>Massime sentenze Cassazione: deposito del 16 settembre Credit:

Cassazione civile sentenza n.25161/2021 depositata in data 16.09.2021
"In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria -che prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve, pena la nullità dell'iscrizione, comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento- non è tenuta a dare simile comunicazione anche al comproprietario dell'unità immobiliare suscettiva di ipoteca, non debitore."

"La mancata indicazione in atto tributario del termine per proporre ricorso e dell'autorità alla quale rivolgersi, può incidere sul termine di impugnativa, consentendo al giudice di ammettere la scusabilità dell'errore, ma non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'atto non essendo l'illegittimità prevista dalla legge."

Cassazione civile sentenza n.25159/2021 depositata in data 16.09.2021
“In tema d'impugnazioni, la parte, la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.”

Cassazione civile sentenza n.25155/2021 depositata in data 16.09.2021
"In tema di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è «ex lege» determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli «standard» in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, il quale ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione
reddituale, con ciò costringendo l’ufficio - ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del proprio convincimento (Cass. 31/05/2018, n. 13908; 20/09/2017, n. 21754; 7/06/2017, n. 14091). La motivazione dell’atto di accertamento, dunque, non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello «standard» prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate."

Cassazione civile sentenza n.25143/2021 depositata in data 16.09.2021
"La disciplina ex art.22 d.lgs. 546/92 (richiamata per l’appello dall’art.53) è stata rivisitata da questa corte di legittimità, la quale (con la sentenza delle SSUU n. 13452/17) ha chiarito che:
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente deve essere fatto decorrere, non dalla data della ‘spedizione’ del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma
dal giorno della ‘ricezione’ del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione);
- non sussiste causa di inammissibilità del ricorso notificato a mezzo posta allorquando il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario."

Cassazione civile sentenza n.25137/2021 depositata in data 16.09.2021
"In tema di provvedimento impositivo, la motivazione "per relationem" alle conclusioni degli atti di polizia tributaria noti al contribuente è legittima, essa indicando semplicemente che l'ufficio ha inteso realizzare un'economia di scrittura, la quale non reca pregiudizio allo svolgimento del contraddittorio."

Cassazione civile sentenza n.25133/2021 depositata in data 16.09.2021
"In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e non nel
medesimo procedimento."

Cassazione civile sentenza n.25132/2021 depositata in data 16.09.2021
"In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra la norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado."

Cassazione civile sentenza n.25131/2021 depositata in data 16.09.2021
"Per processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale effettuati nell'ambito di grandi gruppi di imprese, il divieto di comportamenti abusivi, fondati sull'assenza di valide ragioni
economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta poichè va sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un differente carico fiscale."

Cassazione civile sentenza n.25079/2021 depositata in data 16.09.2021
"Le fatture costituiscono normalmente titolo, in forza del quale il contribuente può detrarsi l'IVA e dedursi i costi in esse annotate; e spetta all'ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto; e la relativa prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari e presuntivi, atteso che la prova presuntiva non può collocarsi su di un piano
gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce anch'essa una prova completa, alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della
formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. n. 9108 del 2012); pertanto, l'ufficio, qualora ritenga che le fatture concernano operazioni oggettivamente inesistenti, siano cioè mere espressioni cartolari di operazioni commerciali mai poste in essere e contesti pertanto sia l'indebita detrazione dell'IVA, sia la deduzione dei relative costi, è tenuto a provare che le operazioni fatturate non siano mai state effettuate, potendo allegare, a tal fine, anche elementi meramente indiziari; ed a tal punto sarà il contribuente tenuto a dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate."

Cassazione civile sentenza n.25076/2021 depositata in data 16.09.2021
"In materia societaria è ravvisabile la figura dell'amministratore di fatto nella persona di cui sia stato accertato l'avvenuto inserimento nella gestione di impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative."

"La particolare ipotesi di responsabilità posta dall'art. 36 Dpr 602/73 a carico di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, è infatti una particolare ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege, ed ha natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti (Cass. Ss. Uu. nn. 2079/1989 e 2767/1989, Cass. n. 9688/95, n. 12546/2001, n.10508/2008, n. 7327/2012 e n. 179/2014).
Va quindi esclusa una responsabilità diretta dell'ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società."

Cassazione civile sentenza n.25072/2021 depositata in data 16.09.2021
“In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nella formulazione vigente "ratione temporis", si applica anche qualora l'edificazione non sia
realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna,
sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto."

Cassazione civile sentenza n.25070/2021 depositata in data 16.09.2021
"Mentre il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio, il marchio d'insieme è qualificato dall'assenza di un elemento caratterizzante, dal momento che tutti i vari elementi di esso sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro «insieme», onde la confluenza nell'elemento lessicale Nonsolomoda di termini di uso comune non esclude l'obbligo, da parte del giudice del merito, di accertare se tale espressione verbale assuma, in ragione della combinazione dei detti termini, valenza distintiva;

in base al comma 2 dell'art. 125 c.p.i. il giudice può liquidare il danno in una "somma globale stabilita in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano", avendo riguardo, quindi, anche solo ad elementi indiziari offerti dal danneggiato e, nel caso il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, il lucro cessante può essere liquidato con il ricorso al metodo alternativo della giusta royalty o royalty virtuale, senza onere, per il titolare della privativa, di dimostrare che con riferimento al diritto di proprietà industriale oggetto della violazione egli avrebbe concluso un contratto di licenza del diritto stesso: in particolare, in assenza di contratti di licenza conclusi dal titolare con riguardo a tale diritto, il giudice, avvalendosi, se del caso, di un consulente tecnico, deve prendere in considerazione la royalty praticata per prodotti, servizi e diritti di proprietà intellettuale che presentino elementi di omogeneità con quelli colpiti dalla denunciata violazione;

la responsabilità dell'hosting provider, prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti,
oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; sia ragionevolmente constatabile l'illiceità dell'altrui condotta, onde l'hosting pro vider sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del
grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo
sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere."

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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