>Inammissibili in Cassazione le censure contro la sentenza di primo grado Credit:

Con il ricorso per cassazione non possono essere proposte censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado.
Le stesse, pertanto, vanno dichiarate inammissibili.

E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione con sentenza n.11816/2021 pubblicata in data 5 marzo.

Nel caso di specie, il Ricorrente ha lamentato l'erroneità di diversi profili della pronuncia di primo grado, sul presupposto errato che la Corte d'appello avesse dichiarato inammissibile il gravame con ordinanza per la mancanza di probabilità di essere accolto.

In realtà, la Corte d'appello aveva pronunciato sentenza dichiarando inammissibile il gravame non perché non avesse alcuna probabilità di essere accolto, ma perché i motivi di appello non soddisfacevano il requisito della specificità.

Pertanto, il ricorso in Cassazione non poteva essere rivolto contro la sentenza di primo grado.

Afferma la Corte, in proposito, che: "Nell'attuale assetto dei mezzi di impugnazione esperibili per cassazione, che d'ordinario non consentono l'impugnabilità diretta in sede di legittimità della sentenza di primo grado, va ricordato che con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (Cass., Sez. IV, 21/03/2014, n. 6733; Cass., Sez. IV, 15/03/2006, n. 5637; Cass., Sez. IV, 20/06/1996, n. 5714). La sentenza di secondo grado ha infatti effetto sostitutivo rispetto a quella impugnata, tanto da imporre al decidente, a fronte dei motivi di impugnazione in cui si convertono le ragioni di nullità imputate alla sentenza impugnata, non di limitarsi a dichiarare la nullità, ma di pronunciare nel merito, sicché non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d'appello in quanto per effetto della pronuncia di questo, nei limiti del carattere devolutivo del mezzo e ferma per contro l'intangibilità del giudicato, la sentenza d'appello si sostituisce a quella di primo grado ed impedisce che possano farsi valere nel ricorso per cassazione vizi diversi da quelli che non siano attribuibili alla sentenza impugnata (Cass., Sez. V, 19/01/2018, n. 1323; Cass., Sez. IV, 16/02/1998, n. 1612; Cass., Sez. IV, 28/12/1996, n. 11537). "

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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