Tribunale di....
ATTO DI CITAZIONE

La signora PRIMA__________, CF::____________, residente in __________, Viale A. Boito n.133, rappresentata e difesa dagli Avv.ti _______ CF::____________ e Tullio CF::____________ nonché elettivamente domiciliata in __________, Viale Liegi n.16, presso lo studio dell’Avv. ___________ giusta delega in calce al presente atto (Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax: );


PREMESSO CHE

1. in data __________, alle ore 12,15 circa, in __________, l’odierna attrice si trovava a percorrere a piedi il marciapiede di Via ____________;
2. in detto frangente, giunta all’altezza del numero civico 1, l’istante cadeva improvvisamente in terra a causa del manto stradale dissestato e reso, inoltre, scivoloso dalla recente pioggia;
3. detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata; circostanza questa rilevata dagli agenti della Polizia Municipale di __________ - Gruppo II – che intervenivano sul luogo del sinistro redigendo verbale, in cui testualmente si legge ”inviati in Via _____________ per verificare la presenza di un marciapiede sconnesso che aveva cagionato la caduta di una signora, verificavamo l’effettiva situazione di pericolo richiedendo la ditta di manutenzione per transennare l’area in oggetto”;
4. a seguito della rovinosa caduta, la sig.ra PRIMA, lamentava forti dolori al capo, al volto, alla spalla sinistra; la stessa veniva, pertanto, trasportata tramite ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “_______________” di __________;
5. da dette lesioni sono residuati esiti di carattere permanente, come indicato nella relazione medico-legale del Dr. Flavio;
6. con racc. a/r del 06.11.2006, l’odierna attrice chiedeva al Comune di __________ l’integrale risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro de quo, dichiarandosi disponibile a definire transattivamente la controversia;
7. malgrado quanto sin qui dedotto, il Comune di __________ non ha provveduto, a tutt'oggi, a risarcire i danni causati alla sig.ra PRIMA;
8. con riferimento ai suddetti danni fisici patiti dall’attrice, vertendosi in tema di lesioni colpose, si richiede la liquidazione del danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico. Sul punto, la Suprema Corte con recentissima pronuncia - Corte di Cassazione - III Civile – con Sentenza 18641 del 12.09.2011 - ha affermato come nel nostro ordinamento la giurisprudenza di merito e di legittimità non abbia “cancellato la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale : né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la diposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale”.
Sul punto vale la pena precisare come nella quantificazione del danno "biologico" occorra far riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano come da Sentenza della Corte di Cassazione - III Sezione - n. 12408 del 07.06.2011

RITENUTO IN DIRITTO




Stante la suesposta dinamica del sinistro, ai sensi dell’art. 2051 c.c., appare inconfutabile la responsabilità del Comune di __________, ente proprietario della strada ove si è verificato il sinistro de quo.
La Suprema Corte assumendo sul punto un rinnovato indirizzo giurisprudenziale è andata affermando l’assunto in forza del quale: “Allorquando invochi la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. contro una Pubblica Amministrazione in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell’esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l’invocazione della suddetta norma – dell’evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione” (Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 30 giugno- 1 ottobre 2004 n.19653).
Occorre, pertanto, evidenziare l’evoluzione giurisprudenziale che ha contraddistinto la conclusione cui si è approdati riguardo la vexata quaestio riguardo tipo ed ambito di disciplina applicabile in caso di incidente avvenuto su una strada pubblica.
Si colloca in tale quadro la problematica afferente l’applicabilità alla P.A. delle norme in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e di responsabilità per i danni da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c..
Inizialmente la Suprema Corte riteneva senz’altro esclusa l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. a tutti quegli incidenti verificatisi su strade statali ed autostrade, mentre riteneva ammissibile la predetta disciplina relativamente ai sinistri prodottisi su strade di proprietà del Comune e della Provincia.
Anche la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 156 del 1999 ha ritenuto la P.A. responsabile nei confronti dei privati per difetto di manutenzione delle strade, allorquando non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell’integrità personale e patrimoniale dei terzi, a tale stregua venendo a “superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall’art. 2043 c.c.”.
Ma la disamina della corte Costituzionale non finisce qui, giacché la stessa fornisce ulteriori elementi d’indagine, precisando che “la notevole estensione del bene e l’uso generale e diretto da parte dei terzi costituiscono meri indici dell’impossibilità d’un concreto esercizio di controllo e vigilanza sul bene medesimo; la quale dunque potrebbe essere ritenuta non già in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura demaniale e all’estensione del bene, ma solo a seguito di un’indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità”.
Tuttavia, partendo da detta decisione della Corte Costituzionale, i giudici di legittimità sono pervenuti ad escludere anzitutto l’”automatismo” interpretativo, secondo cui la ricorrenza della caratteristiche a) della demanialità o patrimonialità del bene, b) dell’uso diretto della cosa, c) dell’estensione della medesima è da ritenersi idonea ad automaticamente escludere l’applicabilità dell’art. 2051 c.c..
Da ciò ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. trova applicazione nei confronti della P.A., non solo nelle ipotesi in cui essa svolge una determinata attività sulla strada in custodia, ma ogniqualvolta non è ravvisabile l’oggettiva impossibilità dell’esercizio del suo potere di controllo sulla stessa a causa della notevole estensione del bene e del relativo uso generale da parte dei terzi. E da tale responsabilità la P.A. può liberarsi solamente fornendo la prova del fortuito.
Sul punto, citiamo testualmente le seguenti massime di recentissime pronunzie della Suprema Corte:
«L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno. (Nella specie, un motociclista aveva convenuto in giudizio l'ente proprietario di una strada di montagna, invocandone la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ed allegando di essere caduto a causa del brecciolino che copriva la carreggiata. La S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto assorbente - in quanto integrante il suddetto caso fortuito - la responsabilità della vittima, consistita nell'avere ignorato la segnaletica che avvertiva dell'esistenza di lavori in corso e prescriveva un limite di velocità di 30 km/h)» (Cass. civ. Sez. III Sent., 19 novembre 2009, n. 24419).
«Agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è, in linea generale, applicabile l'art. 2051 c.c. in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificatamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito con cui si rigettava la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell'ANAS per i danni cagionati da una frana ad un'autovettura lungo la S.S. n. 203 "Agordina")» (Cassazione Civile – Sez. Terza, Sent. n. 20754 del 28.09.2009).
«La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre aver riguardo, per quanto concerne in particolare i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato. (Nella specie, a causa di una frana verificatasi a monte di una strada pubblica, un masso aveva colpito una vettura che transitava in quel momento, determinando la morte di una persona e il ferimento grave di un'altra. La S.C., nel cassare la sentenza che aveva confermato il rigetto della domanda di risarcimento proposta, ha affermato che la Corte di merito aveva erroneamente apprezzato l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. non in relazione al tratto di strada interessato, ma all'estensione delle zone montuose sovrastanti le strade dell'intera regione, ed aveva condotto l'indagine sulla responsabilità della P.A. in relazione ai criteri di imputazione propri dell'art. 2043 cod. civ., anziché dell'art. 2051 cod. civ., al quale è estraneo ogni apprezzamento dell'elemento soggettivo della colpa, essendo la responsabilità del custode esclusa solo dal fortuito)» (Cass. civ. Sez. III Sent., 3 aprile 2009, n. 8157).
«La responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. (Nella specie, il giudice di merito aveva escluso la responsabilità della p.a. per i danni subiti da un trattore agricolo finito in un avvallamento della strada, ritenendo non potersi affermare con certezza se il manto stradale avesse ceduto a causa del peso del trattore, o se piuttosto non fosse stato quest'ultimo a finire per imperizia nell'avvallamento preesistente. La S.C., affermando il principio di cui alla massima, ha cassato con rinvio tale decisione)». (Cass. civ. Sez. III Sent., 25 luglio 2008, n. 20427).
Alla luce di detto rinnovato indirizzo della giurisprudenza di legittimità appare del tutto evidente, nella fattispecie de qua, la totale responsabilità della pubblica Amministrazione convenuta, ed il conseguente diritto della sig.ra PRIMA ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente di cui è causa.
L’art. 2051 c.c., pone, infatti, una presunzione di responsabilità a carico di colui che ha il dovere di custodia della cosa, in quanto proprietario, usufruttuario, enfiteuta o conduttore. Mentre a carico del danneggiato grava il solo onere di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito; ossia la dimostrazione che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. 2075/2002).
Ad ogni modo, ciò che può risultare certo e consolidato è l’assunto, già da lungo tempo sostenuto dalla più autorevole dottrina, secondo cui “al danneggiato non può farsi carico della prova anche dell’insidia e del trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., così come della condotta omissiva o commissiva del custode, dovendo invero limitarsi a provare la sussistenza dell’evento ed il suo rapporto di causalità con la cosa” (Vincenzo Carbone, Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., in Corriere Giuridico, 2006, 4, 462; V. le opinioni già espresse da: Alpa-Bessone, La responsabilità Civile, Milano, 1980, 2; Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1975, 153 ss.; Geri, La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovine di edificio,Milano, 1974, 74; Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961,100)
Orbene, nel caso di specie, la presenza del nesso di causalità tra il dissesto del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia ed il verificarsi dell’evento dannoso appare pienamente provata, anche documentalmente, nonché desumibile in via immediata e diretta alla luce dei più elementari principi di causalità materiale. Non può d’altro canto, fondatamente negarsi la sussistenza del nesso eziologico tra i danni subiti dalla sig.ra PRIMA e la circostanza che la medesima sia rovinosamente caduta per la presenza del dissesto sul manto bagnato del marciapiede in questione.
Pertanto, l’onere probatorio incombente sull’odierna attrice va ritenuto pienamente assolto, sebbene l’istante sin dal presente atto chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze riportate nella narrativa che precede.
Inoltre, in via del tutto subordinata, occorre rilevare come pur volendo negare, conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale minoritario e sorpassato, l’applicabilità al caso di specie del regime di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., la pretesa risarcitoria avanzata dalla sig.ra PRIMA è da considerarsi parimenti fondata, anche ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Laddove, l’ulteriore onere probatorio avente ad oggetto la colpa del Comune di __________, posto per l’appunto dall’art. 2043 c.c., non può che ritenersi pienamente assolto da questa difesa.
L’odierno convenuto, infatti, oltre a non aver garantito il buono stato di manutenzione del manto stradale, ha, altresì, colposamente omesso di segnalare lo stato di pericolo presente nel marciapiede ove si è verificato il sinistro; stato di pericolo pienamente confermato dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro come da verbale versato agli atti di causa.
«E' consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sè idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo».(Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-11-2010, n. 23277)

Tanto premesso la sig.ra PRIMA__________, come in epigrafe rappresentato, difesa e domiciliata


CITA




Il Comune di __________, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale di __________, Piazza del ___________ n. __ (_________); a comparire dinanzi al Tribunale di __________, nota sede, Sezione e Giudice designandi, all’udienza del _________ ore di rito – con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c, e con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia ai sensi dell’art. 171 c.p.c – per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Nel merito, accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità del Comune di __________ in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l’effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall’odierna attrice per complessivi € 25.000,00 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria si chiede ammettersi:
• prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli 1, 2, 3 e 4 della narrativa che precede , esclusa ogni valutazione. Si indica a testimone il sig. _____________ residente in __________, Via ______________ n.1;
• CTU medico legale sulla persona della sig. PRIMA__________ al fine di valutare natura ed entità delle lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo.
Con riserva di integrare la lista testi, nonché di meglio argomentare, dedurre e provare anche alla luce delle avverse difese, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 183 c.p.c..
Si offrono in comunicazione, in copia, i seguenti documenti: 1) Verbale Corpo della Polizia Municipale II Gruppo Del Comune di __________; 2) lettera raccomandata a.r. del _________ di denuncia del sinistro; 3) relazione medica del dott. Flavio; 4) documentazione medica; 5) documentazione fotografica; 6) documentazione spese mediche nonché quant'altro indicato nell'indice di cui al fascicolo di parte.

Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell´art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche dichiara che il valore del presente procedimento ai fini del contributo unificato è pari a €._________,00.




Il sottoscritto PRIMO, nato a ____________ il __________, residente in ________, via ________n.______, C.F. ___________ informato ai sensi dell’art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo, unitamente e disgiuntamente, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all’azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l’Avv. _____________ nel cui studio in _______, via _________, elegge domicilio. Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, dichiaro di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

 

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