Con sentenza n.16068/14, depositata in data 14 luglio, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta, in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, sancendo l'inapplicabilità dell'art. 56 della legge 247/2012 ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore.

Il comma 5 dell'art. 65 (rubricato "disposizioni transitorie") della legge 247 del 2012 prevede che "L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato."

Tuttavia, tale articolo fa riferimento esclusivamente alla successione delle norme del codice deontologico. Non può, invece applicarsi, all'istituto della prescrizione, in quanto la sua fonte è legale e non deontologica.

Non potrà quindi applicarsi, ai procedimenti ancora in corso, lo jus superveniens introdotto con l'art. 56 della legge 247/2012, rubricato "Prescrizione dell'azione disciplinare", che così dispone:
"1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni."


La Corte di Cassazione ha, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto:
"In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico.
Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n.247 cit."

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