>Controversie in materia fiscale nell’Unione europea: l'Agenzia delle entrate fissa le regole Credit:

E' stato pubblicato il 17 dicembre 2020 il provvedimento dell'Agenzia delle entrate che stabilisce le modalità e procedure operative per l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea sorte tra l’autorità competente italiana e le autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea in merito all’interpretazione e all’applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l’Italia è parte e della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990.

L'ACCESSO ALLA PROCEDURA AMICHEVOLE
Per accedere alla procedura amichevole i soggetti interessati presentano un’istanza di apertura di procedura amichevole relativa a una questione controversa al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Se l'istanza non è redatta in lingua italiana deve essere corredata da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

L’istanza può essere alternativamente inviata per posta elettronica certificata all'indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it, ovvero inoltrata all’Ufficio a mezzo raccomandata ovvero raccomandata internazionale se presentata da soggetto non residente privo di domiciliatario nazionale o ancora consegnata direttamente all’Ufficio che ne rilascia ricevuta all’atto di presentazione.

L’Ufficio, entro due mesi dal ricevimento dell’istanza, deve comunicare al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale, anche a mezzo posta elettronica ordinaria, l’avvenuta ricezione dell’istanza.

La procedura amichevole si conclude entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima notifica della decisione di accoglimento dell’istanza da parte di uno degli Stati membri. Qualora tale termine sia stato prorogato ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del Decreto, l’Ufficio ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale, tramite posta elettronica certificata o raccomandata nazionale o internazionale.

In caso di raggiungimento dell’accordo tra l’autorità competente italiana e l’autorità competente dello Stato membro interessato, l’Agenzia delle entrate comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, la decisione adottata (solo gli elementi essenziali) entro trenta giorni dalla data di conclusione dell’accordo. In caso di mancato accordo l'Agenzia comunica i "motivi generali" del mancato raggiungimento dell'accordo.

Il contribuente a quel punto dovrà comunicare entro 60 giorni la volontà di accettare la decisione raggiunta dalle autorità competenti. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità il soggetto interessato comunica la rinuncia, anche parziale, al contenzioso, ove instaurato, e ad altri mezzi di impugnazione.


Scarica il PDF: Provvedimento attuativo del Dlgs 49/2020


Orazio Esposito

Orazio Esposito, avvocato cassazionista, è fondatore nel 2011 della rivista DirittoItaliano.com di cui attualmente è Direttore responsabile. I suoi campi di attività solo il diritto tributario e il contenzioso tributario. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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