REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile nella causa civile iscritta al n. 562/2012 R.G.,
promossa da
G.R., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. G.C., presso il cui studio in Caltanissetta è elettivamente domiciliato,
appellante
contro
il Comune di Caltanissetta, in persona del suo Sindaco, legale rappresentante p.t.;
appellato

Motivazione

Con ricorso del 16.3.2012, G.R., chiedeva a questo Tribunale, in funzione di giudice di appello, di riformare la sentenza n. 428/2011 (pubblicata il 19.9.2011 e non notificata) resa tra le parti dal Giudice di Pace di Caltanissetta, che aveva rigettato l'opposizione dell'odierno appellato e per l'effetto aveva confermato il verbale di accertamento n. 11767 elevato dalla Polizia Municipale di Caltanissetta il 25.11.2009.
Non si costituiva, benché regolarmente vocato in giudizio, il Comune di Caltanissetta, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.

Preliminarmente deve rilevarsi che, sebbene il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello non rechi alcuna indicazione circa l'identità della parte convenuta (ai sensi dell'art. 414 comma 1 n. 2, a sua volta richiamato dall'art. 434 c.p.c.), detta irregolarità non pregiudica l'esercizio del diritto di difesa dell'appellato (in questo caso il Comune di Caltanissetta), atteso che l'identificazione della parte evocata in giudizio, può avvenire anche "per relationem", con riferimento ai soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, e, quindi, senza che si verifichi quella incertezza sui soggetti evocati in giudizio che, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., è sanzionata con la nullità dell'atto (Cass. 22746/2004).

Venendo al merito del gravame, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure, in quanto:
- avrebbe omesso "ogni statuizione" in ordine al dedotto occultamento dell'autovelox;
- avrebbe ritenuto idonea la segnaletica relativa alla presenza dell'autovelox stesso;
- avrebbe omesso ogni statuizione in ordine alla dedotta nullità del verbale, imputabile al fatto che la contravvenzione sarebbe stata contestata da agenti diversi da quelli che gestivano l'autovelox.
Infine l'appellante - in sede di note conclusive - deduce l'ulteriore invalidità della contravvenzione in ragione del fatto che il rilevatore di velocità era stato collocato su una strada urbana.

Con riferimento al primo motivo di gravame, si osserva che l'art. 142 comma 6 bis del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) vigente ratione temporis, stabilisce che "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno".
Dal tenore del dato normativo (ed in particolare dall'uso del verbo "ricorrendo", che pone l'impiego di "cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi" in posizione di strumentalità rispetto alla prescritta segnalazione delle postazioni di controllo) si ricava che la "segnalazione" e la "visibilità" devono caratterizzare non già la postazione dell'autovelox in sé, intesa in senso fisico - ossia quale insieme di personale e mezzi preposti al controllo del traffico - quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale, in modo da spiegare utilmente la propria finalità di avvertimento nei confronti degli automobilisti. Tale interpretazione, oltre che sul piano letterale, trova riscontro anche sotto un profilo teleologico, essendo la finalità della norma, quella, appunto, di garantire che la presenza di un autovelox sia preventivamente segnalata agli automobilisti attraverso l'uso di cartelli o dispositivi luminosi e ben visibili, e come tali idonei ad orientare la condotta di guida degli utenti (v. Cass. 7419/2009, ma anche la più recente Cass. 5997/2014: "la "ratio" della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile - come è stato sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità - nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico").
Detta lettura trova ulteriore conforto nella disciplina contenuta nella l. n. 168/2002, di conversione del d.l. 121/2002, nella parte in cui dispone che gli organi di polizia stradale "possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo". Ne consegue che la finalità informativa in ordine alla presenza di una postazione di autovelox, risulta utilmente assicurata a mezzo della semplice - purché idonea - segnalazione dell'autovelox a mezzo di cartelli o altri dispositivi luminosi ben visibili.
Peraltro, una diversa interpretazione delle suddette norme, nulla aggiungerebbe alla spiegata finalità di "avvertimento" (ispirata - come già precisato - ad un principio di correttezza dell'azione amministrativa), essendo del tutto irrilevante (oltre che privo di riscontro normativo) il fatto che, una volta avvisati della presenza di un autovelox, gli automobilisti possano anche, e ulteriormente, avvistare il personale e le attrezzatura di rilievo della velocità. Peraltro, in assenza di apposite prescrizioni tecniche, volte a precisare i caratteri di una tale ulteriore "visibilità", una lettura volta a riferire il detto attributo alla postazione in sé, finirebbe per declinare detta "visibilità" in termini affatto soggettivi, dando luogo a diverse interpretazioni (si pensi ad una postazione di autovelox visibile dalla sede stradale ma solo in parte, ovvero ad una postazione collocata in misura tale da essere astrattamente visibile dalla carreggiata e tuttavia resa di fatto "nascosta" dalle particolari condizioni ambientali o metereologiche).
Si osserva peraltro che non rileva, in senso contrario, il disposto degli artt. 43 comma 6 del D.Lgs. 285/1992 e 183 del d.P.R. 495/1992, citati da parte appellante, in quanto le menzionate disposizioni (concernenti la visibilità e la riconoscibilità degli agenti del traffico) sono volte (oltre che a tutelare l'incolumità degli agenti stessi) ad assicurare la corretta percezione delle prescrizioni dagli stessi impartite (si rinvia, in proposito, all'intestazione e al primo comma del citato art. 43: "Segnalazioni degli agenti del traffico. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico").
Ne consegue, sulla base di quanto sopra esposto, che, ai fini della validità del verbale di accertamento, deve ritenersi sufficiente la preventiva segnalazione, agli automobilisti, della postazione di autovelox a mezzo di apposita cartellonistica o di dispositivi luminosi ben visibili, essendo irrilevante l'ulteriore visibilità della postazione di controllo in sè.

Venendo al secondo motivo di appello si osserva, anzitutto, che risulta provata la presenza di apposita segnaletica di avviso relativa alla presenza dell'autovelox (si rinvia tanto alle dichiarazioni del teste V.M.: "a circa 250 mt dalla predetta postazione, a monte dell'apparecchiatura, esisteva ed esiste segnaletica verticale onde presegnalare il rilevamento automatico della velocità"; quanto, ulteriormente, al contenuto dello stesso ricorso introduttivo: "la segnalazione della presenza dell'autovelox infatti posta a circa 250 metri non era adeguata nel caso concreto"). Peraltro come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 680/2011, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza).
Tanto premesso in fatto, si osserva ulteriormente, in diritto, che, con riferimento alla distanza tra il velox e la detta segnaletica, l'art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada (Cass. ord. 25769 del 15.11.2013).
Nel caso di specie, sebbene la postazione di autovelox fosse non del tutto visibile ai veicoli in transito (in quanto collocata sul ciglio della carreggiata e all'interno di una piazzola di sosta a sua volta delimitata da una fitta vegetazione), la sua presenza risulta, comunque, adeguatamente segnalata ai veicoli in transito dalla menzionata segnaletica verticale; in particolare si osserva che l'odierno appellante, anche in ragione della sua non elevata velocità di percorrenza (rilevata, come da verbale, in 66 Km/h), è stato posto perfettamente posto nelle condizioni, di adeguare per tempo la propria condotta di guida.

Venendo al motivo di appello riguardante la nullità della contravvenzione in quanto accertata da "persona non presente ai fatti", ossia da agenti diversi da quelli che gestivano l'autovelox, la censura non merita accoglimento. Ed infatti, premessa l'incontroversa "immediata" contestazione della violazione da parte degli agenti di polizia municipale, dal contenuto del verbale di accertamento impugnato - facente prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) - risulta, altresì (e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante) che l'accertamento della violazione è stato posto in essere dai medesimi agenti che hanno provveduto alla successiva contestazione dell'infrazione. Tanto basta - in assenza di apposita querela - per far ritenere infondato anche detto motivo di gravame.

Infine si rileva che l'ultimo motivo di appello - concernente la collocazione dell'autovelox all'interno di un centro urbano - è inammissibile ai sensi dell'art. 434 c.p.c. in quanto formalizzato solo nelle "note conclusive" (Cass. 1108/2006: anche nel rito del lavoro (...) l'appello non ha effetto pienamente devolutivo, e, pertanto, ai sensi degli artt. 434, 342 e 346 c.p.c., il giudice del gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure mosse dall' appellante (...), attraverso la cui formulazione si consuma il diritto di impugnazione (...). Da ciò consegue (...) che è preclusa nel corso dell'ulteriore attività processuale del giudizio di appello la precisazione di censure contenute nell'atto di appello ma esposte in modo generico).

Sulla base di tutto quanto premesso, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili in ragione della mancata costituzione del convenuto.
Si dà atto, invece, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 ("quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis").

PQM

Il Tribunale, nella predetta composizione monocratica:
- rigetta l'appello;
- dichiara non ripetibili le spese di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Caltanissetta il 15 novembre 2015.
Depositata in Cancelleria il il 15 novembre 2015.


 

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