REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 980 del 2008, proposto da
Delta Scano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bigolaro, Cristiana Benetazzo e Franco Zambelli, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dapprima dagli avvocati Ezio Zanon e Antonella Cusin e poi solo dall’avvocato Antonella Cusin, con domicilio fisico presso la sede della Avvocatura regionale, in Venezia, Fondamenta S. Lucia Cannaregio, 23;
e con l'intervento di

ad opponendum:
Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Cestari Corrado & C., ora Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C. e Consorzio AL.M.E.C.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Daniele Toffanin, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Scattolin in Venezia, San Marco 4714;


sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2008, proposto da
Consorzio AL.M.E.C.A. e Società Agricola Moceniga Pesca s.s. di Cestari Corrado & C., ora Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Daniele Toffanin, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Scattolin in Venezia, San Marco, 4714;
contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Zanon e Antonella Cusin, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale, in Venezia, S. Polo, 1429/B;
nei confronti

Delta Scano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Bigolaro, Cristiana Benetazzo e Franco Zambelli, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Zambelli in Venezia Mestre, via Cavallotti, 22;
per l’annullamento

- - quanto al ricorso n. 980 del 2008:

per l’annullamento, con istanza cautelare, anche si sensi dell'art. 21, comma 9, della legge n. 1034/71 e s.m.i.,

- del decreto n. 113 dell’11.04.2008, a firma del Dirigente regionale dell’Unità Periferica del Genio Civile di Rovigo (ricevuto in data 15 aprile 2008), avente ad oggetto: “D.G.R. 01.03.2002 n. 454 – SOCIETA’ AGRICOLA DELTA SCANO – Porto Viro (RO). Autorizzazione allo spostamento parziale di specchio acqueo in concessione demaniale marittima di 75.470 mq all’interno dei moli foranei dello sbocco a mare del Po di Levante. REVOCA AUTORIZZAZIONE”;

- e per il risarcimento dei danni;

- - quanto al ricorso n. 1100 del 2008:

per l'annullamento, con istanza cautelare, anche si sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 1034/71:

- del decreto rep. n. 696 del 21 marzo 2008, n. 001-2008 del Registro Demanio Marittimo, a firma del dirigente regionale dell’unità periferica del Genio Civile di Rovigo avente ad oggetto “D.G.R. 01.03.2002, N. 454 - SOCIETA’ AGRICOLA DELTA SCANO - Porto Viro (RO). Autorizzazione allo spostamento parziale di specchio acqueo in concessione demaniale marittima di 75.470 mq all’interno dei moli foranei a mare del Po di Levante”;

- di tutti gli atti presupposti e conseguenti.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e di Delta Scano S.r.l.;

Visto l’atto di intervento ad opponendum della Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Cestari Corrado & C., ora Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., e di Consorzio AL.M.E.C.A. nel ricorso iscritto al n. r.g. 980/2008;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell’udienza pubblica straordinaria del giorno 1 dicembre 2020 - tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 - il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso n. r.g. 980/2008 Delta Scano S.r.l. - la quale ha osservato preliminarmente che l’impugnazione in esame trae origine da altro contenzioso tuttora pendente (sub n. r.g. 2906/2004) - evidenzia di aver presentato, in data 18 dicembre 2003, alla Regione del Veneto - Ufficio regionale del Genio Civile di Rovigo domanda di concessione di uno specchio acqueo per lo svolgimento dell’attività di acquacoltura nella zona di mare prospiciente lo Scanno Cavallari nel Comune di Porto Viro; evidenzia, dunque, che in data 14 giugno 2004 l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo, visti i pareri favorevoli espressi dagli Uffici e dalle Autorità competenti, rilasciava la richiesta concessione demaniale marittima (n. 10, rep. 547) alla società e, quasi contestualmente, in data 17 giugno 2004, la Capitaneria di Porto di Chioggia emanava un’ordinanza (n. 44) volta a disciplinare i lavori di installazione dell'impianto di acquacoltura e a garantire la sicurezza del traffico marittimo durante l’esecuzione dei lavori medesimi.

Subito dopo, precisa la deducente, a seguito delle proteste degli operatori del settore, veniva sospesa l’esecuzione della concessione suddetta con provvedimento del 2 luglio 2004 prot. n. 459671 del responsabile dell'Ufficio regionale del Genio Civile di Rovigo (“in attesa di poter effettuare in tempi rapidi gli opportuni approfondimenti relativi alle modalità di esercizio delle attività di pesca e allevamento”, in relazione a “problematiche emerse negli ultimi giorni conseguentemente al rilascio a seguito della richiesta della Direzione Affari Generali della Regione Veneto”); a tale provvedimento si adeguava anche la Capitaneria di Porto di Chioggia, la quale, con successiva ordinanza n. 76 del 10 agosto 2004, riteneva di disporre “l’abrogazione” della precedente ordinanza n. 44/04.

Precisa l’esponente che con successiva comunicazione datata 1 ottobre 2004 (inviata al Servizio Veterinario dell’U.L.S.S. 19 e alla Delta Scano S.r.l.), l’Ufficio del Genio Civile precisava che il provvedimento temporaneo di sospensione non precludeva “la possibilità, da parte del Concessionario, di esercitare i diritti di utilizzo dell’area in concessione secondo quanto previsto dal progetto presentato”.

Aggiunge l’esponente che in data 20 ottobre 2004 si vedeva notificare - in qualità di controinteressata - un ricorso da parte del CO.GE.VO. - Consorzio di Gestione e Valorizzazione dei Molluschi Bivalvi di Chioggia, avente ad oggetto l’annullamento della concessione marittima n. 10/2004.

Evidenzia la ricorrente di aver quindi intimato (con atto di diffida del 25 novembre 2004 e successivo sollecito del 25 luglio 2005), non avendo la vicenda avuto alcuno sviluppo, all’Ufficio del Genio Civile di Rovigo di provvedere all’annullamento e/o alla revoca del provvedimento di sospensione del 2 luglio 2004.

La società ricorrente aggiunge che, in data 4 agosto 2005, CO.GE.VO. notificava alla stessa esponente un ricorso per motivi aggiunti con il quale veniva richiesto l’annullamento - previa sospensione - della citata nota dell’Ufficio Genio Civile del 1 ottobre 2004; l’udienza di discussione della domanda cautelare, originariamente fissata per il giorno 19 settembre 2005, veniva rinviata a seguito di istanza presentata congiuntamente dalle parti, al fine di consentire alle competenti autorità di verificare la possibilità di collocare diversamente la concessione demaniale impugnata, in conformità all’ipotesi transattiva emersa nel corso di un incontro (la soluzione individuata per il superamento del contenzioso prevedeva lo spostamento all’interno dei moli foranei dello sbocco a mare del Po di Levante di parte della concessione demaniale marittima n. 10/2004, per una superficie complessiva di 389.500 mq., sull’area marittima antistante lo Scanno Cavallari nel Comune di Porto Viro).

La società ricorrente precisa, dunque, che in conformità alla detta ipotesi transattiva, in data 26 gennaio 2007 veniva dalla stessa presentata domanda all’Ufficio Regionale del Genio Civile di Rovigo per lo spostamento all’interno dei moli foranei dello sbocco a mare del Po di Levante di parte della concessione marittima n. 10/2004 e che, in data 27 marzo 2008, l’Ufficio del Genio Civile di Rovigo, visti i pareri favorevoli espressi dagli Uffici e dalle Autorità competenti (prescindendo solo dal parere facoltativo della Commissione consultiva locale regionale per la pesca e l'acquacoltura di Chioggia, richiesto con nota del 26 febbraio 2007, n. 110111 ma non reso), rilasciava l’autorizzazione allo spostamento parziale della concessione demaniale marittima sopra indicata, subordinandola ad alcune clausole di tutela dell'interesse pubblico della navigazione.

La deducente precisa, tuttavia, di aver ricevuto in data 15 aprile 2008 il decreto n. 113 del 11 aprile 2008, a firma del responsabile dell’Ufficio Regionale del Genio Civile, con cui si comunicava la revoca dell’autorizzazione allo spostamento della concessione demaniale, necessaria, a fini cautelativi, a seguito delle reazioni da parte di vari soggetti appartenenti al mondo della pesca nonché a seguito della nota del 11 aprile 2008, con la quale l’Unità di Progetto Caccia e Pesca della Regione del Veneto aveva rappresentato l’opportunità di perfezionamento dell’iter istruttorio, vista la delicatezza della questione, ad avvenuta acquisizione del parere tecnico della competente Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura.

Con ricorso notificato in data 21 maggio 2008 e depositato in data 27 maggio 2008 Delta Scano S.r.l. ha proposto le domande in epigrafe.

1.1. Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e comunque il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

1.2. Ha proposto atto di intervento ad opponendum la Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Cestari Corrado & C., ora Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., e il Consorzio AL.M.E.C.A..

1.3. Con ordinanza 4 giugno 2008, n. 395 è stata accolta la domanda cautelare.

1.4. Con ordinanza 10 novembre 2015, n. 1069 è stato disposto, a cura dell'Amministrazione resistente, il deposito di documentati chiarimenti sull’evoluzione della vicenda contenziosa che ha dato origine al ricorso, in particolare all’esito dell’ordinanza n. 395 del 2008 di accoglimento dell’istanza di sospensione, nel termine ivi stabilito.

La Regione Veneto ha dato esecuzione alla misura istruttoria con deposito documentale in data 25 novembre 2016.

1.5. Le parti hanno illustrato le rispettive posizioni con le memorie ed i depositi documentali versati in giudizio.

2. Con ricorso iscritto al n. r.g. 1100/2008 Consorzio AL.M.E.C.A. e Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Cestari Corrado & C. (quest’ultima facente parte del Consorzio AL.M.E.C.A. e titolare di concessione demaniale marittima n. 6/2004 rilasciata in data 12 marzo 2004 di mq. 1.000.000 in mare aperto situata 2,5 miglia dalla Costa di Porto Caleri per l’impianto di acquicoltura), ora Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., hanno evidenziato che la Società Agricola Moceniga Pesca s.s., in data 27 settembre 2005, aveva presentato alla Regione del Veneto - Ufficio Regionale del Genio Civile di Rovigo domanda di autorizzazione allo spostamento di parte della concessione suddetta per mq. 197.147 all’interno dello sbocco a mare del Po di Levante (foci del Po di Levante) - laguna di Vallona Marinetta nel Comune di Porto Viro; acquisiti tutti i pareri favorevoli degli Enti ed Organismi interessati, in data 3 novembre 2005, con nota prot. 746832/46.08 l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo rigettava la domanda “in quanto lo specchio acqueo oggetto dello spostamento risulta in consegna ai SISTEMI TERRITORIALI - Ufficio di Rovigo (ex COVNI) e costituisce il tratto terminale dell'Idrovia Mantova-Venezia, soggetto, pertanto, ad interventi di dragaggio periodici”.

Precisa la parte ricorrente che, da voci insistenti presso la Laguna di operatività ad opera di pescatori del luogo, veniva a conoscenza del fatto che il Genio Civile aveva rilasciato alla Delta Scano S.r.l., già titolare della concessione demaniale marittima n. 10 rep. 547 rilasciata in data 14 giugno 2004 in Comune di Porto Viro nella zona a mare prospiciente lo Scanno Cavallari per mq. 389.500, l'autorizzazione allo spostamento di parte di detta concessione nell’area - osserva la parte ricorrente - in precedenza richiesta dalla Società agricola Moceniga Pesca s.s. e alla stessa negata.

Quindi, aggiunge la parte ricorrente, avanzata istanza di accesso con nota 10 maggio 2008, l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo, in data 27 maggio 2008, comunicava che la concessione rilasciata a Delta Scano S.r.l. in data 21 marzo 2008 era stata revocata con atto in data 11 aprile 2008 in ordine al quale era pendente giudizio avanti al T.A.R. Veneto.

Precisa la parte ricorrente che a seguito accesso agli atti si ebbe modo di verificare che, in data 26 gennaio 2007, Delta Scano S.r.l. aveva chiesto lo spostamento all'interno dei moli foranei dello sbocco a mare del Po di Levante di una parte della concessione demaniale in essere, peraltro successivamente rinnovata nella sua integrità, quindi per mq. 389.500, in data 4 marzo 2008, per un totale di mq. 75.470 e che il Genio Civile di Rovigo aveva rilasciato in data 21 marzo 2008 l’autorizzazione richiesta, ritirata in data 27 marzo 2008 dall’interessata; quindi, il successivo 11 aprile 2008 quest’ultimo atto veniva revocato (annullato in sede di autotutela), notificando immediatamente alla Delta Scano S.r.l. l’avvenuta adozione dell’atto stesso.

Con ricorso notificato in data 9 giugno 2008 e depositato in data 10 giugno 2008 Consorzio AL.M.E.C.A. e Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Cestari Corrado & C., ora Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., hanno proposto la domanda in epigrafe.

2.1. Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo il rigetto del ricorso.

2.2. Si è costituita in giudizio Delta Scano S.r.l., chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione cautelare e del ricorso.

2.3. Con ordinanza 2 luglio 2008, n. 488 è stata respinta la domanda cautelare.

2.4. Con ordinanza 30 settembre 2016, n. 840 è stato disposto, a cura dell'Amministrazione resistente, il deposito di una documentata relazione sull’evoluzione della vicenda contenziosa che ha dato origine al ricorso, nel termine ivi stabilito.

La Regione Veneto ha dato esecuzione alla misura istruttoria con deposito documentale in data 25 novembre 2016.

2.5. Le parti hanno illustrato le rispettive posizioni con le memorie ed i depositi documentali versati in giudizio.

3. All’udienza pubblica straordinaria del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

Motivazione

1. Il Collegio preliminarmente dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, come peraltro richiesto da Delta Scano S.r.l. e da Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Cestari Corrado & C., ora Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C. e Consorzio AL.M.E.C.A., stante l’evidente connessione.

Risulta, invero, che con il ricorso iscritto al n. r.g. 1100/2008 il Consorzio AL.M.E.C.A. e la Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Cestari Corrado & C., ora Società agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., hanno avversato il decreto rep. n. 696 del 21 marzo 2008, n. 001-2008 del Registro Demanio Marittimo, concernente l’autorizzazione - rilasciata a Delta Scano S.r.l. - allo spostamento parziale di specchio acqueo in concessione demaniale marittima di 75.470 mq all’interno dei moli foranei a mare del Po di Levante, mentre con il ricorso iscritto al n. r.g. 980/2008 Delta Scano S.r.l. ha avversato il decreto n. 113 datato 11 aprile 2008, concernente la revoca dell’autorizzazione - rilasciata alla stessa Delta Scano S.r.l. con il citato decreto rep. n. 696 del 21 marzo 2008, n. 001-2008 del Registro Demanio Marittimo - allo spostamento parziale di specchio acqueo in concessione demaniale marittima di 75.470 mq all’interno dei moli foranei dello sbocco a mare del Po di Levante.

2. Il Collegio ritiene di principiare con l’esame delle domande proposte con il ricorso iscritto al n. r.g. 980/2008.

3. In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso frapposta dell’interveniente ad opponendum, secondo il quale tra le argomentazioni poste a sostegno dell'atto di revoca impugnato viene evidenziato che “il rilascio della suddetta autorizzazione allo spostamento ha immediatamente scatenato una forte reazione da parte di vari soggetti appartenenti al mondo della pesca che ne contesta la legittimità inducendo il Genio civile a richiedere alle competenti superiori strutture un'interpretazione autentica della norma regionale in materia”.

Secondo l’interveniente ad opponendum, la ricorrente Delta Scano S.r.l. era a conoscenza - sin dal momento della domanda, e per effetto della espressa indicazione nel provvedimento impugnato, che vi erano - allo stato - terzi controinteressati al provvedimento rilasciato, per cui avrebbe dovuto notificare il ricorso ad almeno uno degli stessi; detti controinteressati, lo si rileva dal testo del ricorso depositato, sono diversi soggetti, tra i quali anche il CO.GE.VO. con il quale è in atto contenzioso tra le medesime parti e posto che detta autorizzazione rappresenterebbe titolo per “superare il contenzioso in essere col medesimo” (pag. 20 del ricorso), oltre a coloro che “appartenenti al mondo della pesca” avrebbero ispirato il provvedimento di revoca (pag. 18 del ricorso).

3.1. L’eccezione è infondata.

La posizione di controinteressato, in sintesi, è riconosciuta a chi, oltre ad essere nominativamente indicato nel provvedimento impugnato - c.d. elemento formale -, si presenti come portatore di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto, e tale interesse deve essere di natura eguale e contraria a quella del ricorrente - c.d. elemento sostanziale.

In particolare, il c.d. elemento sostanziale della nozione di controinteressato postula che dall’atto impugnato il soggetto riceva un vantaggio diretto ed immediato, ossia un “positivo ampliamento della propria sfera giuridica” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 20 ottobre 2020, n. 6318; Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2020, n. 3685).

Orbene, nel caso in esame, il Collegio ritiene insussistente il c.d. elemento sostanziale, posto che, al più, il vantaggio che ricevono i soggetti indicati dall’interveniente ad opponendum è indiretto e mediato, e ciò non conferisce loro la qualità di controinteressati.

4. La parte ricorrente ha argomentato che, considerato che il provvedimento di autorizzazione allo spostamento costituisce un’appendice della concessione demaniale marittima n. 001-2008 e che gli atti di proroga di tale concessione assunti dall’Ufficio del Genio Civile non contengono riferimenti né al giudizio de quo né al decreto di revoca n. 113/2008, il provvedimento di revoca oggetto del presente giudizio può ritenersi superato dalla successiva attività amministrativa, con conseguente sopravvenienza di carenza di interesse della società ricorrente alla coltivazione del presente giudizio.

4.1. Il Collegio ritiene infondata detta ricostruzione in quanto l’eventuale riconoscimento della legittimità (id est: dell’assenza dei vizi denunciati) del provvedimento avversato non potrebbe che riflettersi, in parte qua, sulla concessione demaniale marittima n. 001-2008, irrilevante risultando la circostanza che gli atti di proroga di tale concessione non contengono riferimenti né al giudizio né al decreto di revoca impugnato.

5. Va poi richiamato - quanto all’iniziativa dell’interveniente ad opponendum - il tradizionale principio secondo cui nel processo amministrativo la posizione dell’interveniente ad opponendum (non diversamente da quella dell’interveniente ad adiuvandum), si caratterizza per la sua accessorietà rispetto a quella della parte a sostegno della quale esso interviene, con conseguente impossibilità per lo stesso di ampliare il thema decidendum, i cui confini sono segnati dal contenuto motivazionale e dispositivo dell’atto impugnato e dalle censure contro di esso dedotte dalla parte ricorrente (arg. ex T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 aprile 2019, n. 446; T.A.R. Basilicata, sez. I, 29 febbraio 2016, n. 156).

6. Il Collegio intende esaminare, in primo luogo, il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio con il quale Delta Scano S.r.l. deduce i vizi di Violazione e falsa applicazione di legge; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, per difetto di motivazione e incongruità manifesta. Eccesso di potere per sviamento.

Per la società ricorrente, in sintesi, il provvedimento avversato appare in contrasto con le disposizioni statali e regionali che regolano la revoca dei provvedimenti amministrativi e, nello specifico, con quelle che disciplinano la revoca di concessioni demaniali marittime e appare lesivo anche delle norme in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime, dal momento che si assume, a giustificazione della revoca, un vizio procedimentale (assenza del parere della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura di Chioggia) del tutto inesistente.

Dopo aver richiamato la disciplina di cui agli artt. 42 e 43 cod. nav. e dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la società ricorrente ha argomentato che nel caso in esame le incertezze circa la legittimità dell'autorizzazione demaniale precedentemente rilasciata per assenza del parere della competente Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura di Chioggia non trovano riscontro nella normativa in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime posta, a livello regionale, dalla D.G.R.V. 1 marzo 2002, n. 454 (espressamente richiamata nel provvedimento avversato).

In particolare, la società ricorrente, dopo aver ricostruito le previsioni ex art. 7 della citata D.G.R.V. n. 454/2002 (in ordine al parere della Commissione consultiva in materia di lavori pubblici presso il Genio civile competente per territorio, espresso ai soli fini della compatibilità della concessione con le opere marittime e la difesa delle coste; circa i pareri degli enti interessati, ove non già prodotti unitamente all'istanza, stabilendo, in particolare, l’obbligatoria acquisizione dei pareri della Capitaneria di Porto e del Comune, competenti per territorio) e degli artt. 12, 13 e 14 del regolamento del cod. nav., ha osservato che i pareri normativamente prescritti come obbligatori sono stati tutti debitamente acquisiti e resi favorevolmente nel procedimento in esame.

In ogni caso, ha argomentato l’esponente, il comma 3 del sopra citato art. 7 della D.G.R.V. n. 454/2002 stabilisce che l'istruttoria possa regolarmente procedere, una volta decorsi 60 giorni dalla richiesta dei pareri, “intendendosi come favorevolmente espressi i pareri non pervenuti entro tale termine”; la normativa sopra citata, sostiene l’esponente, non prevede affatto che debba essere richiesto il parere della Commissione consultiva regionale locale per la pesca e l'acquacoltura (istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 3636 del 29 novembre 2005), la cui acquisizione risulta, quindi, facoltativa, ciò che non è mutato dalla successiva D.G.R.V. n. 2948 del 25 settembre 2007 la quale non ha sancito l’obbligatorietà del parere della Commissione medesima, limitandosi a stabilire che detto parere - ove richiesto - venga reso ad avvenuta acquisizione del parere favorevole da parte di tutti gli enti interessati.

Inoltre, sostiene la società ricorrente, che quando si tratti di variazioni di precedenti concessioni, che non comportino una “alterazione sostanziale al complesso della concessione” o una modifica dell'estensione della zona demaniale, le formalità richieste sono minori (cfr. art. 24 cod. nav. recepito sul punto dalla legge regionale n. 9/2001).

Nel caso di specie, ha osservato la deducente, l'Ufficio del Genio Civile, nonostante non vi fosse tenuto da alcuna disposizione di legge, ha ritenuto di richiedere - accanto ai pareri obbligatori della Capitaneria di porto di Chioggia, di Sistemi Territoriali S.p.a., dell'Agenzia delle Dogane, della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici - anche il parere della Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura di Chioggia (nota in data 26 febbraio 2007, n. 110111); detto parere non è pervenuto a distanza di oltre un anno dalla richiesta ed essendo già stati acquisiti i pareri (obbligatori) favorevoli di tutti gli altri enti interessati, l'Ufficio del Genio Civile ha ritenuto di rilasciare il provvedimento autorizzativo richiesto.

Secondo la società ricorrente, chiarito che la D.G.R.V. n. 2948 del 25 settembre 2007 non stabilisce l'obbligatorietà dei pareri delle Commissioni consultive locali regionali per la pesca e l'acquacoltura (limitandosi a prevedere un ordine temporale nell’acquisizione dei pareri degli enti interessati ai fini del rilascio delle concessioni demaniali marittime a scopo di pesca ed acquacoltura), tale normativa non era comunque applicabile al caso di specie, non solo perché è intervenuta in un momento (settembre 2007) in cui l'iter istruttorio relativo alla pratica in esame si avviava alla conclusione (ed erano trascorsi ben più di 60 giorni dalla richiesta del parere della Commissione per la pesca e l'acquacoltura), ma anche e soprattutto perché tale normativa - come emerge dal tenore letterale della stessa delibera n. 2948/2007 - si applica solo alle nuove concessioni o agli ampliamenti di vecchie concessioni e non alle variazioni, come nel caso di specie, di concessioni precedenti; in questo senso si era espresso lo stesso Ufficio del Genio Civile nel parere reso in data 5 novembre 2007.

Comunque, ha ribadito la società ricorrente, il Genio Civile, nonostante non vi fosse tenuto da alcuna disposizione normativa ha provveduto a richiedere il parere della suddetta Commissione per la pesca e l’acquacoltura di Chioggia ma, essendo decorso oltre un anno dalla richiesta, ed una volta intervenuti i pareri favorevoli di tutti gli enti interessati, ha proceduto indipendentemente dall'acquisizione di tale parere sulla base dell’art. 7 della D.G.R. n. 454/2002 (che ha recepito le disposizioni dell'art. 16 della legge n. 241/1990 sul c.d. “accantonamento del parere in ritardo”).

In realtà, ha concluso l’esponente, il provvedimento di revoca appare ispirato più da ragioni di pressioni “ambientali” o comunque esterne che da ragioni di interesse pubblico o, tantomeno, di correttezza della procedura precedentemente seguita (il decreto avversato evidenzia che “il rilascio della suddetta autorizzazione allo spostamento ha immediatamente scatenato una forte reazione da parte di vari soggetti appartenenti al mondo della pesca ...”); mancano, dunque, le ragioni di interesse pubblico e la motivazione sul punto che, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, deve caratterizzare il provvedimento di revoca, così come manca ogni comparazione fra l’interesse presupposto e le ragioni dei soggetti beneficiari del provvedimento oggetto di revoca.

6.1. Il motivo è fondato ai sensi e nei termini in appreso specificati.

6.1.1. Giova evidenziare, in primo luogo, che la deliberazione della Giunta Regionale n. 2948 del 25 settembre 2007 evoca le fattispecie del rilascio “di nuove concessioni” e degli “incrementi di superficie autorizzati a beneficio di concessioni in essere” (si richiamano anche gli “ampliamenti di concessioni già in essere”), e - stando al fondamentale canone dell’esegesi letterale - ciò rende la relativa disciplina non applicabile alla fattispecie che occupa, caratterizzata dallo “spostamento parziale di specchio acqueo in concessione demaniale marittima”.

Nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2948 del 25 settembre 2007 la locuzione “nuove concessioni” non può che essere riferita – per effetto della univocità della relazione tra il significante ed il significato – a fattispecie provvedimentali di “nuovo conio” e, dunque, non abbraccia anche l’ipotesi di spostamento (parziale) in relazione ad una concessione già rilasciata.

Tale risultato ermeneutico - frutto della interpretazione testuale della deliberazione de qua - è rafforzato, sul piano sistematico, dalla considerazione che la stessa deliberazione della Giunta Regionale n. 2948 del 25 settembre 2007 prevede che “[…] ai fini del presente provvedimento sono considerate nuove concessioni anche gli incrementi di superficie autorizzati a beneficio di concessioni in essere […]”; la previsione in esame contempla - testualmente ed espressamente - che anche gli incrementi di superficie autorizzati a beneficio di concessioni in essere possono considerarsi “nuove concessioni”, con il che ne restano escluse le ipotesi di mero spostamento, come nel caso in esame.

6.1.2. In secondo luogo, e per le stesse ragioni, la disciplina recata dall’anzidetta deliberazione nello specifico punto di interesse non risulta applicabile: la stessa prevede, invero, che - al fine di ottimizzare il lavoro delle Commissioni consultive locali regionali per la pesca e l’acquacoltura istituite con D.G.R. n. 3636 del 29 novembre 2005 ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 154/2004 - i pareri delle Commissioni aventi per oggetto “istanze di rilascio di concessione demaniale marittima” a scopo di pesca ed acquacoltura vengano resi ad avvenuta acquisizione di parere favorevole da parte di tutti gli Enti aventi titolo al rilascio di nulla osta, dovendo tuttavia essere ribadito che nel caso in esame non veniva in evidenza il rilascio di una concessione demaniale marittima (né un incremento o ampliamento).

7. Il Collegio intende esaminare, quindi, il quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio con il quale Delta Scano S.r.l. deduce il vizio di Eccesso di potere per perplessità.

Secondo la deducente, il provvedimento impugnato appare sintomatico di eccesso di potere per perplessità, non comprendendosi se esso sia espressione del potere di annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 o se si tratti, invece, di un provvedimento di revoca ex art. 21-quinquies della stessa legge n. 241/1990; invero, il provvedimento menziona, da un lato, la mancanza di un presupposto procedimentale - il parere della Commissione consuntiva per la pesca e l'acquacoltura - che potrebbero giustificare un annullamento d'ufficio e non una revoca; dall'altro, fa riferimento a ragioni che paiono riconducibili al “merito” amministrativo quali la “forte reazione da parte di vari soggetti appartenenti al mondo della pesca” e la “delicatezza della consente di individuare il potere che effettivamente l'Amministrazione ha esercitato nel caso di specie.

7.1. Il motivo è fondato.

E’ ben vero che, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, l’esatta qualificazione di un provvedimento amministrativo va effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall'Amministrazione, con la conseguenza che l’apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa od impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell’atto stesso, non è vincolante, né può prevalere sulla sostanza e neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell’atto, purché ovviamente sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8214; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 23 luglio 2020, n. 1361; T.A.R. Sardegna, sez. II, 4 maggio 2020, n. 260).

Tuttavia, nel caso in esame risulta evidente la perplessità della determinazione amministrativa avversata.

Nella stessa, infatti, sono presenti valutazioni che afferiscono a profili di opportunità e convenienza (“il rilascio della suddetta autorizzazione allo spostamento ha immediatamente scatenato una forte reazione da parte di vari soggetti appartenenti al mondo della pesca”) in uno a profili che involgono questioni di legittimità (“essendosi riscontrate diverse interpretazioni della norma da parte degli organismi regionali competenti”), fra loro avvinti in modo inestricabile, come dimostra la circostanza che le sopra richiamate contestazioni provenienti dai soggetti appartenenti al mondo della pesca riguardavano proprio il profilo della “legittimità” del provvedimento autorizzativo.

Una sorta di “ibridazione” dei poteri esercitati dall’Amministrazione resistente è rinvenibile nel richiamo all’opportunità - evidenziata nella richiamata nota prot. n. 197117 del 11 aprile 2008 dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca della Regione Veneto - che l’iter istruttorio si perfezioni ad avvenuta acquisizione del parere tecnico della competente Commissione consultiva locale e nella valutazione circa la necessità di pervenire ad una definizione univoca, applicando dettami cautelativi, di garanzia, in ragione della già segnalata esistenza di diverse interpretazioni della norma da parte degli organismi regionali competenti.

Orbene, nella fattispecie all’esame del Collegio non emergono sufficienti e univoci indici per individuare in via interpretativa quale sia il potere che l’Amministrazione, a prescindere dal nomen iuris utilizzato (“revoca”), ha inteso esercitare in concreto (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 13 dicembre 2019, n. 5939), risultando richiamate nel corpo del provvedimento gravato una pluralità di elementi riconducibili a differenti fattispecie astratte, caratterizzate da presupposti e limiti sostanziali diversificati, posti anche a garanzia delle posizioni incise.

8. Alla luce di quanto sopra evidenziato, ritiene il Collegio che il primo - Violazione delle norme sul giusto procedimento (artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990) - ed il terzo - Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni e per contraddittorietà intrinseca della motivazione - motivo di ricorso possano essere assorbiti, in omaggio alla regula secondo la quale il giudice adito deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente all’esame di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento (o dei provvedimenti) impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all’esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l’annullamento dell’atto gravato, evidenzino profili meno radicali d’illegittimità (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5).

L’ultimo (quinto) motivo di ricorso – Violazione di legge (art. 21-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 241/1990) - può invece essere assorbito in quanto dedotto in via graduata (cfr. pagg. 21-22 del ricorso introduttivo del giudizio): cfr. ancora Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5.

Va invece respinta la domanda risarcitoria in quanto, in disparte ogni altra considerazione, la tutela cautelare tempestivamente concessa ha escluso in radice il prodursi di pregiudizi (la stessa società ricorrente evidenzia, quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, “[…] ove questi non possano essere evitati con una tempestiva pronuncia cautelare […]”: cfr. pag. 24 del ricorso).

9. Si può a questo punto esaminare il ricorso iscritto al n. r.g. 1100/2008, ritendendo il Collegio di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni di rito frapposte dalla Regione Veneto e da Delta Scano S.r.l. attesa l’infondatezza delle censure.

10. Con il primo motivo Consorzio AL.M.E.C.A. e Società Agricola Moceniga Pesca s.s. deducono i vizi di Violazione delle norme sul corretto procedimento. Contraddittorietà - Disparità di trattamento.

La parte ricorrente, in sintesi, ha evidenziato che analoga autorizzazione di spostamento parziale di concessione era stata in precedenza negata alla stessa Società Agricola Moceniga Pesca s.s. (diniego operato da Sistemi Territoriali S.p.a. in data 3 novembre 2005), mentre parere favorevole è stato espresso per Delta Scano S.r.l..

Inoltre, osserva l’esponente, il provvedimento autorizzativo impugnato non fa venir meno la concessione n. 10/2004, che è sempre rimasta operativa (come comunicato dall’Ufficio del Genio civile di Rovigo il 1 ottobre 2004), ed è stata rinnovata in data 10 marzo 2008 per la durata di quattro anni, non pregiudicando in alcun modo l’attività della controinteressata.

La parte ricorrente ha poi richiamato la nota dell’Ufficio del Genio Civile di Rovigo 27 maggio 2008 prot. n. 279311 che evidenzia come Sistemi Territoriali S.p.a. aveva espresso per la Delta Scano S.r.l., come per altri, parere negativo sull'area in questione, poi tuttavia superato dal successivo parere che prevede prescrizioni particolarmente vincolanti relativamente alle distanze da tenersi dalle opere portuali nonché alla revoca della concessione in caso si rendessero necessari lavori di potenziamento dell'attività portuale di Porto Levante; è quindi di tutta evidenza - argomenta parte ricorrente - che qualche “fatto” nuovo è intervenuto.

L'Ufficio Regionale - aggiunge la parte ricorrente - riporta l’iter amministrativo per il rilascio alla ipotesi prevista dall'art. 24 reg. cod. nav. che, peraltro, prevede, nel precedente art. 18 che nel caso di domande concorrenti ovvero nel caso dell’esistenza di altri interessati, la pubblicazione della domanda (fatto non avvenuto); lamenta la parte ricorrente che la sussistenza della precedente domanda della Società Agricola Moceniga Pesca s.s. - seppur rigettata per i motivi sopra riportati - imponeva un iter diverso.

Inoltre, il richiamato art. 18, ultimo comma, reg. cod. nav. dispone che, comunque prima del rilascio dell’atto autorizzativo devono essere prese in considerazione le domande pervenute entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della domanda, ovvero anche quelle pervenute successivamente a tale termine, comunque in essere al momento del rilascio del titolo autorizzativo.

Società Agricola Moceniga Pesca s.s., oltre alla domanda già avanzata nel settembre 2005, aveva presentato altra istanza in data 13 settembre 2007 per la concessione nel medesimo luogo interessato al trasferimento parziale della concessione della Delta Scano S.r.l., di una concessione per allevamento di molluschi bivalvi per la superficie di mq. 250.000 (non rilasciata).

E’ pacifica - per l’esponente - la violazione di legge e il vizio esistente nel procedimento che avrebbe dovuto interessare, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, anche la parte ricorrente che in più occasioni aveva sollecitato il rilascio della concessione a favore della Società Agricola Moceniga Pesca s.s.; la Regione, evidentemente accortasi del vizio procedimentale, e non l’unico, ha correttamente revocato (avrebbe in realtà dovuto annullare in sede di autotutela) l’autorizzazione rilasciata, incorrendo, peraltro in un mero ma essenziale vizio procedimentale che di per sé solo ha portato ad una pronuncia favorevole all’interessata, ma certamente non favorevole alla garanzia di giustizia di merito.

10.1. Il motivo è infondato.

Giova premettere che il diniego opposto dall’Ufficio del Genio Civile alla Società Agricola Moceniga Pesca s.s. in data 3 novembre 2005 non risulta essere stato oggetto di impugnazione.

Inoltre, la richiesta di spostamento formulata nel 2005 dalla Società Agricola Moceniga Pesca s.s. riguardava una superficie corrispondente a mq. 197.147 (mentre quella contestata concerne una superficie pari a mq. 75.470).

Il diniego opposto all’istanza presentata nel 2007 dalla medesima Società Agricola Moceniga Pesca s.s. è stato impugnato (ricorso iscritto al n r.g. 1524/2009), ma il gravame è stato dichiarato perento (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, decr. 4 settembre 2015, n. 801).

Inoltre:

- l’istanza avanzata da Società Agricola Moceniga Pesca s.s. nel 2007 era funzionale al rilascio di una “nuova concessione”, non di una autorizzazione al “parziale spostamento” (si ribadisce che il decreto rep. n. 696 del 21 marzo 2008, n. 001-2008 del Registro Demanio Marittimo ha per oggetto l’autorizzazione “allo spostamento di una parte dello specchio acqueo, assentito in concessione, di mq. 75.470”, e non una nuova concessione);

- la superficie oggetto di richiesta nel 2007 da parte di Società Agricola Moceniga Pesca s.s. era pari a mq. 250.000, mentre quella oggetto dell’autorizzato spostamento è pari a mq. 75.470;

- le superfici (denegata e autorizzata) non coincidono (è la stessa parte ricorrente - che, in verità, ha anche sostenuto la tesi della “sovrapposizione delle aree richieste” - a evidenziare che “[…] la Soc. Agr. Moceniga Pesca s.s. aveva in due distinte occasioni (nel 2005 e nel 2007, quindi anteriormente all'atto concessorio a favore della Delta Scano srl) richiesto porzioni di area nel medesimo ambito oggetto di concessione e insistente parzialmente a ridosso dell'area concessa alla Delta Scano […]” - cfr. memoria depositata in data 10 novembre 2020, pag. 2 -, quindi in posizione ravvicinata ma non sovrapposta);

- il rilascio della contestata autorizzazione in favore di Delta Scano S.r.l. è stato subordinato ad una pluralità di condizioni e prescrizioni (come peraltro evidenzia la nota dell’Ufficio del Genio Civile di Rovigo 27 maggio 2008 prot. n. 279311, richiamata dalla stessa parte ricorrente).

Orbene, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà non sussiste tra atti di distinti ed autonomi procedimenti quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano stati adottati all'esito di procedimenti indipendenti e ad intervalli di tempo l’uno dall’altro (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2018, n. 7315; T.A.R. Marche, sez. I, 10 febbraio 2020, n. 114).

Inoltre, il vizio di disparità di trattamento è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato (arg. ex Cons. Stato, sez. III, 3 dicembre 2018, n. 6831; Cons. Stato, sez. III, 22 novembre 2018, n. 6598; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 18 maggio 2018, n. 491).

Inoltre, il difetto di coincidenza delle superfici rende inconferenti le argomentazioni in merito ai meccanismi competitivi.

Le differenze richiamate rendono evidente come non sussistono elementi in grado di ritenere assimilabili le fattispecie concrete, con conseguente infondatezza delle doglianze.

11. Con il secondo motivo Consorzio AL.M.E.C.A. e Società Agricola Moceniga Pesca s.s. deducono i vizi di Violazione delle norme poste a garanzia degli atti di indirizzo espressi dalla Giunta Regionale con la deliberazione G.R.V. n. 2948/2007 - Erronea interpretazione - Violazione delle norme procedimentali.

Per la parte ricorrente la deliberazione G.R.V. n. 25 settembre 2007, n. 2948 impedisce, di fatto il rilascio della autorizzazioni allo spostamento, in quanto, pur trattandosi di concessione già in essere, il trasferimento (anche parziale) in area interdetta verrebbe a rendere vano il contenuto e lo scopo della deliberazione richiamata che preclude il rilascio di spazi acquei in aree poste nelle foci dei fiumi e perlopiù soggette a “dragaggi periodici” da parte dei Sistemi Territoriali.

La suddetta deliberazione indica un iter procedurale ben più complesso rispetto a quello previsto in precedenza per il rilascio di concessioni e/o di autorizzazioni in aree demaniali dalla deliberazione della G.R.V. n. 454/2002, richiedendo che i pareri delle Commissioni consultive locali regionali per la pesca e l’acquacoltura, aventi per oggetto istanze di rilascio di concessione demaniale marittima a scopo di pesca ed acquacoltura, vengano resi ad avvenuta acquisizione di parere favorevole da parte di tutti gli Enti aventi titolo al rilascio di nulla osta.

Lamenta l’esponente che la norma in questione è stata disattesa nel procedimento in esame, non essendo stato espresso in merito alcun parere da parte della suddetta Commissione, mentre detto parere era dovuto e doveva essere espresso dopo l'acquisizione dell'ultimo parere favorevole.

11.1. Il motivo è infondato.

L’infondatezza della doglianza emerge da quanto evidenziato supra, ai punti 6.1.1. e 6.1.2. in Diritto, ai quali, pertanto, si rinvia.

12. Con l’ultimo motivo di ricorso Consorzio AL.M.E.C.A. e Società Agricola Moceniga Pesca s.s. deducono i vizi di Violazione e falsa applicazione di legge - Sviamento – Eccesso di potere.

Secondo la parte ricorrente, la concessione n. 10/2004 rilasciata alla Delta Scano S.r.l. e rinnovata nel 2008 è tuttora in essere per la sua esatta portata e dimensione; la revoca di detta autorizzazione avvenuta con decreto 113/2008 evidenzia la volontà della Regione di riconoscere che l'atto autorizzativo è quantomeno inopportuno, oltre che viziato nell'iter procedimentale (anche se nel successivo procedimento di revoca ha commesso errori formali evidenti).

Per la parte ricorrente, a fronte del rigetto in data 3 novembre 2005 dell’istanza del 27 settembre 2005 avanzata dalla Società Agricola Moceniga Pesca s.s. (per lo spostamento di parte della concessione demaniale n. 6/2004 di cui è in possesso in uno specchio acqueo sito in prossimità delle Foci del Po di Levante in Comune di Porto Viro, in sostanza nella stessa posizione di area oggetto del provvedimento avversato), in quanto lo specchio acqueo oggetto dello spostamento risulta in consegna ai Sistemi Territoriali e costituisce un tratto terminale dell’Idrovia Mantova - Venezia soggetto pertanto ad interventi di dragaggio periodici, non è dato comprendere come invece sia stato possibile a favore della Delta Scano S.r.l..

La parte ricorrente precisa, inoltre, che il 13 settembre 2007 la stessa Società Agricola Moceniga Pesca s.s. chiedeva una concessione di mq. 250.000 nella medesima posizione in questione (Foce Po di Levante), ad oggi non concessa.

L’atto di trasferimento parziale di concessione in essere con conseguente rilascio di nuova concessione (con riduzione di quella precedente) all’interno di foce fluviale (sbocco a mare del Po di Levante) - argomenta la parte ricorrente - è in aperto contrasto con la disposizione di carattere generale e di indirizzo della Giunta Regionale del Veneto (delibera G.R.V. n. 2948 del 25 settembre 2007); è lo stesso Ente Regionale concorde nel ritenere il procedimento adottato per il rilascio dell’autorizzazione viziato ab origine posto che accerta che con nota n. 197117 del 11 aprile 2008 l’Unità di progetto Caccia e Pesca della Regione Veneto ha rappresentato l’opportunità che l’iter istruttorio della pratica in esame, vista la delicatezza della questione si perfezioni ad avvenuta acquisizione del parere tecnico della competente Commissione Consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura.

Secondo la parte ricorrente altro elemento di illegittimità è rappresentato dallo sviamento del potere regionale in relazione alla soluzione di problematiche di natura privatistica: la lettura del provvedimento di revoca evidenzia che con istanza 26 gennaio 2007 Delta Scano S.r.l. ha chiesto lo spostamento all'interno dei moli foranei dello sbocco a mare del Po di Levante, di una parte della superficie dell'attuale concessione marittima di cui la ditta medesima è titolare, richiesta motivata dall'esigenza di risolvere una diatriba innescata dal Consorzio Gestione Vongole - Co.Ge.Vo. di Chioggia in merito alla presunta esclusività del diritto di pesca entro le tre miglia dalla Costa, ovvero in area che coinvolgeva parzialmente la concessione assentita alla stessa Delta Scano S.r.l.; il rilascio dell'autorizzazione allo spostamento avrebbe comportato la rinuncia alla preesistente concessione, risolvendo così la problematica.

Il richiamo a prospettazioni di trasferimento della concessione al fine di premesse per chiudere un contenzioso avanti il giudice amministrativo porta a dover necessariamente ritenere illegittimo il suddetto rilascio in quanto in nessun caso l'Ente pubblico potrebbe adottare provvedimenti amministrativi al fine di risolvere un “contenzioso” tra privati.

12.1. Il motivo è infondato.

L’infondatezza del primo profilo della doglianza emerge da quanto evidenziato supra, al punto 10.1. in Diritto.

Va poi ribadito che la deliberazione della Giunta Regionale n. 2948 del 25 settembre 2007 evoca le fattispecie del rilascio “di nuove concessioni” e degli “incrementi di superficie autorizzati a beneficio di concessioni in essere” (si richiamano anche gli “ampliamenti di concessioni già in essere”), e ciò rende la relativa disciplina non applicabile alla fattispecie che occupa, caratterizzata dallo “spostamento parziale di specchio acqueo in concessione demaniale marittima”.

Infine, quanto alla censura di sviamento, si deve osservare che se l’intento di superare un conflitto intersoggettivo può aver animato la presentazione dell’istanza di autorizzazione (così connotando l’intenzione soggettiva del richiedente), questo non comprova la sussistenza del vizio in questione, dovendosi comunque escludere il vizio de quo quando l’atto è comunque adottato conformemente alle norme sulla sua forma e il suo contenuto e risulta comunque aderente al fine cui è istituzionalmente preordinato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2017, n. 3062), come nel caso in esame.

13. In conclusione, previa riunione dei ricorsi iscritti ai nn. r.g. 980/2008 e 1100/2008, il ricorso iscritto al n. r.g. 980/2008 merita di essere accolto, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento del decreto n. 113 datato 11 aprile 2008, a firma del dirigente regionale dell’Unità Periferica del Genio Civile di Rovigo, mentre il ricorso iscritto al n. r.g. 1100/2008 deve essere respinto.

14. Le spese di lite, stante la novità e la peculiarità delle questioni esaminate, possono essere integralmente compensate fra le parti.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:

- riunisce i ricorsi iscritti ai nn. r.g. 980/2008 e 1100/2008;

- accoglie, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso iscritto al n. r.g. 980/2008 e per l’effetto annulla il decreto n. 113 datato 11 aprile 2008, a firma del dirigente regionale dell’Unità Periferica del Genio Civile di Rovigo, di revoca dell’autorizzazione allo spostamento dei 75.470 mq di spazio acqueo all’interno dei moli foranei dello sbocco a mare del Po di Levante;

- respinge il ricorso iscritto al n. r.g. 1100/2008.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, avvalendosi di collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore
Nicola Bardino, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Giuseppe Antonio Dato Andrea Migliozzi


 

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