REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 17/09/2021 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
SILIPO FRANCESCO, Relatore
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 17/09/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4842/2019 depositato il 03/10/2019
proposto da
Onorio Testoni Blasco Di Sciacca
Difeso da
Orazio Stefano Esposito - SPSRST77T15C351X
ed elettivamente domiciliato presso orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 50623 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 50631 REGISTRO

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:

A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente premette che:
In data 02.05.2019 il ricorrente, in qualità di notaio rogante, ha provveduto a registrare, presso l’Agenzia delle Entrate di Catania un atto di permuta rogato in data 26.04.2019.
- Tale atto di compravendita aveva per oggetto un bene immobile pervenuto ai venditori per successione della eredità relitta non preventivamente accettata in modo espresso.
- Pertanto, in conformità a quanto statuito dal DL n.78 del 2010 –contenente le prescrizioni di allineamento tra i dati risultanti dal catasto con i dati risultanti dai registri immobiliari da osservare obbligatoriamente in sede di stipula di atti notarili di trasferimento immobiliare – e dagli artt. 2648, 2650, 2671 e 2672, veniva indicato in atto che: “Sulla base ed in conseguenza di quest’atto, al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni voluta dall’art.2650 c.c., io Notaio rogante provvederò a trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità contro la signora G. R. ed a favore delle parti permutanti.”
- Conseguentemente, in data 06.05.2019 il ricorrente effettuava la trascrizione della accettazione tacita di eredità a favore degli eredi/parte venditrice.
- In ossequio all’art. 26 D.L. n.104 del 2013, secondo il quale gli adempimenti presso il catasto o i registri immobiliari, costituenti formalità conseguenti ad un atto pubblico ricevuto da notaio (nel caso di specie un atto di compravendita immobiliare) sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, essendo soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e castale nella misura fissa di euro cinquanta, liquidava, in relazione a ciascuna delle tre trascrizioni dell’accettazione tacita di eredità la somma di euro 50,00 a titolo di imposta ipotecaria.
Data la premessa, si eccepisce che:
L’impugnato avviso di liquidazione sarebbe illegittimo e andrebbe annullato per violazione dell’art. 26 DL 104 del 2013 secondo cui “gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali e catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta”.
L’avviso impugnato sarebbe il risultato di una errata interpretazione di tale norma nella misura in cui si pretende di riliquidare le imposte dipendenti da trascrizioni di atti di accettazione tacita di eredità contenute in un atto di compravendita (che rientrano nella dicitura della norma “formalità conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliare”) nella misura di euro 35,00 per la tassa ipotecaria, € 59,00 per l’imposta di bollo e € 200,00 per imposta ipotecaria.
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.

Resistente/Appellato:
L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, controdeduce nel merito, richiamando la propria Circ. n. 3/T del 12 settembre 2012 e insistendo per la esclusione nei casi di specie della debenza della imposta ipotecaria nella sola misura di fissa di € 50,00 e ciò in ragione della natura funzionalmente antecedente della accettazione tacite di eredità rispetto all'atto traslativo. Negava pertanto gli estremi per la applicabilità dell'art. dell’art. 26 DL 104 del 2013.
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso R.G.R. n. 4842/2019, depositato il 30/09/2019, il Sig. Testoni Blasco di Sciacca Onorio, rappresentato e difeso dall’Avv. Orazio Stefano Esposito, ha impugnato l’avviso di liquidazione n. 65039 campione certo n.26272, relativo a imposta ipotecaria, tassa ipotecaria, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
La parte ricorrente impugna l’atto citato in epigrafe, notificato il 05/06/2019, valore della controversia € 244,00.

Motivazione

Osserva la Commissione che il ricorso è fondato e va accolto.
Con l'entrata in vigore in data 01.01.2014 dell'art. 10 del D. Lgs n. 23/ 2011 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto, sulla base della formulazione del dettato dello stesso art. 10 comma 3 del D. Lgs n. 23/2011, non applicabile l'esenzione dall'imposta di bollo, in esso prevista, alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità perché "non direttamente conseguente" bensì logicamente antecedente all'atto di disposizione.

Orbene, questo collegio non ritiene condivisibile detta interpretazione dell'Agenzia delle Entrate ponendosi invece nell'alveo di una più recente giurisprudenza che ritiene applicabile l'esenzione dall'imposta di bollo ex art. 10, c. 3 del D. Lgs n. 23/2011 anche alla trascrizione della accettazione tacita dell'eredità.
Si consideri ex multis la sentenza della CTR per la Lombardia n. 5535/2019 del 16/12/2019 depositata il 30/12/2019. In essa si legge: "La riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari di cui all'art. 10 d.lgs. n. 23/2011 (come modificato dall'art. 26, comma 1, d. I. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla I.8 novembre 2013, n. 128), ha introdotto, in relazione a tali trasferimenti, una nuova disciplina, prevedendo, in particolare al comma 3 del suddetto articolo, che "gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta".

La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità è lo strumento giuridico attraverso il quale si rende opponibile erga omnes una vicenda traslativa mortis causa di un immobile ereditario già inevitabilmente avvenuta prima dell'atto dispositivo che ad essa logicamente e giuridicamente consegue. L'accettazione tacita dell'eredità può infatti avvenire anche per meri fatti concludenti e può non acquisire evidenza alcuna dal punto di vista dei Registri Immobiliari fino a quando non insorga lo necessità di disporre a qualche titolo dei beni pervenuti per tale specifica provenienza.
Non c'è dubbio che l'accettazione dell'eredità sia precedente rispetto all'atto con cui l'erede dispone del bene, ma il presupposto dell'imposta qui in discussione non è costituito dall'atto (tacito) di accettazione quanto dalla trascrizione e tale formalità è possibile in ragione di quanto dichiarato dall'erede nell'atto traslativo del diritto reale e, pertanto, può essere richiesta soltanto dopo ed in conseguenza dell'atto traslativo del bene che ha comportato l'accettazione tacita.

A conferma di ciò, è stata appositamente prevista lo norma di cui all'art. 2648 c.c. terzo comma, secondo cui: "se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sullo base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente".
Ne deriva necessariamente che, in caso di accettazione tacita dell'eredità, la trascrizione avviene "sulla base di quell'atto" dispositivo, cui dunque, in modo ineluttabile sul piano logico e giuridico, consegue.
Può dunque concludersi, a mente dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 23/11, nel caso di atto traslativo di diritto reale immobiliare ove l'alienante abbia dichiarato l'accettazione tacita di eredità, la trascrizione di questa deve ritenersi direttamente conseguente rispetto all'atto traslativo, posto che la trascrizione medesima, in forza dell'art. 2648, comma 3 c.c., viene richiesta sulla base dell'atto che ha importato l'accettazione tacita.
Ne consegue la esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, posto che il presupposto di imposta di cui all'art. 10, comma 1 e 2 cit., non è dato dalla accettazione dell'eredità, che in se è antecedente rispetto all'atto di disposizione del diritto ereditato, quanto dalla trascrizione di questa che è possibile in ragione di quanto dichiarato dall'erede nell'atto traslativo del diritto reale e, pertanto, è conseguente a questo.


Va sottolineato che la difesa dell'Agenzia delle Entrate è sostanzialmente basata su di una Circolare interna che, se da un lato, in quanto assimilabile ad un ordine di servizio, mira a garantire una uniforme applicazione delle leggi da parte dell' Amministrazione, dall'altro non vincola il contribuente e, come statuito anche dalla Cassazione (sent. n. 23031 del 2.11.2007)" , ... non è di certo un atto indiscutibile".
Le spese seguono la soccombenza

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento di € 100,00 (cento/00) a favore del ricorrente.

Depositata in segreteria in data 6.10.2021


Scarica copia del provvedimento:

 

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