Danno Morale e Lesioni Micropermanenti
Pubblicato il: 6 Marzo 2010 - 18:29
Autore: Avv. Stefano Salerno
Sezione: Civile
Riportiamo altresì nella sessione FORMULARIO una possibile formula di atto di citazione con richiesta di liquidazione del danno morale per lesioni micropermanenti.
Alla luce della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972/2008 si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto(inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza, secondo tale orientamento, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo - ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico - tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, senza trascurare alcun profilo, e dall'altra che deve essere evitata la duplicazione dello stesso, confliggente con la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana (cfr., Cass. Sez. Min. 22884 del 30.10.2007).
Detta pronuncia è stata oggetto di un’interpretazione a dir poco restrittiva con riferimento alla liquidazione del c.d. danno morale. Infatti si è rapidamente diffusa nella prassi la tesi secondo che ha considerato il danno morale assorbito nella categoria di danno biologico, almeno con riferimento alle lesioni micropermanenti (“postumi da lesioni pari o inferiori al 9%” secondo il dettato normativo previsto dall’art. 139 cod.ass). In altri termini si è affermato che stante l’unicità del danno non patrimoniale non scomponibile in svariate voci di danno, onde evitare la duplicazione di risarcimenti per i medesimi danni, nel caso di lesioni micropermanenti non vi sarebbe stato spazio alcuno per danni ulteriori rispetto a quello biologico descritto e disciplinato dall’art. 139 Cod. Ass.. In dette fattispecie il danno biologico avrebbe dovuto esaurire il danno non patrimoniale; di guisa che qualsiasi ulteriore voce di danno (morale, estetico, etc.) avrebbe duplicato il danno già risarcito ex art. 139 Cod Ass..
In realtà la giurisprudenza di merito discostandosi in maniera palese da questa forzatura imposta in campo assicurativo dagli addetti ai lavori ha affermato come la sentenza 26972/2008 anche con riferimento alle lesioni micropermanenti, senza negare l’esistenza dei danni tradizionalmente definiti “per comodità di sintesi” biologico, morale ed esistenziale, abbia statuito la necessità di procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione dell’onnicomprensiva voce del danno non patrimoniale; valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Pertanto non si giunge ad una esclusione del c.d. danno morale dalla sfera dei lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, bensì si terrà conto di detta lesione nel valutare e personalizzare il danno non patrimoniale. Non di rado la stessa giurisprudenza di merito ha definito il danno morale quale danno non patrimoniale residuo rispetto al danno biologico. A sostegno di tale ricostruzione si richiama altresì la Sentenza 29191/08 della Corte di Cassazione laddove si afferma "la autonomia ontologica del danno morale", il quale deve essere considerato dal giudice in relazione alla diversità del bene protetto rispetto al danno biologico, in quanto attinente alla sfera della dignità morale della persona, ex art. 2 Cost.". Si è così giunti ad affermare che nel caso di lesioni micropermanenti, il c.d. danno morale non può che essere risarcito in via autonoma, non rientrando esso nella nozione di legge del danno biologico, la quale ultima è effettuata in questo caso sulla base di prescrizioni normative, come tali vincolanti e definitive
La Corte di Cassazione nel suo più alto consesso (sentenza n. 26972/2008 ) ha delineato i presupposti affinché possa determinarsi la risarcibilità del danno non patrimoniale, indicando come necessari: 1) la sussistenza di una delle ipotesi giuridicamente ammesse di risarcibilità del danno non patrimoniale (ossia quando il legislatore abbia previsto la sua tutela tramite una norma positiva di tipo generico, ad es. art. 185 c.p., o specifico, ad es. adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi art. 44 co. 7 D.Lgs. n. 286/1998, oppure, ancora in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione); 2) la serietà del danno; 3) la gravità della lesione.
Orbene sulla base di tali presupposti, secondo la giurisprudenza di merito che va via via formandosi, non vi sarebbe ragione alcuna per escludere nel caso di lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, la liquidazione del danno morale, ossia di quel danno consistente nel c.d. pretium doloris.
Pertanto nell’’ipotesi tipica di sinistro stradale con lesioni micropermanenti:
- rilevata la determinazione di un reato di lesioni colpose disciplinato dall'art. 590 c.p., ancorché solo astrattamente qualificabile come illecito penale ai fini che qui interessano indipendentemente dalla sua concreta punibilità;
- rilevato che tale reato trova la sua tutela risarcitoria generale nell'art. 185 c.p.;
- rilevata comunque ed a prescindere dalla fattispecie di reato una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti, e nella specie del diritto alla salute;
- considerato altresì che, in base alla dinamica del sinistro, alla diagnosi di pronto soccorso cui ha dato luogo ed agli esiti micropermanenti che ha determinato, appare realistico presumere che il soggetto leso abbia patito sofferenze fisiche e psichiche in dipendenza causale diretta da esso;
la giurisprudenza giunge alla liquidazione del c.d. danno morale quale personalizzazione del danno non patrimoniale con l’attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento di quel danno che va ad identificarsi nella sofferenza morale, non necessariamente transeunte, nel turbamento dello stato d'animo del danneggiato.
Riportiamo nella sessione CIVILE tre recenti pronunce del Tribunale Civile di Roma in cui viene pacificamente riconosciuto in caso di lesioni micropermanenti subite a seguito di sinistro stradale la liquidazione del danno morale come personalizzazione del danno non patrimoniale, ossia quale danno ulteriore rispetto al danno biologico o se si preferisce quale danno non poatrimoniale residuo.
Tribunale di Roma sez. XIII, 29.10.2009
Nel caso di lesioni micropermanenti, il c.d. danno morale non può che essere risarcito in via autonoma, non rientrando esso nella nozione di legge del danno biologico, la quale ultima è effettuata in questo caso sulla base di prescrizioni normative, come tali vincolanti e definitive.
Tribunale di Roma Sez. XII, 23-09-2009
La liquidazione del danno morale come voce descrittiva del danno non patrimoniale è dovuta anche per le cc.dd. lesioni micropermanenti (art. 139 Cod. Ass.).
Tribunale di Roma Sez. XIII, 20.10.2009
Anche per le lesioni cc.dd. micropermanenti va risarcito il danno morale
Avv. Stefano Salerno