>Massime sentenze Cassazione: deposito del 26 ottobre Credit:

Cassazione civile sentenza n.30176/2021 depositata in data 26.10.2021

"Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del
destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario."

Cassazione civile sentenza n.30175/2021 depositata in data 26.10.2021
"Anche in tema di contenzioso tributario, nel giudizio di rinvio, ai sensi degli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, 125 disp. att. c.p.c., 392 e 394 c.p.c., l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, ricollocando le parti nella posizione che già avevano."

Cassazione civile sentenza n.30172/2021 depositata in data 26.10.2021
"Il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1227 c.c.), essendo deputato a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato ed a restaurarne la sfera patrimoniale, cioè a restituire al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi dell'evento di danno (Cass. 05/02/2021, n.2831). Là dove esso non possa essere quantificato nel suo preciso ammontare, è compito del giudice ricorrere alla valutazione equitativa del danno patrimoniale, considerando tutte le circostanze utilmente dedotte per il suo risarcimento integrale (art. 1223 e 1226 c.c. tra di loro correlati), tenendo conto della sua natura e della sua permanenza; valutazione che il giudice, esercitando la facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno, deve utilizzare, onde consentire alla parte danneggiata il diritto all'integralità del risarcimento."

Cassazione civile sentenza n.30159/2021 depositata in data 26.10.2021
"In tema di notifiche telematiche, quella eseguita all'indirizzo pec dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria;tale notifica non può esser ritenuta invalida se, pur essendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all'uso da parte sua (v. tra le molte Cass. n. 16365-18); né rileva la ragione di tale carenza conseguente a un deficit di investimento della destinataria nelle (ben vero assai semplici a tal riguardo) tecnologie digitali; essendo pacifico, nella specie, l'esito positivo della ricevuta di avvenuta consegna (Rac), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata della destinataria, non è conducente l'affermazione che essa (Rac) non costituisca prova fidefacente; difatti la Rac costituisce in ogni caso un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, pur senza assurgere alla "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso."

Cassazione civile sentenza n.30145/2021 depositata in data 26.10.2021
"Nel rapporto di agenzia, il patto cosiddetto dello star del credere - per cui l'agente, in relazione agli affari non andati a buon fine, non solo non percepisce alcuna provvigione, ma partecipa anche al rischio di impresa sopportando in parte le perdite subite dall'imprenditore preponente, come conseguenza dell'inadempimento dei clienti da lui procurati - prescinde da qualsiasi negligenza, colpa o dolo dell'agente sicché, avendo tale obbligo di garanzia carattere oggettivo (vedi Cass.3/6/1999 n.5441, Cass.2/7/2002 n.9591, Cass.11/5/2006 n.10850) è irrilevante che il preponente abbia o meno posto in essere tutte le misure in concreto necessarie al recupero degli insoluti, come sostenuto da parte ricorrente."

Cassazione civile sentenza n.30141/2021 depositata in data 26.10.2021
"La decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo sostituito dal d.l. n. 384 del 1992, art. 4 (conv. con L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, potendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso nella previsione di legge anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8."

"Con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico."

Cassazione civile sentenza n.30137/2021 depositata in data 26.10.2021
"In materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la I. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda; sicché i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale ma la correttezza procedurale dell'operazione (ivi compresa la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra progettato ridimensionamento e singoli provvedimenti di recesso), con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, né fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra í lavoratori, si finisce per investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di "effettive" esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva (cfr., da ultimo, fra le molte conformi, Cass. n. 30550/2018). "

"In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o a uno specifico settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità non deve necessariamente interessare l'intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale (Cass. n. 10590/2005)."

Cassazione civile sentenza n.30132/2021 depositata in data 26.10.2021
"In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi."

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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