Cassazione civile sentenza n.24140/2021 depositata in data 7.09.2021
“In tema di imposte sui redditi, ai fini del riconoscimento del credito di imposta per incentivi per l’incremento della occupazione, di cui all’art. 7, primo comma, della legge n. 388 del 2000, deve tenersi conto, ai sensi del quinto comma dello stesso articolo, anche dei nuovi assunti che rientrino nel novero delle persone con disabilità, individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esame anche della documentazione in possesso della società, costituita dal libro matricola e dal riepilogo crediti e compensazioni, non essendo esaustivi i dati emergenti dal processo verbale di constatazione, dall’anagrafe tributaria e dal modello F24.“
Cassazione civile sentenza n.24138/2021 depositata in data 7.09.2021
"In ossequio agli oneri di specificazione e di produzione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito."
Cassazione civile sentenza n.24137/2021 depositata in data 7.09.2021
"In ipotesi in cui il ricorso principale è dichiarato inammissibile (improcedibile), e il ricorso incidentale tardivo è dichiarato inefficace, soccombente è la sola parte ricorrente in via principale, mentre nessuna rilevanza va attribuita in sede di decisione di legittimità all'ipotetica soccombenza del controricorrente posto che, alle condizioni processuali date, la Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale."
Cassazione civile sentenza n.24135/2021 depositata in data 7.09.2021
"In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti."
Cassazione civile sentenza n.24133/2021 depositata in data 7.09.2021
"In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere."
Cassazione civile sentenza n.24131/2021 depositata in data 7.09.2021
"Nel giudizio di cassazione è inammissibile una memoria di costituzione depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo); il mero deposito dell'atto non è infatti condizione sufficiente perché lo stesso possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 cod. proc. civ."
Cassazione civile sentenza n.24083/2021 depositata in data 7.09.2021
"A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza."
Cassazione civile sentenza n.24082/2021 depositata in data 7.09.2021
"In tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto all'originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del provvedimento
sanzionatorio qualora riguardi, come nella specie, soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla base della quale l'ente irrogatore della sanzione ritenga di passare dalla contestazione di un illecito ad un altro, purché non sia posto a fondamento del rettificato addebito alcun fatto nuovo; in questa ipotesi non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio."
Cassazione civile sentenza n.24079/2021 depositata in data 7.09.2021
"Il contratto dirigenziale, avente durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, è regolato dal diritto privato e soggiace, in mancanza di una specifica disciplina regionale sulle cause di risoluzione del rapporto, alle norme, imperative e non derogabili dalla volontà negoziale delle parti, del titolo terzo del libro quinto del codice civile, sicché, in mancanza di giusta causa ex art. 2119 cod. civ., il rapporto di lavoro non può risolversi anticipatamente rispetto al periodo minimo triennale."
Cassazione civile sentenza n.24070/2021 depositata in data 7.09.2021
"La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca e svolga difese incompatibili con la loro negazione."
Gennaro Esposito
Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email