Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all’esito della trattazione scritta dell’udienza del 12.1.21, ha definito il giudizio con la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “Obbligo contributivo del datore di lavoro”, promossa da:
(Omissis) SNC con il patrocinio dell’avv. DURI DANISA, ricorrente
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (C.F. 04739330829) con il patrocinio dell’avv. GRECO CRISTOFORO, giusta procura a margine della comparsa di risposta ed elettivamente
domiciliato in Via San Nicola, 35 93012 Gela
INPS DI CALTANISSETTA (C.F. 02121151001) con il patrocinio dell’avv. DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO RANIERO (RSSCML60D25B429J), giusta procura generale ed elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR N. 116 CALTANISSETTA
CONCLUSIONI: come in atti

Motivazione

La (Omissis) SNC, con ricorso depositato in data 26/11/2018, eccependo la mancata notifica e dunque la prescrizione, ha proposto opposizione alle seguenti cartelle di pagamento:
1. N. 292 2002 00208328 64 relativa a contributi DM 10 anni di competenza 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 per un totale complessivo di € 19.188,12;

2. 292 2009 00154932 24 relativa a contributi DM 10 anno di competenza 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 e 2001 per un totale complessivo di € 24.922,04.
Ha precisato di aver appreso casualmente della pendenza del predetto carico previdenziale e, riscontrata la prescrizione, ha vanamente chiesto lo sgravio.

Fissata l’udienza per la comparizione delle parti si sono tempestivamente costituiti l'Inps e la RISCOSSIONE SICILIA che hanno resistito eccependo l’inammissibilità stante l’avvenuta notifica.

La causa è stata rinviata all’udienza del 12.1.21 per la discussione.

Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l’udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, nei termini meglio precisati con precedente ordinanza con cui sono state precisate le modalità di trattazione dell’udienza, stante quanto disposto dall’art. 83 d.l. n. 18/2020 nel testo successivamente modificato dall’art. 221, co. 4, del DL 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e dell’art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ai sensi del quale “Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo” che ha mantenuto l’efficacia delle suddette disposizioni oltre il 31.12.2020.

Il Giudice definisce il procedimento con l’adozione fuori udienza della sentenza.
Si premette in diritto che il termine di prescrizione dei contributi previdenziali anche quando si procede con la riscossione coattiva a mezzo di cartelle o avvisi di pagamento non opposti, si prescrive in 5 anni.

In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, a partire dal primo gennaio 1996 (art. 3 co. X, in relazione al comma IX, della legge 8 agosto 1995 n. 335), è prevista la riduzione del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni a 5 anni (“... co. 9, Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. Co. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ..., vedasi Cass. L. 8014/2006).

È stato oggetto di discussione se, essendo spirato il termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/1999, per effetto dell’incontrovertibilità della cartella di pagamento, si fosse realizzata una mutazione o novazione del titolo con applicazione del termine decennale.
La questione è stata aspramente dibattuta in giurisprudenza, per poi essere risolta dalle Sezioni Unite con sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641632 “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010”.
Nelle diverse fattispecie di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, o dell’avviso di addebito ai sensi dell’art. 30 d.l. n. 78/2010 conv. con modif. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 può dar luogo a diverse azioni o forme di tutela.

L’opposizione al titolo esecutivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione che può limitarsi ai soli profili di legittimità dell’azione esecutiva (con giudizio soggetto ai termini di cui all’art. 617 c.p.c. "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).

Oppure la contestazione può riguardare il diritto ad agire in via esecutiva ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche per fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.).

Nel caso di specie l’azione è stata proposta tempestivamente in quanto è stata esercitata per far valere fatti estintivi dei contributi richiesti in via esecutiva con le cartelle e l’avviso di addebito maturati successivamente alla notifica dei titoli esecutivi.
Questa premessa è l’antefatto necessario per la disamina dell’eccezione di inammissibilità e di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Riscossione che non può prescindere dai motivi di doglianza contenuti nell’opposizione e che sono stati limitati alla mancata notifica degli atti esecutivi ed alla successiva prescrizione.

Chiariti i termini del contendere in ragione delle domande e delle questioni proposte, occorre partire dalla disamina delle notifiche delle singole cartelle ed avvisi di addebito.
Occorre partire dalla disamina delle notifiche delle singole cartelle e dalle intimazioni di pagamento.

1. La cartella di pagamento n. 292 2002 00208328 64, relativa a contributi DM 10 anni di competenza 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 per un totale complessivo di € 19.188,12, è stata notificata il 28.01.2003, la Riscossione ha evidenziato che è seguito l’avviso di intimazione n° 29220149003077019000, notificato in data 01.09.2014 sempre a mani dell’odierno ricorrente (si veda l’interrogazione del ruolo e la relativa cartolina della r.r.);

2. La cartella 292 2009 00154932 24 relativa a contributi DM 10 anno di competenza 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 e 2001 per un totale complessivo di € 24.922,04, la Riscossione con riferimento alla suddetta cartella si è riportata all’interrogazione prodotta nel proprio fascicolo di parte, la tale documento evidenzia che non vi sono neppure i dati relativi alle notifiche.

Quanto sopra palesa l’estinzione delle obbligazioni contributive per effetto del decorso della prescrizione a partire dalla notifica della cartella di pagamento in quanto non sono stati compiuti atti interruttivi entro il quinquennio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, rilevando al riguardo come la questione insorta tra le parti sia successiva all’intervento della SC in materia di prescrizione.

Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati tenuto conto anche della condotta processuale delle parti (si osserva al riguardo che parte ricorrente ha cercato di evitare di instaurare la controversia chiedendo vanamente lo sgravio delle cartelle con richiesta del 16.10.2018) e sono posti a carico della RISCOSSIONE SICILIA e dell’Inps, applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 e successive modifiche per il 4° scaglione, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, anticipatario.

PQM

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In accoglimento del ricorso accerta e dichiara estinti per prescrizione i contributi previdenziali oggetto delle cartelle di pagamento n. 292 2002 00208328 64 e n. 292 2009 00154932 24. Condanna l'Inps e la RISCOSSIONE SICILIA alla refusione delle spese processuali che vengono liquidate nella complessiva somma di € 4500, oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Danisa Duri, anticipatario.
Caltanissetta, 12 gennaio 2021
Il Giudice Angela Latorre


Scarica copia del provvedimento: Tribunale Caltanissetta Sentenza del 12 gennaio 2021

 

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