REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO
SEZIONE 49
riunita con l'intervento dei Signori:
LEOTTA CARMELO -Presidente-
PRIMAVERA RICCARDO -Relatore-
INSINGA FILIPPO -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6204/12 depositato il 04/12/2012
- avverso la sentenza n. 211/5/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
proposto dal ricorrente:
______
difeso da:
_______
Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. ______ REGISTRO
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. ______ REGISTRO

Svolgimento del processo

Il sig. _____ impugnava gli avvisi di liquidazione ed irrogazione di sanzioni nn. _____ inerenti la revoca dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa e per l'accensione del mutuo, avendo il ricorrente venduto l'immobile entro cinque anni senza aver acquistato entro l'anno dalla vendita altro immobile.
Il Collegio di primo grado adito, confermando l'inadempienza del ricorrente, respingeva il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe, che veniva appellata; l'Ufficio si costituiva in giudizio, presentando le proprie controdeduzioni.
Il ricorrente motiva il mancato rispetto dell'obbligo di acquisto di nuova casa entro il termine decadenziale di un anno, affermando che non sarebbe dipeso da sua colpa, dato che la stipula del rogito era stata fissata al 31.3.2009 nel preliminare di vendita stipulato il 21.4.2008, cioè nel pieno rispetto di legge, ma da fatto del terzo e comunque
da fatto non prevedibile né evitabile dal contribuente; l'_____ srl, venditrice dell'immobile, aveva garantito al compratore che l'immobile, ancora in fase di costruzione, sarebbe stato ultimato e consegnato entro il mese di Marzo 2009; nel mese di maggio aveva comunicato che, a causa di ulteriori e non previsti ritardi, l'immobile non era ancora stato accatastato né era provvisto di regolare certificato di agibilità, con la conseguente impossibilità di formalizzare la vendita con atto notarile definitivo entro l'anno dalla vendita dell'immobile per il quale aveva usufruito delle agevolazioni fiscali.
Deduce, peraltro, la nullità della sentenza impugnata per difetto ed omessa esposizione dei fatti e carenza nella motivazione.
L'Ufficio, invece, sostiene la legittimità della sentenza in quanto contiene, seppur in maniera succinta, l'esposizione dei motivi in fatto e diritto.
Per quanto riguarda il merito, conferma la revoca delle agevolazioni per inadempienza, ben potendo il ricorrente nel termine perentorio di legge, addivenire alla stipula di una vendita avente ad oggetto l'immobile in costruzione, senza quindi il certificato di agibilità e senza l'accatastamento (cita la sent. della Corte di Cassazione n. 3604 del 12.3.2003 - la Risoluzione n. 66 del 3.5.2004 e la Risoluzione n. 44 del 16.3.2004).

Motivazione

Questo Collegio, sentite le parti ed esaminata la documentazione prodotta, osserva quanto segue.
Rileva che il ricorrente ha acquistato un appartamento, usufruendo delle agevolazioni "prima casa", lo ha alienato entro i cinque anni dall'acquisto e, entro l'anno dalla vendita, non ha provveduto alla stipula del contratto di acquisto di altro immobile, avendo a tal fine stipulato soltanto un contratto preliminare.
A tal riguardo, il comma 4, della nota II bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUIR (DPR 26.4.1986, n. 131), prevede la decadenza dal beneficio cd. "prima casa" e il conseguente recupero delle maggiori imposte e relative sanzioni (30%), nel caso in cui l'abitazione acquistata in regime di favore venga trasferita, a titolo oneroso o gratuito,
entro cinque anni dalla data dell'acquisto.
Ai sensi del medesimo comma 4 la decadenza non si verifica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio dell'immobile acquistato con i benefici fiscali di cui dianzi, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Nella fattispecie in esame, il contribuente ha stipulato entro l'anno dalla vendita dell'immobile per il quale aveva beneficiato delle agevolazioni fiscali "prima casa", un contratto preliminare di vendita che non definisce il trasferimento del bene, non ha dunque efficacia reale, ma meramente obbligatoria. Il contratto definitivo invece è stato stipulato oltre l'anno: alienazione del precedente immobile in data 8.5.2008 - preliminare di acquisto del secondo immobile 17.5.2008 - atto definitivo di acquisto 24.7.2009.
È venuta, quindi, a mancare la condizione essenziale per non incorrere nella decadenza di cui al succitato comma 4, che ha carattere perentorio.
Nessun rilievo, pertanto, assume il fatto che il ricorrente non era in possesso del certificato di agibilità, ben potendo, a mente del D.Lgs. n. 122/2005, stipulare una vendita avente ad oggetto l'immobile da costruire.
Quanto al certificato di agibilità, sarebbe stato sufficiente, come ha dedotto l'Ufficio, la regolamentazione da parte del notaio dei rapporti tra le parti in ordine all'obbligo di richiedere tale certificato.
L'appello, pertanto, è da intendersi respinto, con la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio sono compensate, tenuto conto della buona fede del ricorrente.

PQM

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Così deciso in Milano, nell'udienza del 5 dicembre 2013.


 

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