REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo - Presidente -
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -
Dott. SCODITTI Enrico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1861/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
V.G.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 93/2007 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 26/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2014 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato URBANI NERI che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

V.G., esercente attività di gelateria artigiana in contabilità semplificata, impugnava avviso di accertamento IRPEF, IRAP, IVA e addizionali IRPEF, relativo all'anno 1997, con cui si contestava, a seguito dell'accertamento di prelevamenti e versamenti bancari non giustificati, l'omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura e l'omessa documentazione e registrazione di operazioni imponibili. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l'ammontare del reddito di impresa. Proponeva appello l'Ufficio, appello che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria sulla base dei seguenti argomenti: non è condivisibile assumere a base dell'accertamento tutte le movimentazioni in entrata ed in uscita dei conti bancari in modo acritico e senza esaminare la loro natura; nel caso di specie si tratta di impresa artigiana in contabilità semplificata che, come tale, non aveva alcun obbligo di registrare in contabilità tutti i movimenti finanziari, tenendo separati quelli relativi all'impresa e quelli ad essa estranei; non risulta essere stato escluso alcun prelevamento effettuato per ragioni personali nè risulta il confronto fra versamenti ed incassi; è difficile per chiunque la ricostruzione delle proprie movimentazioni bancarie a distanza di anni; i primi giudici sono pervenuti alla determinazione di un reddito d'impresa più aderente alla attività economica esercitata, ma con "una motivazione carente che può trovare giustificazione solo nel fatto che risulta di entità superiore a quella calcolata ed indicata dal contribuente"; in assenza di appello incidentale non può che confermarsi l'entità stabilita in primo grado.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di cinque motivi.

Motivazione

Con il primo motivo si denuncia motivazione contraddittoria ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Lamenta la ricorrente che non si può allo stesso tempo denunciare la carenza motivazionale della sentenza e confermarne le statuizioni.
Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3.
Lamenta la ricorrente che la sentenza viola la presunzione legale di cui alla disposizione citata, secondo cui tutti i movimenti contabili, non solo i versamenti ma anche i prelevamenti, sono espressione di operazioni imponibili, a meno che il contribuente non dimostri il contrario, determinando l'inversione dell'onere della prova.
Con il terzo motivo si denuncia motivazione insufficiente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Deduce la ricorrente che non spiegano in base a quale ragione sia stata superata la presunzione di legge sia l'inesistenza di un obbligo di separazione di contabilità d'impresa e operazioni personali che l'omessa considerazione di prelevamenti effettuati per ragioni personali e l'omesso confronto fra versamenti ed incassi, accertamenti questi ultimi che non spettava all'Ufficio compiere.
Con il quarto motivo si denuncia motivazione illogica ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Lamenta la ricorrente che non si comprende come l'asserita difficoltà per chiunque di ricostruire le proprie movimentazioni bancarie a distanza di anni possa determinare l'inversione della regola probatoria prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.
Con il quinto motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 36, art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Deduce la ricorrente che la sentenza, una volta che ha statuito che il reddito del contribuente non era quello accertato dall'Ufficio, ha annullato puramente e semplicemente i provvedimenti impugnati, senza provvedere alla ricostruzione del reddito del contribuente.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo vanno valutati in modo unitario, e sono fondati.
Come affermato da questa Corte, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, prevede una presunzione legale imponendo di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che questi ultimi sono stati registrati in contabilità e che i primi sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili (Cass. 24 luglio 2012, n. 13035; 30 novembre 2011, n. 25502). L'impugnata sentenza, gravando l'Ufficio di un'indagine ulteriore rispetto alla natura delle operazioni bancarie, e motivando nel senso di una pratica difficoltà di ricostruzione della movimentazione, viola il citato principio di diritto.

L'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo determina l'assorbimento del primo motivo.
L'ultimo motivo è inammissibile in quanto palesemente inconferente con il contenuto della decisione impugnata.

PQM

La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, con assorbimento del primo motivo, e dichiara inammissibile l'ultimo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2014


 

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