Ne consegue che anche in caso di mancata utilizzazione del bene, inizialmente utilizzabile, il contribuente non ha l'obbligo di denunciare i fatti causativi della sopravvenuta sua decadenza dai benefici fiscali e la decadenza triennale dell'azione della finanza non decorre, dalla tempestiva presentazione di tale denuncia (o, addirittura, nell'ipotesi dell'omessa o della tardiva presentazione della denuncia, nel termine di cinque anni, dalla data in cui la stessa si sarebbe dovuta presentare), ma dal giorno in cui il proposito del contribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile" /> Ne consegue che anche in caso di mancata utilizzazione del bene, inizialmente utilizzabile, il contribuente non ha l'obbligo di denunciare i fatti causativi della sopravvenuta sua decadenza dai benefici fiscali e la decadenza triennale dell'azione della finanza non decorre, dalla tempestiva presentazione di tale denuncia (o, addirittura, nell'ipotesi dell'omessa o della tardiva presentazione della denuncia, nel termine di cinque anni, dalla data in cui la stessa si sarebbe dovuta presentare), ma dal giorno in cui il proposito del contribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile." /> Ne consegue che anche in caso di mancata utilizzazione del bene, inizialmente utilizzabile, il contribuente non ha l'obbligo di denunciare i fatti causativi della sopravvenuta sua decadenza dai benefici fiscali e la decadenza triennale dell'azione della finanza non decorre, dalla tempestiva presentazione di tale denuncia (o, addirittura, nell'ipotesi dell'omessa o della tardiva presentazione della denuncia, nel termine di cinque anni, dalla data in cui la stessa si sarebbe dovuta presentare), ma dal giorno in cui il proposito del contribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile" />
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. LACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1858/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato LUCATTONI Pierluigi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAMBELLI MASSIMO giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 83/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 24/10/2011, depositata il 21/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Motivazione

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Emilia Romagna n. 83, depositata il 21 novembre 2011, che ha accolto l'appello proposto L.R. contro la sentenza del giudice di prime cure con la quale era stato ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione relativo alla ripresa a tassazione della maggiore imposta di registro, catastale e ipotecaria con riferimento all'atto di compravendita di terreno edificabile situato in area soggetta a piano urbanistico particolareggiato sul presupposto che l'alienazione del terreno operata dal contribuente senza avere prima edificato aveva determinato la perdita del beneficio, in assenza di comunicazione D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19.
Secondo il giudice di appello la decisione di prime cure aveva errato nel rigettare l'eccezione di decadenza D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76, avanzata dal contribuente, dovendosi ritenere che il termine triennale fosse decorso e che non poteva applicarsi il diverso termine quinquennale in caso di mancata denunzia D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19, non applicandosi tale ultima previsione ai casi di denunzia di fatti integranti la perdita del beneficio. Su tale ultimo punto la giurisprudenza di questa Corte, proseguiva il giudice di appello, era pacifica seppure con riguardo alle ipotesi di agevolazione concessa per l'acquisto della prima casa che andava tuttavia assimilata a analogicamente alla fattispecie esaminata.

L'Agenzia delle entrate, con la censura proposta, prospetta la violazione di legge del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 19 e 76, in combinato disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 33.
Secondo la ricorrente non sarebbe possibile estendere i principi giurisprudenziali in tema di agevolazione prima casa al beneficio regolato dalla L. n. 388 del 2000, art. 33.
Secondo l'Agenzia, il venir meno del presupposto soggettivo, connesso all'alienazione dell'immobile prima dell'edificazione, determinerebbe un fatto sopravvenuto incontrollabile dall'ufficio in quanto imprevedibile al momento della registrazione dell'atto e comunque non conoscibile dal suo verificarsi. Ciò imporrebbe di ritenere che la decadenza dall'esercizio del potere di accertamento deve decorrere dallo spirare del quinquennio o, in alternativa, dalla denunzia D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19, da parte del contribuente mancando la quale il potere di accertamento potrebbe compiersi entro il quinquennio dall'omissione. Del resto, l'art. 19 ult. cit., si riferisce alla comunicazione di eventi successivi alla registrazione dell'atto che ne modificano gli effetti giuridici rispetto a quelli esistenti al momento della conclusione dell'atto negoziale. Nè la circostanza che l'atto di alienazione fosse registrato poteva surrogare la denunzia ex art. 19, come aveva ritenuto la CTR, risultando la registrazione del successivo atto di alienazione compiuta in relazione alla sede del notaio rogante e non presso l'ufficio in cui è registrato il primo atto di acquisto. Ciò che avrebbe imposto un monitoraggio periodico degli atti da parte dell'ufficio volto alla verifica di evento imprevedibile e sopravvenuto, con evidente aggravio dei compiti di ufficio. La parte contribuente, nel controricorso, ha argomentato in maniera dettagliata le ragioni a sostegno della correttezza della decisione impugnata, ribadendole nella memoria depositata in prossimità dell'udienza camerale.

La censura è infondata.
Questa Corte, come ha puntualmente dato atto la CTR nella sua esaustiva motivazione, ha avuto modo di sedimentare il proprio indirizzo in tema di decadenza dalle agevolazioni "prima casa", di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6, per fatti sopravvenuti, chiarendo che non trovano applicazione il D.P.R. n. 634 del 1972, art. 18 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19, che stabiliscono l'obbligo, per i contraenti o per i loro aventi causa, di denunciare all'Ufficio (entro venti giorni) il verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta. Ne consegue che anche in caso di mancata utilizzazione del bene, inizialmente utilizzabile, il contribuente non ha l'obbligo di denunciare i fatti causativi della sopravvenuta sua decadenza dai benefici fiscali e la decadenza triennale dell'azione della finanza non decorre, dalla tempestiva presentazione di tale denuncia (o, addirittura, nell'ipotesi dell'omessa o della tardiva presentazione della denuncia, nel termine di cinque anni, dalla data in cui la stessa si sarebbe dovuta presentare), ma dal giorno in cui il proposito del contribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile - cfr. Cass. n. 12988/2003; Cass. n. 16369/2008.

Orbene, è condivisibile l'assunto del giudice di appello che ha ritenuto di potere applicare i principi giurisprudenziali sopra esposti anche al caso di perdita del beneficio contemplato dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, correlato all'alienazione dell'immobile prima dell'edificazione. Così facendo la CTR ha ritenuto applicabile il termine di decadenza triennale sancito, in termini generali, dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 ed ha escluso di potere considerare rilevante la denunzia di cui all'art. 19, applicabile alle diverse ipotesi di perdita del beneficio in quanto correlate all' "avveramento di una condizione sospensiva apposta a un atto o al verificarsi di altri eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta" - cfr. pag. 5 sent. impugnata.
Ora, l'operata equiparazione tra l'ipotesi qui all'esame e quella dell'agevolazione prima casa è assolutamente ortodossa e pienamente giustificata, non foss'altro che per la ragione, tranciante, rappresentata dal tenore lessicale del cit. D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19, comma 1, lo stesso imponendo l'obbligo, per i contraenti o per i loro aventi causa, di denunciare all'ufficio (entro venti giorni) il verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta (come nel caso di avveramento della condizione sospensiva e simili evenienze) e non già a perdita di benefici.
Le ragioni che l'Agenzia offre all'esame della Corte per giustificare un distinguishing rispetto all'indirizzo sopra evocato non appaiono persuasive.
Ed invero, l'imprevedibilità rappresentata dall'alienazione ante realizzazione del fabbricato era già stata presa in considerazione dalla giurisprudenza di questa Corte con riguardo all'alienazione infraquinquennale ai fini dell'agevolazione prima casa senza che tale elemento fosse considerato idoneo a modificare l'indirizzo sopra ricordato - cfr. Cass. n. 16369/2008.
Nè appaiono persuasivi i riferimenti all'aggravio dei compiti d'ufficio, anch'essi riferibili alle vicende sulle quali, come già detto, si è ampiamente sedimentata la giurisprudenza di questa Corte. Oneri, questi ultimi, in ogni caso decisamente attenuati dalla registrazione dell'atto di alienazione da parte del beneficiario, anch'esso sottoposto a registrazione presso un Ufficio che, al di là della possibile - ma non certa - non coincidenza con quello ove è stato registrato l'atto di acquisto (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 9), è messo in condizioni di conoscere il contenuto dell'atto e di quelli che lo hanno preceduto nonchè di esercitare i poteri ad esso riconosciuti dall'art. 53 bis, introdotto dal D.L. n. 223 del 2006 , art. 35, comma 24. Ragione, quest'ultima, che, in definitiva, rafforza la bontà delle conclusioni alle quali è giunta la CTR nel caso di specie piuttosto che indebolirle o giustificare una diversa soluzione alla fattispecie.

In conclusione, del tutto corretta si dimostra la decisione impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decadenza della pretesa impositiva esercitata dall'ufficio oltre il termine decadenziale di tre anni decorrente dalla richiesta di registrazione dell'atto di compravendita del soggetto che aveva beneficiato dell'agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3. Resta solo da aggiungere che in linea con la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 37/E del 9 aprile 2014 che, con riguardo all'ipotesi del trasferimento dell'immobile prima del completamento dell'edificazione nel termine quinquennale previsto - poi prorogato dal D.L. n. 102 del 2013, art. 6, comma 6, conv. nella L. n. 124 del 2013, non applicabile alla fattispecie - ha chiarito che "...la presentazione dell'atto di trasferimento dell'immobile per la registrazione ad un Ufficio territoriale, consente all'Amministrazione finanziaria di venire a conoscenza dell'evento che determina la decadenza dall'agevolazione; anche in quest'ipotesi, quindi, nessun obbligo di denuncia D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19, può essere imposto al contribuente".
Il Collegio, condivisa la relazione del consigliere relatore, rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte contribuente liquidate come da dispositivo.

PQM

LA CORTE visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della parte controricorrente in Euro 4000,00 per compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2014


 

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