>Valida notifica via pec a INPS

Arrivano le prime conferme sulla validità della notifica effettuata all'INPS a mezzo pec agli indirizzi estratti dal registro IPA.

Come noto, la notifica via pec alle Pubbliche amministrazioni era valida solo agli indirizzi estratti dal Reginde.
L'INPS non si era (e non si è) mai attivata per registrare un indirizzo valido nel Reginde dove effettuare le notifiche, costringendo gli avvocati a continuare a recarsi presso l'Ufficiale giudiziario per la notifica, anche in piena emergenza sanitaria da Covid-19.

La situazione è finalmente cambiata con l'introduzione, a mezzo dell'art. 28 comma 1 lett. C) del d.l. 76 del 2020, del nuovo comma 1ter dell'art. 16 ter del decreto legge 179 del 2012, che espressamente prevede “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e' validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicili digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria”.

Pertanto, è ora possibile notificare agli indirizzi estratti dal Registro IPA nel caso in cui la PA continui a non registrare valido indirizzo pec presso il Reginde (qui la formula per la notifica).

Così, nel caso di specie, si provvedeva alla notifica del ricorso a mezzo pec ai seguenti indirizzi dell'INPS estratti dal registro IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni):
a) ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it quale indirizzo primario indicato in elenco
b) direzione.provinciale.siracusa@postacert.inps.gov.it quale indirizzo della sede territoriale.

L'Inps non si costituiva in giudizio e l'Agente della Riscossione chiedeva la rinotifica a mezzo Ufficiale giudiziario, mentre il Ricorrente insisteva per la dichiarazione di contumacia dell'Ente.

A differenza del passato, in cui il Giudice disponeva la rinotifica, il Giudice del Lavoro, dott. Pittera, dichiarava la contumacia dell'INPS così motivando: "Rilevata, in conformità al disposto dell’art. 28 del DL 76/2020, la regolarità della notifica nei confronti dell’INPS tramite pec estratta, dal difensore del ricorrente, dal registro IPA, trattandosi di ente pubblico previdenziale che non ha provveduto alla trasmissione al REGINDE dell’indirizzo di posta elettronica"

IL TESTO DEL DECRETO

Avv. Gennaro Esposito
info@studioltesposito.com

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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