>L'ordinanza che decide sulla fase sommaria dell'esecuzione non è autonomamente impugnabile Credit:

L'ordinanza con la quale il Giudice dell'esecuzione decide la fase sommaria non è autonomamente impugnabile in quanto provvedimento privo di definitività.
Pertanto, è inammissibile la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi.

E' quanto confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.12160/2021 pubblicata in data 7 maggio.

Nel caso di specie, il Ricorrente aveva eccepito la nullità della sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza che, a definizione della fase sommaria di una opposizione agli atti esecutivi, aveva ribadito l'estinzione di un procedimento esecutivo disponendo la liberazione delle somme.

La Corte, accogliendo il ricorso, nel cassare senza rinvio la sentenza impugnata, ha affermato che:
l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione chiude la fase sommaria, in quanto provvedimento privo di definitività, non è autonomamente impugnabile, né con il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost., in quanto priva di definitività (v. Cass. n. 25111 del 2015) e comunque non con l'opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n. 2353 del 2017), avendo la parte altri strumenti a fronte dell'omessa fissazione del termine per l'inizio del giudizio di merito: potrà tutelarsi dando direttamente inizio al giudizio di merito, ovvero formulando la richiesta di fissazione del termine (v. Cass. n. 5060 del 20141; Cass. 22033 del 2011).

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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