CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N.12

C.C.: 29 maggio 2014
Presidente: SANTACROCE
Relatore: IPPOLITO
Estensore: IPPOLITO
Ricorrenti: __________
N.R.G.: 22166/13
P.M. Cedrangolo (Diff)

Questione controversa:
Se la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, ma che incide sul trattamento sanzionatorio, comporti una rideterminazione della pena in sede di esecuzione, vincendo la preclusione del giudicato (nella specie la questione riguardava gli effetti della sentenza n.251 del 2012 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5 del D.P.R. n.309 del 1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.)

Soluzione adottata: affermativa, con la precisazione che nella specie il giudice della esecuzione, ferme le vincolanti valutazioni di merito espresse dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, ove ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della rideterminazione della pena dovrà tenere conto del testo di tale disposizione come ripristinato a seguito della sentenza Corte cost. n.32 del 2014, senza tenere conto di successive modifiche legislative.

Riferimenti normativi: Cost., art. 136; l. 14 marzo 1953, n.87, art. 30; cod. proc. pen.; artt. 666, 673; cod. pen., artt.69, comma quarto, 99, comma quarto; d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73 comma 5.

Il Presidente
Santacroce

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