L’art. 156 cpc non può essere applicato per sanare eventuali vizi di notifica delle cartelle di pagamento, nonostante il contribuente abbia avuto comunque conoscenza della pretesa fiscale attraverso le copie degli estratti ruolo, che aveva acquisito.
A nulla potendo rilevare neppure la conoscenza della pretesa tributaria attraverso l’avvenuta notifica al contribuente dell’avviso di vendita immobiliare.
In pratica la Cassazione, con ordinanza n. 5171 del 17/02/2022, conferma il proprio orientamento secondo cui la conoscibilità della cartella di pagamento debba avvenire obbligatoriamente nelle forme consentite dalla legge ( notificazione) e non aliunde , essendo irrilevante che il contribuente possa avere avuto conoscenza della pretesa tributaria al di fuori della prescritta notifica.
Bruno Maviglia
Bruno Maviglia, avvocato cassazionista, presidente dell'associazione ContribuenteWeb, esperto in diritto tributario e contenzioso tributario è entrato a far parte della redazione di DirittoItaliano.com nel 2015. E' possibile contattarlo all'indirizzo email