>Sisma 90 Sicilia: la Cassazione si pronuncia sul giudizio di ottemperanza e onere della prova Credit:

Importante pronuncia della Corte di Cassazione sulla annosa questione dei rimborsi legati al sisma 90 per i contribuenti delle province di Catania, Siracusa e Ragusa.

Il D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies introdotto della legge di conversione L. n. 123 del 2017, prevede, come è noto, che "In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi".

L’art. 29 del D.L. 162/19, convertito in legge 8/20 ha aumentato di 70 milioni di euro lo stanziamento di risorse previsto per i rimborsi sisma 90, portandolo a 160 milioni.

Per costante orientamento di legittimità i limiti delle risorse stanziate operano soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. tra le tante Cass. n. 29906/2017, n. 9908/2018 e n. 94172018).
In ipotesi di mancata erogazione del rimborso il contribuente in possesso di una sentenza favorevole potrà richiedere al Giudice Tributario di ordinare all’Agenzia delle Entrate la corresponsione del rimborso utilizzando lo strumento del ricorso per ottemperanza, regolato dall’art. 70 D. Lgs. 546/92.

Il Supremo Consesso con la recente sentenza 8380/2021 ha enunciato un importante principio in materia di onere probatorio stabilendo che in sede di ottemperanza l’onere della prova in relazione alla eccedenza dell’ammontare del rimborso in relazione alle complessivi risorse stanziate spetti all’Agenzia delle Entrate: ”La CTR, invece, avrebbe dovuto verificare se era stata provata dall'Agenzia delle entrate che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dall'art. 16-octies citato e, quindi, provvedere di conseguenza”.

Già nel 2019 la Suprema Corte, con la sentenza 7368/2019, in assenza di prova contraria da parte dell’Agenzia delle Entrate, aveva confermato una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale Sicilia con cui è stato riconosciuto il diritto del contribuente alla percezione del 100% del ricorso senza operare la riduzione del rimborso.
L’orientamento della Corte di Cassazione, valorizzando il principio di vicinanza della prova, è di particolare interesse per i contribuenti siciliani che, a distanza di oltre 30 anni dal sisma del 13.12.1990, attendono ancora l’erogazione integrale del rimborso.
In ipotesi di mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’Agenzia delle Entrate, infatti, non potrà applicarsi in sede di esecuzione ottemperanza la riduzione percentuale del rimborso con conseguente diritto del contribuente alla percezione dell’intero importo dell’agognato rimborso.

Marco Di Pietro

Avvocato del foro di Catania, cassazionista, esperto in diritto tributario e diritto scolastico collabora dal 2018 con la rivista DirittoItaliano.com. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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