>Massime sentenze Cassazione: deposito del 2 settembre Credit:

Cassazione Civile sentenza n.23849/2021 depositata in data 2.09.2021
"Il Collegio reputa opportuno sollecitare l'intervento delle Sezioni Unite anche sulla questione della riconducibilità o meno della decisione di un incidente di costituzionalità sopravvenuta nel corso del processo alla disciplina dell'art. 310 c.p.c., nonché sulla questione dell'efficacia determinativa di una nuova interruzione del corso della prescrizione da parte della c.d. istanza di prelievo: questioni poste direttamente dal primo motivo di ricorso principale."

"Appare, dunque, opportuno che le Sezioni Unite, anche qui non costando precedenti, verifichino se, nei casi in cui davanti al giudice amministrativo sia stato fatto valere un interesse legittimo strumentale rispetto ad un diritto soggettivo, l'istanza di fissazione dell'udienza rivolta al giudice amministrativo, in quanto necessariamente portata a conoscenza della controparte, debba apprezzarsi come atto idoneo a manifestare l'esercizio della correlata situazione di diritto soggettivo."

Cassazione Civile sentenza n.23827/2021 depositata in data 2.09.2021
"Allorquando si tratta di selezioni per progressioni orizzontali, non vengono in evidenza atti amministrativi di ambito concorsuale, ma atti di gestione dei rapporti di lavoro e dunque paritetici, per quanto caratterizzati anche da valutazioni datoriali."

Cassazione Civile sentenza n.23826/2021 depositata in data 2.09.2021
"In materia di retribuzione del dirigente medico, il provvedimento di graduazione delle funzioni ha natura di atto di macro-organizzazione riconducibile all'art. 2 co. 1 D.Igs. n. 165/2001 ed integra un elemento costituivo della parte variabile della retribuzione di posizione."

Cassazione Civile sentenza n.23822/2021 depositata in data 2.09.2021
"L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia,
dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per
luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata."


Cassazione Civile sentenza n.23821/2021 depositata in data 2.09.2021
"Non violano il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione ai limitati fini dell'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio."

Cassazione Civile sentenza n.23820/2021 depositata in data 2.09.2021
"Il giudicato copre dedotto e deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono."

Cassazione Civile sentenza n.23819/2021 depositata in data 2.09.2021
"La richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, anche nel rito del lavoro, consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata e, non
costituendo domanda nuova, è ammissibile in appello, se formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, ove a tale momento la sentenza sia stata già, eseguita, ovvero nel corso dei giudizio, qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione; la sua proposizione è, invece, preclusa nella comparsa conclusionale, o nel rito del lavoro nelle "note conclusionali",
trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi che la decisione di primo grado sia stata messa in esecuzione tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse."


"La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, ancorché proposta in via autonoma, è devoluta alla competenza esclusiva del giudice del rinvio."

"La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, poi riformato, non costituisce domanda nuova, sicché incorre nell'omessa pronuncia il giudice che non provveda sulla stessa."

Cassazione Civile sentenza n.23810/2021 depositata in data 2.09.2021
"La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit."

"La condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente, senza nulla aggiungere rispetto ad argomentazioni già esaminate dal giudice di legittimità e in evidente contrasto con consolidati
precedenti inerenti alla medesima fattispecie, il che pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare utilmente l'impugnazione. In tali ipotesi, infatti, si determina uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione."

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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