REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio - Presidente -
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere -
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27235-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente
contro
B.E., D.G.C.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 91/2009 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE, depositata il 01/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito per il ricorrente l'Avvocato GALLUZZO che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 91/09/09, depositata il 1.10.2009, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pordenone n. 72/01/2005, annullando l'avviso di liquidazione, nei confronti di B.E. e D.G., relativo all'imposta di registro per la perdita dei benefici prima casa, non avendo stabilito la residenza nell'unità immobiliare entro i 18 mesi successivi all'atto di acquisto.

La Commissione Tributaria Regionale, riteneva soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione non avendo potuto ottenere il sig. D.G.C. la formale iscrizione nei registri dell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Aviano con riferimento alle ragioni ostative fatte derivare dal suo status di "elemento civile" ai sensi della L. n. 1335 del 1955, art. 1, punto bb).

L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota 2 bis, tariffa allegata, parte prima, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, avendo errato la CTR a tale rilievo, ai fini delle agevolazioni fiscali in materia di acquisto prima casa alla residenza fattuale e non a quella anagrafica, non trasferita nel termine di 18 mesi dalla data dell'acquisto nel Comune ove è situato l'immobile;
b) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota 2 bis, tariffa allegata, parte prima, in combinato disposto con la L. n. 1335 del 1955, art. 1, lett. b), in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, avendo errato la CTR ad attribuire rilevanza di forza maggiore alla circostanza che l'intimato non avrebbe potuto ottenere la residenza nel Comune di Aviano in forza del particolare regime che compete ai militari e civili che lavorano presso le basi Nato, trattandosi di circostanza conosciuta dallo stesso.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.11.2015, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivazione

Entrambi i motivi, stante la loro connessione -logica, vanno esaminati congiuntamente.
L'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo (originariamente prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6, poi, dal D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella L. n. 118 del 1985, nonchè dalla L. n. 415 del 1991, art. 3 ed ora dall'art. 1, comma 1 e nota 2", bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), è subordinata all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione, e postula che l'acquirente abbia la residenza anagrafica nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero -nella previsione di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, quale modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 12 - che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi.

Detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto.

L'intimato non avrebbe potuto ottenere la residenza nel Comune di Aviano in forza del particolare regime che, ai sensi della L. n. 1335 del 1995, art. 1, lett. b), compete ai militari e ai civili che lavorano presso le basi Nato in Italia.
Ai fini tributari e segnatamente ai fini dell'individuazione della forza maggiore tale circostanza, prevista da una disposizione di legge, non può configurare una causa di forza maggiore che per essere tale deve avere i requisiti della imprevedibilità e inevitabilità (cfr Cass. 6-5, Ordinanza n. 4800 del 10/03/2015), non ravvisabili nella fattispecie.

Si ritiene, tuttavia, di aderire al più recente orientamento secondo il quale "il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato venga adibito a residenza, non rileva la diversa residenza di chi ha acquistato in regime di comunione; in particolare occorre osservare che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 343 c.c.), quindi una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza a fini tributari" (Cass. n. 14237/2000), in quanto ciò che conta " non è tanto la residenza dei singoli coniugi quanto quella della famiglia: l'art. 144 c.c., secondo il quale i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa (che è una esplicitazione ed una attuazione della più ampia tutela che l'art. 29 Cost. assegna alla famiglia).mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall'altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale oggetto autonomo rispetto ai coniugi; pertanto anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra entità, quale la famiglia" (Cass. sez. trib. n. 16355/2013; Cass., sez. trib., n. 2109/2009).
Si ritiene, quindi, superato il previgente orientamento che affermava il diritto pro quota all'agevolazione a favore del solo coniuge residente (Cass., sez. trib., n. 8463/2001).

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati essendosi limitata a rilevare che "che i coniugi...vivono stabilmente, unitamente alla figlia Y.L. in Aviano, nell'immobile di via ____ che ha formato oggetto del contratto di compravendita....", senza tuttavia, specificare se la moglie avesse trasferito la residenza nell'immobile e se l'acquisto del bene sia avvenuto o meno in regime di comunione.
Tali circostanze dovranno essere accertate, previa cassazione dell'impugnata sentenza, dal giudice del rinvio, che dovrà, esperiti tali accertamenti, adeguarsi al principio di diritto espresso in ordine al trasferimento di residenza della famiglia ai fini del riconoscimento della agevolazione c.d. "prima casa".

La CTR del Friuli si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2016


 

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