>Massime Cassazione: deposito dell' 8 giugno Credit:

Cassazione civile sentenza n.18557/2022 depositata in data 8.06.2022
"In tema di determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986 (ora art. 67, comma 1, lett. a e b dello stesso d.P.R., come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 344 del 2003), nel caso di opzione per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, una volta soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione (redazione della perizia giurata di stima e versamento dell'intera imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, della prima rata), si determina l'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria, per cui il contribuente non può più ottenere il rimborso delle somme corrisposte, sia che abbia scelto di avvalersi del pagamento in unica soluzione, sia che abbia scelto di avvalersi di quello rateale."

Cassazione civile sentenza n.18556/2022 depositata in data 8.06.2022
"In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, in esito ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,beneficia del regime di esenzione previsto dall'art. 19, l. n. 74 del 1987 anche la sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al mancato raggiungimento di accordi. La ratio dell'agevolazione tributaria risiede, infatti, nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che addivengono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite
divorzile, né lo scioglimento della comunione insieme ai trasferimenti (mobiliari o immobiliari) costituiscono indice di capacità contributiva."

Cassazione civile sentenza n.18552/2022 depositata in data 8.06.2022
"In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione."

Cassazione civile sentenza n.18550/2022 depositata in data 8.06.2022
"Una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione."

"Il tratto peculiare della dichiarazione confessoria contenuta in un testamento, avente, per quanto detto, efficacia post mortem, è che essa assume necessariamente rilevanza probatoria non contro il de cuius, quanto, all’interno del giudizio in cui è dedotto il rapporto giuridico di cui il confitente era parte, contro l’erede che in tale rapporto sia subentrato."

Cassazione civile sentenza n.18548/2022 depositata in data 8.06.2022
"In tema di comunione, l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari. Diverso regime rispetto all’uso della cosa comune vale per i frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e per i frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure, e però nella comunione ereditaria disciplinati ulteriormente dal principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 c.c.).
Perché sia ravvisabile un atto illecito e perciò un danno risarcibile, dunque, occorre che siano verificate le condizioni di cui all’art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius), e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri."

Cassazione civile sentenza n.18547/2022 depositata in data 8.06.2022
"Nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria, legittimati attivi e passivi sono coloro che abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, nonché i chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato, non bastando la sola constatazione del decorso del termine decennale di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c. a produrre l'effetto estintivo del diritto di accettare l'eredità. Un chiamato all'eredità può, invero, acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati, nel contraddittorio di tutte le parti, sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione. La prescrizione decennale del diritto di taluno dei chiamati ad accettare l'eredità ai sensi dell'art. 480 c.c. (che è riconducibile alla causa di estinzione dei diritti prevista dall'art. 2934 stesso codice) non opera, quindi ipso iure, ma va opposta da chi ne abbia interesse, sicché è necessario, ai fini della compiuta articolazione dell'eccezione, che il convenuto deduca l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e manifesti la volontà di profittare dell'effetto estintivo che l’ordinamento ricollega al suo protrarsi a far tempo dall’apertura della successione, non potendo, perciò ritenersi proposta l’eccezione di prescrizione mediante generica contestazione del difetto di legittimazione della controparte rispetto al diritto azionato."

"La violazione determinata dal mancato rispetto delle sequenze temporali che regolano la trattazione e la decisione della causa, con il connesso sistema delle preclusioni, in quanto lesiva del contraddittorio e del diritto di difesa, che devono realizzarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo, comporta di per sé la nullità della sentenza."

Cassazione civile sentenza n.18542/2022 depositata in data 8.06.2022
"Nel caso di comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite; né può invocarsi, al fine di escludere la
configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo
servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro."

Cassazione civile sentenza n.18541/2022 depositata in data 8.06.2022
“In tema di esercizio dei diritti potestativi, l'effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, risultando al contrario inidoneo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora, la cui efficacia, ai fini di quanto previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., è limitata ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche ai diritti potestativi, cui si collega una posizione di mera soggezione della controparte all'iniziativa altrui."

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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