REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di CALTANISSETTA Sezione 01, riunita in udienza il 20/06/2022
alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO ERMENEGILDO, Presidente
PETIX EMANUELA MARIA, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 20/06/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 615/2021 depositato il 08/11/2021
proposto da
Green Copper Sarl - 01629830884
Difeso da
Danisa Duri Presso Avv. Esposito - DRUDNS80R65H163R
Orazio Stefano Esposito Studio Avv. Esposito - SPSRST77T15C351X
Rappresentato da Stefania Verderame - VRDSFN85B65D960W
ed elettivamente domiciliato presso orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
elettivamente domiciliato presso dp.caltanissetta@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. CL0026087 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL

Svolgimento del processo

Udito il Relatore, con ricorso/reclamo proposto dinanzi questa Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, la società GREEN COPPER SARL, in persona del rappresentante legale pro-tempore sig.ra Stefania Verderame, elettivamente domiciliata a Catania in Via Carmelo Patanè Romeo n.28 presso lo studio dell’avv. Orazio Stefano Esposito che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Danisa Duri del Foro di Gela, ha impugnato l’avviso di accertamento catastale n. CL0026087/2020 notificato in data 27.04.2021 dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caltanissetta - Ufficio del Territorio che informa della “ nuova determinazione di classamento e di rendita catastale per insussistenza del requisito di ruralità” in riferimento all’u.i. sita nel Comune di Gela in Contrada Spinasanta snc, foglio 218, particella 774, subalterno

2. La parte ricorrente eccepisce l’illegittimità e la nullità dell’atto opposto: - per difetto assoluto di attribuzione per carenza del potere dirigenziale del funzionario che ha sottoscritto l’atto, in violazione dell’art.42 DPR n.600/73; - perché sottoscritto da un funzionario in assenza di specifica delega, non allegata all’avviso e quindi non portata a conoscenza del contribuente; - per tardività, in quanto l’accertamento è stato effettuato oltre il termine previsto dall’art 1, comma 3, del decreto MEF n.701/1994, ovvero oltre i dodici mesi dalla presentazione del DOCFA a cura del contribuente; - per assenza di motivazione dell’atto, in violazione dell’art.7 della legge n.212/00 e dell’art.3 della legge n.241/990; - per infondatezza nel merito. La società ricorrente conclude chiedendo l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale, con vittoria di spese e compensi da distarsi in favore del procuratore antistatario.
L’Agenzia delle Entrate- Ufficio del Territorio, con la costituzione in giudizio insiste nella legittimità e fondatezza dell’avviso, evidenziando in particolare che l’Ufficio ha verificato e negato il carattere di ruralità in capo alla Ortonatura 2000 srl - originaria proprietaria dell’unità immobiliare alla data della presentazione della dichiarazione di variazione catastale secondo le modalità Docfa con contestuale richiesta di riconoscimento del carattere di ruralità - e in capo al signor Verderame Francesco, suo rappresentante legale per mancanza in capo agli stessi dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per il riconoscimento della ruralità.
Con memorie illustrative del 10.06.2022, la difesa insiste nei motivi di ricorso sottolineando i gravi vizi di motivazione dell’atto, principalmente perché la società Green Copper sarl, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo, viene a conoscenza del fatto che l’Ufficio ha emesso l’accertamento e negato il requisito di ruralità dell’immobile abitativo di proprietà della società in quanto i requisiti soggettivi e oggettivi necessari erano insussistenti in capo all’originaria ditta proprietaria dell’immobile Ortonatura 2000 srl.

Motivazione

La Commissione, vista la documentazione agli atti, giudica il ricorso fondato e meritevole di accoglimento perché condivide le eccezioni inerenti i vizi di motivazione dell’atto. Ed invero, sul tema della motivazione la Suprema Corte si è più volte pronunciata disponendo che “La motivazione dell’atto tributario costituisce lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente e, pertanto, nell’atto impositivo devono essere indicati tutti gli elementi che l’Ufficio pone alla base della pretesa fiscale.
Questi elementi costituiscono i limiti del processo tributario stante la natura impugnatoria, per cui l’Amministrazione non può integrare le proprie ragioni dopo che l’atto sia stato impugnato in Commissione Tributaria, oppure in corso di giudizio” (Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 5 novembre 2021 n.31976 ). La Suprema Corte, in tal modo, ha ribadito un principio di diritto che è in linea con quanto già stabilito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, ponendo ancora in evidenza che l’atto fiscale ha la funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili in giudizio da parte del soggetto che ne è il destinatario, il quale deve essere messo in grado di conoscere le ragioni e la misura della pretesa tributaria, al fine di approntare un’idonea difesa (Cass. n.22003/2014).
Da ciò deriva che l’oggetto della contesa è delimitato in via assoluta proprio dall’atto impugnato e pertanto l’Ufficio, in corso di causa, non può addurre nuovi profili motivazionali. (Cass. n. 4327/2016).
Nella fattispecie , come ben rilevato, dalla difesa della società, l’Agenzia nella motivazione dell’avviso indica genericamente che i risultati della verifica effettuata ai sensi dell’art.1 del decreto del Ministero delle Finanze n.701/1994 hanno comportato la modifica dei dati di classamento e di rendita proposti e il rigetto della richiesta del requisito della ruralità, ma sempre in riferimento alla Green Copper sarl destinataria dell’accertamento, non esplicitando invece che la verifica di tutte le condizioni e della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per il riconoscimento della ruralità è stata effettuata in capo alla Ortonatura 2000 srl, originaria ditta proprietaria dell’immobile, così come invece l’Ufficio rende noto nella costituzione in giudizio introducendo nuovi motivi all’accertamento impugnato , in aperta violazione dell’art.7 dello Statuto del Contribuente e con la giurisprudenza di legittimità che dispone il divieto di integrazione postuma delle motivazioni dell’atto tributario. In ragione di quanto sopra, la Commissione, considerato che la mancanza o il vizio di motivazione ha come conseguenza l’illegittimità dell’atto stesso, ritenendo assorbiti tutti gli altri motivi, in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l’avviso di accertamento catastale impugnato.
Condanna l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caltanissetta, Ufficio del Territorio alla refusione delle spese processuali che liquida in € 250,00 , oltre oneri accessori e contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

PQM

La Commissione in accoglimento del ricorso dichiara nullo l’avviso di accertamento catastale impugnato e condanna l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caltanissetta, Ufficio del Territorio alla refusione delle spese processuali che liquida in € 250,00 , oltre oneri accessori e contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta il 20.06.2022.


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