REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice di pace di Ferrara avv. Anita Corsini ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n.2409/18 R.g., promossa da R. G. J., elettivamente domiciliata in Catania, via Carmelo Patanè Romeo 28, presso lo studio dell'avv. Gennaro Esposito che la rappresenta e difende come da mandato in atti,
- opponente -
contro
Comune di Ferrara - Polizia municipale Terre estensi - opposto -
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa
Conclusioni del ricorrente: chiede l'annullamento dei verbali
Conclusioni dell'autorità opposta: chiede il rigetto del ricorso

Svolgimento del processo

Con ricorso pervenuto in data 25 settembre 2018 parte ricorrente proponeva opposizione ex decreto legislativo 150 del 2011 avverso i verbali di contestazione
- n. 702695 27 Z
- n. 702697 29 Z
- n. 702767 02 Z
- n. 703235 82 Z
- n. 703236 83 Z
- n. 703267 17 Z
- n. 703268 18 Z
- n. 703305 55 Z
- n. 703361 14 Z
- n. 703391 44 Z
- n. 703440 93 Z
- n. 703470 26 Z
- n. 703510 66 Z
- n. 703584 43 Z
- n. 703585 44 Z
- n. 703627 86 Z
- n. 703693 55 Z
- n. 703743 08 Z
- n. 703796 60 Z
- n. 703869 37 Z
- n. 703914 82 Z
- n. 703949 20 Z
emessi tutti dalla Amministrazione resistente per violazione dell'art. 7 comma 14 c.d.s. poiché "accedeva e circolava in zona a traffico limitato senza autorizzazione".
Si doleva la ricorrente della illegittimità dei provvedimenti opposti in questa sede allegando
- di aver ottenuto il permesso per il libero ingresso ZTL con scadenza 28.06.2018
- che tale permesso ebbe a scadere il 28.06.2018
- che il mancato tempestivo rinnovo fu dovuto all'erronea convinzione che il permesso scadesse nel luglio 2018
- che la ricorrente si recò in Comune per richiedere in rinnovo prima della notifica dei verbali
- che provvide a pagare il primo verbale notificatogli
La ricorrente invoca quindi I'applicazione dell'art. 8 bis della legge 689 del 1981 e richiama giurisprudenza di merito.

Questo ufficio con provvedimento del 1/8 ottobre 2018 fissava la udienza di comparizione delle parti, ordinando contestualmente alla amministrazione di depositare almeno 10 gg prima di tale udienza copia degli atti relativi all'accertamento.
All'udienza del 27 novembre 2018 compariva il difensore del ricorrente. Nessuno compariva per la Amministrazione resistente. Alla medesima udienza la causa veniva decisa dal giudice come da dispositivo del quale veniva data immediata lettura.

Motivazione

La ricorrente quale unico motivo di ricorso chiede l'annullamento dei verbali invocando l'applicazione dell'articolo 8 bis della legge 689 del 1981.
II motivo non può essere accolto.
L'art 8 bis comma 4 1. 689 del 1981 prevede che "le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria".
La norma non è applicabile al caso di specie.
L'art. 8 bis della legge 689 del 1981 presuppone infatti altre norme che attribuiscono alla reiterazione delle violazioni effetti giuridici dei quali occorre tenere conto in presenza di plurime violazioni. Il comma 4 invocato dal ricorrente, va infatti letto in relazione al successivo comma 5 "la reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente gli attribuisce". La norma svolge infatti un ruolo analogo alla normativa penale in materia di recidiva. Così l'art. 31 della legge 25.02.1992 n. 157 sulla disciplina della caccia ricollega alla recidiva nelle varie violazioni da essa previste tanto l'aumento delle sanzioni pecuniarie quanto l'irrogazione di sanzioni accessorie (la revoca o l'esclusione della licenza di caccia). Altri effetti sono ricollegati alla reiterazione specifica dell'art. 3, secondo comma lett. a) del d.Ivo. 507/1997 per la materia alimentare: ove essa ricorra è prevista l'applicabilità della sanzione accessoria della chiusura o della sospensione dello stabilimento o dell'esercizio.

Nel caso che di specie la normativa del c.d.s. non prevede nel caso di reiterazione della violazione dell'art. 142 ulteriori effetti giuridici, rispetto a quelli già prodotti da ciascuna violazione, di talchè il comma 4 dell'art 8 bis della legge 689 del 1981 non trova applicazione.
Incontroversa la ricorrenza dell'elemento oggettivo degli illeciti amministrativi che occupano, la colpevole inerzia in punto accertamento della durata della validità ed efficacia del permesso costituisce profilo soggettivo colposo a carico della ricorrente idoneo ad indurre a ritenere la perfezione degli illeciti contestati.

Più articolate considerazioni sono però imposte con riferimento al vaglio critico relativo alla sanzione da irrogare.
L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, calcolato mediante cumulo materiale, è di euro 1782,00 oltre alle spese di ciascun verbale impugnato.
II cumulo materiale non appare rispondente né a criteri di correttezza giuridica, nè a valutazioni di rispondenza al disvalore del comportamento, ravvisandosi la ricorrenza del concorso formale tra gli addebiti.

Invero si osserva come tutte le infrazioni in oggetto siano state commesse in epoca antecedente rispetto alla prima notificazione dei verbali impugnati, è dunque legittimo ritenere che l'elemento soggettivo in cui versava la ricorrente - cioè il colpevole convincimento di essere assistita da un permesso di accesso alla ZTL valido ed efficace - fosse unitario, di talchè non si è in presenza di una reiterata e consapevole violazione del divieto di accesso alla ZTL, ciò che si verificherebbe nella ipotesi in cui il trasgressore fosse consapevole della illegittimità della propria condotta.

Ovviamente non si ignora la previsione di cui all'art. 198 comma 2 cds, tuttavia appare rispondere a criteri di logica e di equità una interpretazione di tale norma che ne restringa l'ambito di applicazione alle sole ipotesi di violazione consapevole della interdizione all'accesso, atteso come, in tale ipotesi, la deterrenza della sanzione sarebbe vanificata dalla consapevolezza che un anche elevatissimo numero di infrazioni sarebbe sanzionato con una sanzione pecuniaria non superiore al triplo della previsione per una singola infrazione.
Diverso è il caso di reiterate infrazioni commesse con un unico atteggiamento soggettivo colposo. Nella fattispecie si osserva come tutte le infrazioni siano state commesse in un periodo compreso tra il 28 giugno e il 24 luglio 2018, dunque in un lasso di tempo contenuto, ed in un unico contesto soggettivo, ricorrente nei termini sopra indicati.

La interpretazione normativa che si propugna è confortata da Tribunale Reggio Emilia sentenza 14 ottobre 2014 n. 1330 in cui si respinge l'appello avverso la impugnata sentenza del giudice di pace nella quale, in un contesto soggettivo caratterizzato dalla unicità del profilo colposo (nella fattispecie la dimenticanza di rinnovare il permesso di accesso alla ZTL del quale il ricorrente era munito, ma che era scaduto di validità, identica alla fattispecie in oggetto) era stato applicato un trattamento sanzionatorio computato previa applicazione dell'istituto del concorso formale tra le infrazioni.
Si condividono le argomentazioni svolte dal Tribunale di Reggio Emilia nella citata sentenza, laddove si osserva come "alla stregua dei principi generali codificati dall'art. 3 della legge 689/1981, presupposto per l'erogazione di una sanzione amministrativa è non solo la sussistenza dell‘elemento oggettivo, ma anche la configurabilità di un elemento soggettivo quanto meno di colpa (...) tanto premesso ad avviso di questo giudice il rilievo di colpa che può essere mosso all'automobilista è unico."

A parere di questo giudice di pace anche nel caso che occupa, identico alla fattispecie sulla quale si è pronunciato il Tribunale di Reggio Emilia, l'atteggiamento colposo della ricorrente è da ritenersi unico, costituito dalla convinzione di disporre di un valido permesso di circolazione rilasciato dal Comune di Ferrara.

Ulteriormente condivisibile è la argomentazione svolta dal Tribunale di Reggio Emilia nella citata sentenza laddove si afferma: "mentre non possono ritenersi assistite dal necessario elemento soggettivo di contrasto con I‘ordinamento, le successive violazioni integrate dai singoli accessi alla zona a traffico limitato, atteso che esse traggono origine unicamente dalla precedente omissione e non manifestano, se prese singolarmente, la coscienza e volontà di porsi in contrasto con l'ordinamento": la estensibilità alla fattispecie che occupa di tale principio è confermata dal fatto che anche nel caso in esame le violazioni sono avvenute tutte prima della prima notifica della prima violazione.

A tale argomentazioni potrebbe venire eccepito che, così ritenendo, il pagamento di una unica contravvenzione potrebbe legittimare l'automobilista a porre in essere indefinite violazioni. Anche tale critica va superata sempre facendo proprie le argomentazioni svolte dalla sentenza richiamata.
Deve infatti tenersi presente la sostanziale differenza tra la pluralità di violazioni del c.d.s. riconducibili nel caso che occupa, alla erronea convinzione di poter ancora usufruire di un permesso di accesso alla zona a traffico limitato, precedentemente concesso, ma ormai scaduto, e la pluralità di violazioni riferite ad altre contravvenzioni quali ad esempio l'eccesso di velocità o il passaggio con il rosso semaforico. Nel primo caso vi è oggettivamente un'unica condotta censurabile che è quella di aver ritenuto valido un permesso che non lo è più, mentre le successive violazioni integrate dall'accesso alla zona a traffico limitato sono configurabili da un punto di vista strutturale solo in ragione della originaria convinzione di essere titolare di permesso ancora valido e non sono di volta in volta assistite dall'elemento soggettivo di violazione delle regole di condotta sino a quando la prima contravvenzione non è notificata. Diversa è invece l'ipotesi nel caso di violazioni reiterate delle altre prescrizioni codicistiche, poiché è indubbio che ciascuna violazione è supportata da un autonomo e necessario elemento soggettivo, volto a porsi in contrasto con I'ordinamento.

Diversa da quella che occupa è pure la fattispecie di colui che non essendo mai stato in possesso di permesso di accesso, consapevolmente acceda reiteratamente alle zone interdette, manifestando così ad ogni singolo accesso l'intenzione di violare volontariamente l''ordinamento, poiché nel caso di specie la ricorrente era invece originariamente titolare di permesso di accesso.

Rileva altresì il Tribunale di Reggio Emilia come nel caso sottoposto al suo esame - mancato rinnovo di permesso scaduto - la Amministrazione non avesse provveduto a segnalare al ricorrente l'imminente scadenza del permesso, ciò che a parere del Tribunale determinerebbe addirittura un affievolimento dell'elemento soggettivo. Del pari nel caso di specie va rilevato come dagli atti depositati dalla Amministrazione non risulti alcuna comunicazione diretta alla ricorrente in ordine alla prossima scadenza del permesso.
Diversamente opinando, e ritenendo passibili di separata ed autonoma sanzione tutti i singoli accessi, due sarebbero le conseguenze non condivisibili: innanzitutto l'entità della sanzione concretamente irrogata dipenderebbe non già dall'effettivo disvalore della condotta e cioè dal numero di volte in cui il conducente si pone volontariamente in contrasto con l'ordinamento, bensì da elementi casuali, quali nel caso che occupa dal numero di transiti in ZTL dovuti alla necessità di provvedere ai propri incombenti professionali; inoltre, considerato che le violazioni si sono verificate entro la notifica della prima contravvenzione, l'entità della sanzione dipenderebbe dal tempo impiegato dalla Amministrazione accertatrice per notificare la suddetta prima infrazione, elemento questo del tutto esterno ed estraneo all'elemento soggettivo in capo al conducente e al grado della colpa.

L'interpretazione sopra sostenuta peraltro non appare essere stata confutata dalla Corte Costituzionale laddove, nella ordinanza n. 14 del 2007, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 198 c.d.s. prospettata nei termini di cui alla presente motivazione, non già sulla base di una valutazione di difetto di fondamento di questi ultimi, bensì osservando come la fattispecie fattuale da cui derivava la questione ad essa sottoposta era suscettibile dl altro e diverso inquadramento giuridico.
In senso conforme all'interpretazione fornita da questo giudice di pace si è espresso anche il Trib di Ferrara con la sentenza n.496 del 2015, laddove ritiene "Si tratta tuttavia di violazioni distanziate da poche ore l'una dall'altra e ripetute con cadenza quotidiana per circa tre mesi. In ragione di ciò, è possibile valutare la condotta unitariamente, al fine della rideterminazione della complessiva sanzione in misura compatibile con l'obiettiva offensività delle trasgressioni. Ciò è viepiù necessario se si considera che la prima violazione commessa nel mese di gennaio è stata contestata solo il 27 marzo 2013 e che da allora (...) s'è astenuto dal ripetere illeciti. Una più celere contestazione da parte della Polizia municipale avrebbe contenuto il numero delle trasgressioni e dunque le sanzioni pecuniarie da corrispondere al Comune di Ferrara. La sanzione determinata dal giudice di pace in euro 94,80 per singola sanzione (quindi complessivamente in euro 1896,00) viene perciò ridotta alla metà, ossia a complessivi euro 948,00"

Si fa dunque applicazione dell'istituto dl cui all'art. 198 comma 1 cds, rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo nella misura prossima al triplo della sanzione irrogata in ciascuno dei verbali impugnati. Il congruo numero dei verbali oggetto di impugnazione, proiezione del congruo numero di infrazione contestate, induce a ritenere equa la applicazione della sanzione nella misura prossima al massimo. Non si procede a rideterminazione delle spese, essendo queste comunque esborsi sostenuti dalla Amministrazione resistente a causa dei procedimenti amministrativi radicati, e non essendo comprese nella previsione di cui all'art. 198 cds ovvero nella più generale previsione di cui all'art. 8 L. 689/81.
Nulla sulle spese non essendo l'Amministrazione comparsa.

PQM

Il Giudice di pace di Ferrara, definitivamente pronunciando sul ricorso per opposizione indicato in epigrafe, visto il decreto legislativo 150 del 2011
rigetta l'opposizione per cui si procede
Visto l'art. 198 cds ridetermina l'importo complessivo della sanzione omnicomprensivo per tutti i verbali in complessivi euro 240,00 oltre alle spese di notifica di ciascun verbale
Viene data lettura di questo dispositivo alla presenza del difensore del ricorrente.
Ferrara, 27 novembre 2018
Il Giudice di pace
Avv. Anita Corsini
Depositato in cancelleria in data 19 marzo 2019


 

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