>Massime sentenze Cassazione: deposito del 15 settembre Credit:

Cassazione civile sentenza n.25013/2021 depositata in data 15.09.2021
"Il mutuo dissenso può, a rigore, rappresentare una causa di risoluzione dei soli contratti ad effetti obbligatori e non dei contratti ad effetti traslativi atteso che i contratti ad effetti traslativi esauriscono la loro funzione nel momento in cui viene prestato il consenso, sicché, con riferimento ad essi, può solo ipotizzarsi un contratto ad effetti opposti a quelli traslativi già prodotti e non il mutuo dissenso che, come causa risolutiva tipica del contratto, presuppone che il rapporto giuridico sussista e permanga in vigore."

"In tema di imposta di registro, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà di un immobile, comportando la retrocessione del
bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell'effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari."

Cassazione civile sentenza n.25012/2021 depositata in data 15.09.2021
"In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'articolo 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (Cass., Sez. 3, n. 20998 del 23 agosto 2018, in un caso nel quale venivano in rilievo sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi), e che il detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza (Cass., Sez. 3, n. 1652 del 29 gennaio 2016)."

"In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi."

Cassazione civile sentenza n.24993/2021 depositata in data 15.09.2021
"Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)."

Cassazione civile sentenza n.24992/2021 depositata in data 15.09.2021
"In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si riferisce sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, sicché ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l'adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa."

Cassazione civile sentenza n.24987/2021 depositata in data 15.09.2021
"Gli importi da corrispondere ai medici Specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982 (...) non possono essere commisurati all'importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 (...). L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive già da quantificarsi scegliendo un parametro equitativo che sia fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe. Tale parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991."

Cassazione civile sentenza n.24982/2021 depositata in data 15.09.2021
"Se da un lato la parte conserva, sino al momento della precisazione delle conclusioni definitive, il diritto di modificare la propria iniziale domanda di adempimento in domanda di risoluzione del contratto, in forza della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1453 c.c., tuttavia tale facoltà non può essere esercitata, in linea di principio, soltanto in relazione ad una porzione del negozio, sussistendo pur sempre un rapporto di necessaria alternatività logico-giuridica tra le due domande, l'una delle quali -quella di adempimento presuppone la perdurante validità del vincolo negoziale, mentre l'altra -quella di risoluzione- ne postula l'intervenuta elisione, per effetto del grave inadempimento imputabile all'altra parte, ovvero del legittimo esercizio, da parte del
contraente non inadempiente, di una clausola risolutiva espressa. Dal che deriva che la scelta di modificare la domanda iniziale di adempimento in domanda di risoluzione deve riguardare, di regola, l'intero negozio giuridico, anche in considerazione del fatto che il giudizio sulla gravità dell'inadempimento, che a sua volta costituisce causa giustificativa dell'esercizio dell'azione di risoluzione, investe necessariamente l'intero sinallagma contrattuale, e non soltanto una parte di esso."

"La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea,
quando il relativo oggetto sia rappresentato -secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici- non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti."

Cassazione civile sentenza n.24977/2021 depositata in data 15.09.2021
"In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall'art. 1, comma 266, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. riduzione del cuneo fiscale, prevista dalla legge finanziaria 2007), che ha modificato l'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (c.d. "public utilities") in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la ratio giustificatrice del c.d. cuneo fiscale."

Cassazione civile sentenza n.24973/2021 depositata in data 15.09.2021
"In tema di rettifica dei redditi d'impresa, l'accertamento analitico induttivo presuppone, a differenza di quello induttivo "puro", che la documentazione contabile sia nel complesso attendibile, sicché la ricostruzione fondata sulle presunzioni semplici, di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha ad oggetto il reddito nella sua totalità, ma singoli elementi attivi e passivi, dei quali risulta provata "aliunde" la mancanza o l'inesattezza."

"In tema di accertamento dei redditi di impresa ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, la ricorrenza dei presupposti per l'accertamento induttivo (anche nella ipotesi di inattendibilità dell'intera contabilità) non comporta l'obbligo dell'ufficio di avvalersi di tale metodo di accertamento, ma costituisce una mera facoltà che non preclude, pertanto, la possibilità di procedere ad una valutazione analitica dei dati comunque emergenti dalle scritture dell'imprenditore."

"In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (Cass. n. 7071/2020, Cass. n. 30803/2017), in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive."

Cassazione civile sentenza n.24972/2021 depositata in data 15.09.2021
"In tema di redditi diversi, ai fini della configurabilità di una plusvalenza tassabile mediante cessione di aree lottizzate fabbricabili è sufficiente che, prima dell'alienazione del terreno, sia stata posta in essere una qualche attività di tipo tecnico diretta al suo frazionamento o, comunque, a renderne possibile l'utilizzazione a scopo edificatorio (cd. lottizzazione "sulla carta"), realizzandosi il vantaggio economico derivante dalla lottizzazione nel momento in cui il privato vende il terreno ad un prezzo già maggiorato per la possibilità di realizzarvi opere edilizie, e non in quello successivo nel quale l'acquirente le realizza."

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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