REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di CALTANISSETTA Sezione 02, riunita in udienza il 25/02/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTURA Relatore
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 388/2021 depositato il 08/09/2021
proposto da
G. L. Difeso da Danisa Duri C/0 Studio Avv. Esposito - DRUDNS80R65H163R e Orazio Stefano Esposito Studio Avv. Esposito - SPSRST77T15C351X ed elettivamente domiciliato presso orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta elettivamente domiciliato presso dp.caltanissetta@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ01B500018 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ01B500018 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ01B500018 IRAP 2015

Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo G. L., impugnava l’Avviso Accertamento n. TYQ01B500018/2020 notificato a mezzo PEC in data 10.05.2021 emesso a seguito del controllo della sua posizione fiscale relativa all'anno 2015 con recupero di base imponibile valevole ai fini delle II.DD, dell’I.R.A.P. e dell’IVA per la complessiva somma di €.94,000.00 oltre sanzioni.
Deduceva:
1. l’inesistenza e/o nullità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto assoluto di attribuzione e carenza del potere dirigenziale del funzionario che ha sottoscritto l’atto in violazione dell’articolo 42 del d.p.r. n. 600/73 e segnatamente per difetto di qualifica funzionale.
2. la nullità dell’avviso di accertamento per violazione del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 42 e d.lgs. n. 300 del 1999, art. 68, nonchè della l. n. 212 del 2000, art. 6 in quanto non sottoscritto dal direttore, bensì da un funzionario in assenza di specifica e motivata delega, non allegata all'avviso e, pertanto, non portata a conoscenza del contribuente.
3) nel merito:
3.a la nullita’ e/o annullabilita’ dell’avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione degli art. 32 comma 1, n.2 dpr 600/73, art 51 comma 2 n. 2 dpr 633/72 e art. 2697 cod.civ. Dopo aver riproposto in una apposita tabella tutti i movimenti bancari oggetto di contestazione, rilevava che, a fronte di movimenti per 45.823,00 presi in considerazione nel PVC, risulterebbero privi di giustificazione (a causa della mancata consegna degli assegni da parte dell’istituto bancario) soltanto 2.900,00, importo nettamente inferiore a quello contestato dall’agenzia nell’avviso di accertamento impugnato quali maggiori ricavi in nero. Rilevava che i movimenti bancari sui conti correnti non hanno alcun carattere certificativo cui riconoscere valore probatorio, ma costituiscono presunzioni superabili.
3.b l’irrilevanza fiscale della documentazione extracontabile, violazione dell’ onere della prova e l’infondatezza nel merito. Quanto all’importo di € 20.393,00 e di € 4.486,46 per, IVA per (con 15
aliquota del 22%) indicate nel documento extracontabile rinvenuto dai militari verificatori al momento dell’accesso presso lo studio professionale del ricorrente, e ritenuti ricavi in nero, rilevava che trattasi di mero "registro" interno che lo stesso ricorrente utilizzava al solo fine di annotare sia le spese sostenute per l'attività di studio sia gli incassi relativi alle fatture che man mano i clienti pagavano.
Contestava, dunque, la natura di documento extra-contabile assegnatogli dalla GdF e la deduzione di maggior reddito imponibile assegnato alle voci e somme ivi indicate censurando il valore di "contabilità parallela" assegnatagli dal’Ufficio a fronte di un mero riepilogo di quanto man mano veniva incassato in relazione ad attività fatturata regolarmente. Aggiungeva che per alcune voci vi sarebbe stata una duplicazione del maggior reddito imponibile.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative.

Motivazione

Reputa la Commissione che sia fondata la questione di nullità dell’atto impugnato per vizio di sottoscrizione e violazione dell’art. 42 del DPR 600/73, disposizione che deve intendersi espressione del generale principio di trasparenza e buon andamento della P.A. a tenore del quale gli avvisi di accertamento devono recare la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull’Amministrazione, ove la sottoscrizione non sia quella del capo dell’ufficio, dimostrare, in caso di contestazione , il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell’ufficio.
Come rilevato dal ricorrente il funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato, dott. Fabio Schembri (risultando il nominativo indicato nel ricorso ossia quello di Buttitta Michelangelo un mero refuso) risulta avere sottoscritto l’avviso in assenza di valido conferimento di potere di firma.
Tanto si ricava dalla data della delega versata in atti segnatamente dall’ Atto dispositivo n. 05/2021 prot. n. 118 del 01/02/2021” (efficace fino al 30.06.2021)., a firma della Direttrice Provinciale ad interim, Maria Antonietta Di Leo, che ha investito il dott. Schembri della delega a decorrere dall’1.2.2021.
Ne consegue che, al momento in cui l’avviso è stato emesso, ossia nel 2020, il dott. Schembri non era legittimato a sottoscriverlo in quanto la delega è sopraggiunta solo a partire dal 1° febbraio 2021.
Ne può giungersi a diversa conclusione ove si richiamasse la normativa emergenziale Codiv 19 che ha previsto, a mente dell’art. 157 comma 1 del DL 34/2020, la proroga della sola notifica degli avvisi di accertamento e non anche della loro emissione.
Invero, ove si ritenesse che l’atto sia stato emesso dopo l’1.2.21 e dunque in costanza di delega, si avrebbe una evidente violazione della normativa richiamata poiché l’avviso risulterebbe emesso dopo il 31.12.2020.
Il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’avviso impugnato e condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in euro 3.773 di cui euro 1.215 per fase studio, euro 573 per fase introduttiva ed euro 1.985 per fase decisoria, oltre accessori

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnata. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese in favore del ricorrente che liquida in euro 3.773 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Caltanissetta 25 febbraio 2022
Il Giudice Il Presidente
Alessandra B. Giunta Michele Ruvolo
Depositata in segreteria in data 11.03.2022


 

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