Tributario
| Concordato preventivo
Accertamento – Avviso di accertamento fondato sull’antieconomicità di gestione – Società in liquidazione sottoposta a procedura di concordato preventivo – Nullità – Sussiste
All’imprenditore è riconosciuto il diritto di decidere autonomamente di
cessare un’attività produttiva. La garanzia della libertà di iniziativa
economica privata deve essere, tuttavia, contemperata con la garanzia
anch’essa garantita dalla Costituzione, dell’utilità sociale dell’iniziativa, delle finalità sociali cui la stessa deve essere indirizzata, dell’indispensabilità dei doveri di solidarietà economica e sociale, oltre che dell’interesse collettivo al mantenimento dei posti di lavoro, attuato attraverso l’obbligo di giustificare motivi e cause della cessazione dei rapporti di lavoro. La cessazione dell’attività di impresa, di utilità sociale maggiore della prosecuzione in termini di antieconomicità, tenuto anche conto della disciplina legale in materia fallimentare che impone l’eliminazione di imprese in condizioni di gravi difficoltà economiche, se effettuata con il contemporaneo rsipetto delle richiamate garanzie di legge costituzionale ed ordinaria, appare pienamente legittima soprattutto quando sia lo stesso imprenditore a chiedere tale epilogo.
Non può configurarsi, quindi, alcuna ipotesi di antieconomicità di gestione, supportata dai negativi risultati di gestione degli ultimi tre anni e dalla vendita sottocosto, nell’attività svolta da aziende in evidente crisi sfociata nella messa in liquidazione ed ammissione al concordato preventivo.
Commissione Tributaria Provinciale Benevento Sez. 2 N. 430 del 21.03.2014