Tutte le pretese tributarie si prescrivono in 5 anni dopo notifica cartella. E' quanto ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Prato accogliendo un ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo.

LA QUESTIONE GIURIDICA
La contribuente aveva chiesto con ricorso l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo e delle sottese cartelle di pagamento ( IRPEF , IVA, Add. Reg. , Diritto annuale CCIAA ) eccependo il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, in relazione a tutte le pretese tributarie, sanzioni ed interessi compresi richiamando la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 23397/2016 del 25 ottobre 2016.

LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione Provinciale ha ritenuto fondato il ricorso in quanto "risulterebbe irrazionale un sistema con prescrizioni di 5 anni per tributi locali e sanzioni (per le sanzioni, per i diritti camerali, vedi d. M. 27 gennaio 2005, n. 54, art. 10), e di 10 anni per i tributi erariali, IRPEF, IVA e altro".

Tutti i tributi in oggetto - si legge in sentenza - hanno adempimenti ( scadenze ) annuali, e quindi ex art. 2948 n. 4 codice civile la prescrizione è di 5 anni. Sostenere che la prestazione tributaria attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi, non risulta ragionevole ed è palesemente illogico, poiché ciò che muta, anno per anno, non è il dovere della prestazione, ma la misura, l'entità ed il quantum da pagare - sempre anno per anno" .

"Pertanto conclude la Commissione - anche i tributi erariali sono pienamente disciplinati dall'art. 2948 n. 4 codice civile. Il sistema in questo modo risulta più razionale , e solo gli obblighi derivanti da sentenza si prescrivono in 10 anni


>>LEGGI LA SENTENZA DELLA CTP PRATO n. 38 del 10-04-2017<<

Avv. Bruno Maviglia
avvocatobrunomaviglia@gmail.com

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