Civile Ord. Sez. 1 Num. 22215 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 12/09/2018

sul ricorso 16967/2013 proposto da:
I. G. R., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n.217, presso lo studio dell'avvocato Rombola' Carlo, rappresentata e difesa dagli avvocati Romolo Maurizio, Santostefano Nicola, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente -
contro
Comune di Gioia Tauro;
- intimato -
avverso la sentenza n. 234/2012 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata 11 15/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2018 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Svolgimento del processo

1.- La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha respinto, con l'epigrafata sentenza, il gravame opposto dalla Impresa R. G. avverso la decisione che in prima istanza, in relazione all'appalto conferitole dal Comune di Gioia Tauro per il restauro di uno storico palazzo cittadino, ne aveva rigettato la domanda di pagamento della riserva relativa alla sospensione dei lavori, giudicandola tardiva perché, all'atto della sospensione in data 6.12.1997, essendone stata fissata la decorrenza dal 20.2.1997, era già decorso il termine semestrale dell'art. 30 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, applicabile in allora e perché, inoltre, non essendo stata la sospensione disposta per alcuna delle cause indicate dalla norma citata, già alla predetta data del 6.12.1997 l'impresa era pienamente in grado di apprezzarne l'illegittimità, nonché la domanda intesa a contestare l'applicazione della penale, escludendo la sussistenza di elementi atti a comprovare che il ritardo nell'esecuzione dei lavori fosse imputabile all'impresa.

1.1.- Secondo la Corte territoriale, già nel verbale di sospensione dei lavori (6.12.97) si comprendeva che il blocco delle opere era illegittimo perché disposto non solo per la vicenda del sequestro penale (per mancanza del nulla osta rilasciato dalla competente Sopraintendenza ai lavori da eseguire sul palazzo storico) ma anche perché occorreva rimediare a carenze progettuali visibili con un'ordinaria diligenza, sicché la perizia di variante e suppletiva aveva dovuto apportare modifiche sostanziali in relazione alle caratteristiche costruttive così come emerse, con conservazione dei solai, per la tipicità degli stessi (p. 10 sent.): onde al momento della sospensione dei lavori l'appaltatore era pienamente a conoscenza (p. 11 sent.) delle cause della sospensione.

2.- La predetta decisione è fatta oggetto di un triplice ordine di doglianze ai quali non ha inteso replicare il Comune intimato.

Motivazione

1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'erroneità in diritto dell'impugnata decisione poiché la Corte d'Appello, sposando ad integrum l'iter logico-giuridico della sentenza appellata, "sembrerebbe aver introdotto, nel ragionamento in diritto seguito al fine di valutare i principi normativi richiamati (art. 30 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 ed art. 16 r.d. 25 maggio 1895, n. 350) una decadenza in re ipsa obiettivamente non prevista dalle norme dalla stessa Corte indicate".

2.- Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ., poiché, essendo salda convinzione di questa Corte che "in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7479 del 2017), il decidente a tanto si è attenuto, uniformandosi esattamente al sopradetto comando nomofilattico, senza, peraltro, che la declinazione del motivo operata dal ricorrente offra ragioni per una sua rimeditazione.

2.- Il secondo motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnata un vizio di contraddittorietà poiché la Corte d'Appello, pur annotando che, di contro al principio sopra richiamato, l'impresa avrebbe potuto provare di essere venuta a conoscenza del pregiudizio solo all'atto della ripresa dei lavori, ne aveva tuttavia disconosciuto la ricorrenza nella specie, quantunque "tale prova, viceversa, fosse insita negli stessi atti di appalto".
2.- Il motivo - che è manifestamente estraneo al perimetro entro cui sotto il vigore del cessato disposto dell'art 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. era denunciabile il pur richiamato vizio logico, non evidenziandosi nella fattispecie alcuna anomalia motivazionale dovuta alla presenza di argomentazioni contrastanti che impediscano di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge la decisione (Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010) - si risolve in un'indebita sollecitazione a rinnovare il sindacato di fatto esperito dal giudice gravato che con logica, coerente ed appropriata motivazione ha reputato che l'impresa già all'atto della sospensione dei lavori decreta il 6.12.1997 fosse pienamente in grado di percepirne l'illegittimità e di formulare perciò già a quella data la riserva esternata solo all'atto della loro ripresa, osservando per di più, a maggior conforto degli argomenti già accennati nella pregressa narrativa, che ben prima che si desse corso alla perizia di variante il direttore dei lavori aveva "provveduto ad evidenziare all'amministrazione comunale la necessità di redigere una variante che riconsiderasse i lavori da eseguire nel palazzo" circostanza questa in relazione alla quale risultava «ampiamente prevedibile che la durata si sarebbe ulteriormente protratta ..." (pag.11).

3.- Il terzo motivo di ricorso lamenta un vizio di insufficiente motivazione riguardo all'applicazione della penale, che la Corte d'Appello aveva motivato nei termini riferiti, quantunque dalla corrispondenza intercorsa tra le parti fosse "evincibile una chiara responsabilità del Comune nel ritardo dell'esecuzione dell'opera" per non aver chiuso al traffico la strada da pavimentare adiacente all'immobile e per non aver fatto spostare il ponteggio ivi installato.
3.1.- Il motivo - osservato più in generale che compete esclusivamente al giudice di merito scegliere le fonti del proprio convincimento e che la denunciata anomalia motivazionale è ravvisabile allorché dal compendio giustificativo che accompagna la decisione sia evincibile un'obiettiva carenza nell'iter logicoargomentativo che ha condotto il giudice a regolare la vicenda al suo esame in base alla regola concretamene applicata - si risolve, non diversamente dal precedente, nella rinnovata perorazione a procedere ad una revisione del sindacato fattuale esperito dal giudice di merito, contrapponendosi agli elementi da questo apprezzati in senso ostativo alla fondatezza della domanda - e qui ben illustrati facendo rilevare che di contro alla disponibilità esternata dall'ente appaltante, con la nota del 14.7.2000, a procedere alla rimozione degli impedimenti lamentati, l'impresa aveva replicato il 4.8.2000, tra l'altro, di aver già programmato la sospensione feriale delle proprie attività per il mese di agosto - una diversa ed alternativa lettura delle risultanze di causa notoriamente preclusa a questa Corte non essendo essa giudice del fatto sostanziale.

4. Il ricorso va pertanto, complessivamente, respinto senza che si debba provvedere in ordine alle spese, per la mancata difesa dell'intimato, in questa sede, ma con il riconoscimento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la sezione civile
Pubblicata in data 12.09.2018


 

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