La Tariffa d'Igiene Ambientale determinata dalla società di gestione del servizio rifiuti è da considerarsi nulla per carenza del presupposto impositivo soggettivo.

E' quanto ribadito, ancora una volta, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania con due recenti sentenze, la 270/03/14 e la 271/03/14.

Nel caso di specie, il ricorrente si era visto arrivare due tariffe d'Igiene Ambientale (TIA) determinate non dal Comune del luogo dell'immobile interessato, bensì dalla ATO CT3 Simeto Ambiente, ovvero la società di gestione del servizio.

La Commissione ha precisato che il potere di imposizione tributaria "è di esclusiva spettanza dell'ente comunale di riferimento e non può essere delegato o semplicemente demandato ad altri enti pubblici o a società private"
D'altronde, prosegue la Commissione, "il potere di imporre tributi è espressione della sovranità statuale e della posizione di supremazia degli enti pubblici territoriali rispetto ai cittadini amministrati, nell'ambito di un rapporto giuridico di tipo necessariamente pubblicistico, rispetto al quale il soggetto passivo dell'imposizione tributaria è garantito dalle procedure legali in base alle quali il potere deve essere esercitato.

Pertanto, può ben essere delegato il servizio di riscossione dei tributi, ma non certo il potere d'imporli, "connaturato allo statuto necessariamente pubblicistico dell'ente impositore.

Tutte le tariffe TIA non determinate dall'Ente comunale sono, pertanto, nulle.

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