>Massime sentenze Cassazione: deposito del 22 settembre Credit:

Cassazione civile sentenza n.25799/2021 depositata in data 22.09.2021

"Nel giudizio di Cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., sicché il fallimento di una delle parti non ne determina l’interruzione. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all’art. 302 cod. proc. civ. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo)."

"Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l’indicazione nella procura delle generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non è sufficiente, dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell’ente, ovvero il titolo (procura notarile od altro) conferente alla medesima il potere rappresentativo dell’ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti."

Cassazione civile sentenza n.25794/2021 depositata in data 22.09.2021
"In tema di riscossione delle imposte, la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei loro confronti la decadenza di cui all’art. 25, del d.P.R. n. 602 del 1973."

Cassazione civile sentenza n.25749/2021 depositata in data 22.09.2021
"Il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato può essere annullato solo nell'ambito di una opposizione esecutiva, e non in via autonoma."

"Quando sia inutilmente spirato il termine per introdurre la fase di merito dell'opposizione esecutiva, è consentito alla parte interessata reiterare l'opposizione, ma non introdurre dinanzi al giudice ordinario un autonomo giudizio per far accertare i fatti posti a fondamento dell'opposizione."

"L'introduzione dinanzi alla sezione ordinaria del Tribunale di una opposizione esecutiva ai sensi dell'articolo 617 c.p.c. che ratione loci spetterebbe alla competenza del medesimo Tribunale, non dà vita ad alcuna questione di competenza, ma solo di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario, con conseguente facoltà del giudice di rimettere la causa al capo dell'ufficio per l'assegnazione alla sezione tabellarmente competente."

"E' abnorme il provvedimento con il quale il giudice dichiara la propria "incompetenza" in favore di altra sezione del medesimo Tribunale, fissando il nuovo termine per la riassunzione; in tal caso, ove il giudice dinanzi al quale la causa sia riassunta reputi illegittima la valutazione del primo giudice, non può rigettare la domanda, ma deve o a sua volta rimettere la causa al capo dell'ufficio per l'assegnazione alla sezione competente tabellarmente, oppure decidere la causa nel merito."

Cassazione civile sentenza n.25748/2021 depositata in data 22.09.2021
"Chi agisce o interviene nell'esecuzione deve essere portatore di un titolo esecutivo rientrante nell'elenco di cui all'art. 474 c.p.c. o che sia tale a norma di legge (come indicato dalla Procura
generale, deve essere creditore sulla base di un documento riconducibile al catalogo dei titoli esecutivi). Se il documento prodotto rientra nel catalogo dei titoli esecutivi, e pertanto è titolo esecutivo, esso ha questo valore - lo stesso valore - nei confronti di chiunque all'interno della procedura esecutiva, sia esso il debitore o il creditore procedente o il creditore intervenuto. Non ha alcun fondamento normativo una regola di maggior tutela dei creditori nei confronti degli altri creditori intervenuti, che imponga a questi di documentare altrimenti il proprio credito e si giustifichi sulla base della estraneità del creditore al rapporto debitorio tra il debitore principale e gli altri suoi creditori intervenuti, o che comunque consenta al creditore di imporre all'intervenuto l'onere di fornire una prova diversa e supplementare del credito rispetto a quanto ritenuto sufficiente dalla legge per agire o intervenire nella procedura esecutiva, in quanto appunto si agisce in forza di un titolo esecutivo, opponibile erga omnes."

Cassazione civile sentenza n.25747/2021 depositata in data 22.09.2021
"Quanto al regime delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace emesse in relazione a cartelle esattoriali emesse per violazione della norme sulla circolazione stradale, occorre distinguere:
- le opposizioni alla cartella di pagamento in cui la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione (c.d. recuperatorie), appartenenti alla competenza per materia del giudice di pace. Esse devono essere proposte ai sensi
dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella), il quale prevede espressamente che non si applica l'art. 113 secondo comma c.p.c., in relazione alle quali l'appello sulla decisione del giudice di pace è sempre ammissibile (v. Cass. S.U. n. 22080 del 2017);
- le opposizioni all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., che qualora non superino il limite di valore di euro 1100, pur dopo l'abrogazione, ad opera della I. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art 616, ultimo comma, c.p.c, dalla I. n. 52 del 2006) sono appellabili esclusivamente in riferimento alle ipotesi ed ai motivi limitati individuati dall'art. 339 terzo comma c.p.c. (v. Cass. n. 23623 del 2019);
- le opposizioni agli atti esecutivi, che non sono proponibili dinanzi al giudice di pace, e in relazione alle quali, ove in ipotesi proposte, esaminate nel merito senza che ne sia rilevata l'inammissibilità e rigettate, l'appello, ex art. 617 c.p.c., è comunque sempre inammissibile. "

Cassazione civile sentenza n.25745/2021 depositata in data 22.09.2021
"In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte."

Cassazione civile sentenza n.25744/2021 depositata in data 22.09.2021
"In caso di rigetto della domanda di arricchimento senza causa, proposta per la prima volta dal creditore opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso con riguardo alla sua domanda di adempimento, senza che la relativa statuizione sia stata impugnata con ricorso incidentale da parte del preteso arricchito, unico soggetto interessato alla sua eventuale censurabilità, si forma il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale relativa alla proponibilità della domanda ex art. 2041 c.c., costituendo la mancata impugnazione sintomo di un comportamento incompatibile con la volontà di far valere in sede di impugnazione la questione pregiudiziale (che dà luogo ad un capo autonomo della sentenza e non costituisce un mero passaggio interno della decisione di merito, come si desume dall'art. 279, comma 2, n. 2 e 4, c.p.c.), verificandosi il fenomeno dell'acquiescenza per incompatibilità, con le conseguenti preclusioni sancite dagli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c., in coerenza con i principi dell'economia processuale e della durata ragionevole del processo, di cui all'art. 111 Cost."

"E' ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183, sesto co. c.p.c. nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio trattandosi di domanda comunque connessa a quella inizialmente formulata."

Cassazione civile sentenza n.25742/2021 depositata in data 22.09.2021
"In tema di puntuazione del contratto, l'accertamento in ordine al perfezionamento o meno della compiuta intesa tra le parti, avente per oggetto un regolamento definitivo del rapporto negoziale, è riservato all'apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, laddove, per tale valutazione, il giudice può far ricorso ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un assetto d'interessi vincolante, dovendo il giudice accertare, al- di là della lettera dell'atto, la volontà dei soggetti con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre."

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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