Svolgimento del processo

La vertenza trae origine dal ricorso avverso gli avvisi di accertamento, notificati il giorno 11/02/2014, relativi ad ICI del Comune di G. per gli anni 2010 e 2011. La ricorrente P.R. eccepisce la nullità dell’atto impugnato per mancanza di motivazione. Chiarisce infatti che, nonostante il 28/03/2014 abbia presentato istanze di accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, alla data odierna il Comune non ha formulato alcun invito cosi contravvenendo a quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997. Aggiunge che l'Ente Impositore non ha per nulla evidenziato come è pervenuto alla somma chiesta in pagamento. Chiarisce infatti che lo stesso è tenuto ad osservare le regola generali che attengono all'autorità impositiva ed accertativa. Chiede quindi l'annullamento degli atti impugnati.

Con memorie illustrative insiste nell'annullamento degli accertamenti per cui è causa ma in ogni caso produce perizia giurata di stima dalla quale risulta che il suo terreno, allo stato destinato a seminativo agricolo, ha un valore di € 64.980.00.

Il Comune di G. non controdeduce.

Motivazione

Questa Commissione Tributaria Provinciale ritiene che il ricorso debba essere accolto con il conseguente annullamento degli accertamenti impugnati. Invero il Collegio osserva che il Comune, prima di emettere l'avviso di accertamento per cui e causa, avrebbe dovuto instaurare con la contribuente il prescritto contraddittorio onde chiarire perché la stessa non aveva versato quanto dovuto.

Infatti, alla luce della giurisprudenza europea e delle Sezioni Unite della Cassazione, univoca fin dal 2009, appare pacifico come il contraddittorio è un diritto fondamentale del contribuente e un dovere assoluto del Fisco.

Il Collegio pertanto, anche alla luce della recente storica sentenza n. 19668, emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione il l8/09/2014, ritiene che il contraddittorio va applicato a tutti i procedimenti amministrativi e se esso non viene effettuato l’avviso di accertamento, come nel caso che ci occupa, è nullo. Questo perché il detto avviso è espressione di un potere sovrano che va esercitato in modo partecipato per consentire il diritto di difesa e imporre una adeguata istruttoria. È poi appena il caso di evidenziare che il contraddittorio che le Sezioni Unite rendono obbligatorio, a pena di nullità, è quello preventivo perché teso a concorrere a formare la decisione.

In conclusione gli avvisi di accertamento ICI impugnati devono essere annullati perché il Comune non si è attenuto ai dettami previsti dalla legge e meglio chiariti dalla Corte di Cassazione che impongono il preventivo contraddittorio col contribuente prima dell’emissione di qualsiasi atto impositivo.

Inoltre l'Ente suddetto non ha dato riscontro alla richiesta di accertamento con adesione instaurato dalla contribuente in data 28/03/2014. Stante la mancata resistenza della controparte le spese del giudizio vengono dichiarate irripetibili.

PQM

La C.T.P. accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato.
Spese irripetibili.
Cosi deciso in Catania il 6/05/2016.


 

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