetta scadenza determina la improcedibilità dell’istanza presentata.
Non può accedere alla nuova definizione agevolata se non con tale modalità.
Pagato entro il 31 luglio 2018 l’importo di tutte le rate scadute al 31/12/2016 delle rateizzazioni in corso al 24 ottobre 2016, la DA sugli importi residui potrà essere pagata in unica soluzione a ottobre 2018 o in tre rate(ottobre 2018 (40%), novembre 2018 (40%) e febbraio 2019 (20%)).
NB: Le medesime regole valgono anche per chi non avesse presentato la DA entro il 21 aprile 2017 e non ha ottemperato ai pagamenti delle rate al 31/12/2016 di rateizzazioni in essere al 24 ottobre 2016.

QUESITO N. 3 (Impatto della definizione agevolata in tema di rateizzazione.)
Il contribuente decaduto al 24/10/2016 che non ha perfezionato la definizione agevolata con il pagamento delle rate, può accedere a nuova rateazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73?

RISPOSTA
No. Nei casi di accoglimento della definizione agevolata di cui all’art. 6 del Decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, per cui il contribuente non ha effettuato il pagamento (o il versamento sia insufficiente o tardivo) di una qualsiasi rata del piano di definizione, non è possibile rateizzare nuovamente ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73

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