>Massime sentenze Cassazione: deposito dell'11 ottobre Credit:

Cassazione civile sentenza n.27635/2021 depositata in data 11.10.2021
"Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dall’accettazione delle altre parti, poiché, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr. ex plurimis Cass. n. 7536 del 2019, Cass. n. 3971 del 2015, Cass. n. 21894 del 2009), determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venire meno dell'interesse ad impugnare, sicché l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese."

Cassazione civile sentenza n.27633/2021 depositata in data 11.10.2021
"Il presupposto impositivo della TARSU, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ed ai sensi del successivo comma 2, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione."

Cassazione civile sentenza n.27578/2021 depositata in data 11.10.2021
"L'illegittimità della misura cautelare adottata dal datore di lavoro in pendenza del processo penale non può essere desunta dalla successiva assoluzione dal delitto contestato, perché la legittimità del provvedimento deve essere valutata al momento della sua adozione e, quindi, il giudice è chiamato ad accertare se a quella data sussistessero o meno le condizioni richieste dalle parti collettive e dalla legge per il valido esercizio del potere di allontanamento del dipendente dal servizio.

Cassazione civile sentenza n.27577/2021 depositata in data 11.10.2021
"In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito."

"L'amministrazione può rifiutare la stipulazione del contratto, o farne valere l'invalidità, nei casi in cui l'instaurazione del rapporto si pone in contrasto con norma inderogabile di legge, come accade nei casi di annullamento o di mancato rispetto della graduatoria o di assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alla procedura."

Cassazione civile sentenza n.27575/2021 depositata in data 11.10.2021
"L'interpretazione prescelta non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola collettiva sono possibili due o più interpretazioni, e peraltro nella specie non ricorre tale ipotesi apparendo univoco il significato delle norme, comunque non è consentito, alla parte che abbia proposto un' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra."

Cassazione civile sentenza n.27574/2021 depositata in data 11.10.2021
"Fra gli organismi di diritto pubblico possono essere annoverati anche enti soggettivamente connotati dalla forma privatistica che svolgono un servizio pubblico di interesse generale, in quanto la mera forma non può, di per sé, essere idonea ad escludere la sostanziale ed oggettiva natura pubblicistica di un ente."

Cassazione civile sentenza n.27569/2021 depositata in data 11.10.2021
"In tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., tempo per tempo vigente."

Cassazione civile sentenza n.27565/2021 depositata in data 11.10.2021
"E' onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (tra le molte, con arresti costanti, Cass. n. 14541/2014), poiché il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito."

Cassazione civile sentenza n.27564/2021 depositata in data 11.10.2021
"Nel caso in cui tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine di prescrizione dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da queste ultime norme espressamente previste."

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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