REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. - Presidente -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1385-2011 proposto da:
M.G.L., elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo con studio in 00060 RIANO (RM), VIA DELLA MADONNELLA 15 C/O Avvocato FIORETTI SANDRO;
- ricorrente -
contro
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, FORO TRAIANO 1-A, presso lo studio dell'avvocato COSMELLI GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBIERI MICHELE giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1090/2010 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 10/09/2010 R.G.N. 1074/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l'Avvocato GIOVANNI VERUSIO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10/9/2010, in sede di rinvio disposto da Cass. n. 4745 del 2005 con la cassazione della decisione Trib. Lucca 6/10/2000, il Tribunale di Lucca respingeva il gravame interposto dal sig. M.G.L. in relazione alla pronunzia G. di P. Viareggio 13/11/1998 di parziale accoglimento (in particolare, per non avere il giudice di 1° grado riconosciuto gli interessi dalla corresponsione della somma non dovuta, nonchè la rivalutazione monetaria e per aver compensato le spese) della domanda dal medesimo proposta nei confronti del sig. C.R. di condanna alla restituzione di somma al medesimo versata in eccedenza rispetto all'ammontare giudizialmente liquidato in suo favore per l'esplicata attività di CTU. Avverso la suindicata pronunzia del giudice di rinvio il M. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad 8 motivi.
Resiste con controricorso il C.

Motivazione

Va pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità della memoria ex art. 378 c.p.c. prodotta dal ricorrente.

Posto anzitutto in rilievo che il termine di cui all'art. 378 c.p.c. si compone di 5 giorni da intendersi come "non liberi" (atteso che la sostituzione dell'originario disposto normativo di cui all'art. 190 c.p.c. (che prevedeva, per la comunicazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini di dieci e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza di discussione) per effetto della novella di cui alla L. n. 353 del 1990, art. 24 (che non contiene più menzione alcuna di termini "liberi") ha fatto venir meno il fondamento normativo della tesi secondo la quale i cinque giorni previsti dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie in sede di giudizio di legittimità dovessero intendersi come "liberi", in armonia, appunto, con le abrogate disposizioni concernenti il deposito di memorie e comparse nel giudizio di merito: cfr. Cass., 4/11/1997, n. 10797), e cioè computantisi secondo il criterio generale posto all'art. 155 c.p.c. senza calcolare il giorno iniziale e considerando viceversa quello finale (v. Cass., 23/5/2011, n. 11302; Cass., 23/2/2008, n. 1926), va al riguardo osservato che tale termine è connotato dalla particolarità di essere a ritroso, considerandosi cioè il giorno dell'udienza come momento iniziale del computo (dies a quo) e il 5 giorno costituendo il momento finale (ad quem) (cfr. Cass., 23/2/1998, n. 1926. V. anche Cass., 7/10/2005, n. 19530).

Al riguardo si è da questa Corte invero in più di un'occasione affermato che l'art. 155 c.p.c., comma 4, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine scadente in giorno festivo (v. Cass., 29/11/1977, n. 5187) e l'art. 155 c.p.c., comma 5, (introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f) volto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato (v. Cass., 7/5/2008, n. 11163) opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso, con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività (v. Cass., 4/1/2011, n. 182; Cass., 7/5/2008, n. 11163; Cass., 12/12/2003, n. 19041; Cass., 29/11/1977, n. 5187. E già Cass., 24/4/1982, n. 2540).
Ciò in quanto si produrrebbe altrimenti l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine medesimo (v. Cass., 4/1/2011, n. 182; Cass., 7/5/2008, n. 11163. E già Cass., 24/4/1982, n. 2540).

Orbene, nel condividersi e ribadirsi siffatta ratio, va al riguardo sottolineato come debba invero più correttamente affermarsi che le norme di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine come nella specie a ritroso, con la particolarità che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità di calcolo.
A tale stregua, nei termini a ritroso lo slittamento contemplato all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 va invero inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui cada il 5 giorno, costituente il dies ad quem, escluso dal computo -come detto- il dies a quo costituito dal giorno dell'udienza.
Orbene, con riferimento all'udienza pubblica del 28/2 il termine a ritroso ex art. 378 c.p.c. è nel caso scaduto il precedente venerdì 21/2.

Escluso il dies a quo (28/2), il 5 giorno (dies ad quem) cadeva di domenica (23/2), con proroga pertanto ex art. 155 c.p.c., comma 4, al sabato 22/2, nonchè ex art. 155 c.p.c., comma 5, (ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3, applicantesi a tutti i procedimenti, anche se instaurati anteriormente al 1/3/2006) al suindicato venerdì 21/2.
La memoria ex art. 378 c.p.c. dal ricorrente nella specie depositata in Cancelleria il 24/2 è pertanto tardiva, in quanto inammissibilmente depositata oltre il termine come sopra calcolato, con abbreviazione pertanto dell'intervallo normativamente stabilito e costituente il lasso di tempo minimo garantito -oltre che al giudice- alla controparte per esaminare tale atto, con conseguente violazione del relativo diritto di difesa ex art. 24 Cost. (cfr. Cass., 4/1/2011, n. 182).

Con il primo motivo il ricorrente denunzia "violazione ed errata interpretazione" degli artt. 389 e 394 c.p.c., art. 2697 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che sia stato dal giudice dell'appello erroneamente disposta la restituzione (anche) della "somma richiesta in restituzione rappresentata dall'importo delle spese processuali", in quanto asseritamente oggetto di "presunta non contestazione", laddove essa "non poteva e doveva essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'avv. M. riguardando la regolamentazione globale in riferimento alla soccombenza su cui era aperto il contenzioso, ed era in re ipsa".
Lamenta che "richiedendo la cessazione della materia del contendere e insistendo per la dichiarazione di soccombenza in via principale non era affatto tenuto a contestare gli importi richiesti da controparte".
Si duole essere stata dal giudice dell'appello erroneamente posta interamente a suo carico l'imposta di registro, e che avendo "immediatamente dopo la sentenza della Cassazione" restituito a controparte Euro 139,92, "detto importo ha estinto il credito... e non va affatto imputato in acconto di un credito in realtà totalmente evaso".
Con il secondo, il quinto e il settimo motivo il ricorrente denunzia "insufficiente", "contraddittoria" ed "illogica" motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che nell'impugnata sentenza si dia "per scontato che il C. abbia restituito tale importo" laddove "agli atti... non risulta prodotto alcun documento dal quale poter dedurre la data esatta nè la entità delle somme effettivamente pagate. Nè risulta un atto di quietanza rilasciato dal creditore".
Lamenta che "fare riferimento a future, incerte e non determinate acquisizioni extraprocessuali rappresenta una motivazione insufficiente ed illogica". Ancora, che la "motivazione in relazione alla mancata contestazione rappresenta un punto di riferimento incoerente e insufficiente con la indicazione di tale principio".
Si duole della "contraddittorietà della regolamentazione delle spese disposta dal Tribunale di Lucca, compensate per i primi due gradi di giudizio e invece non compensate per il giudizio di cassazione e di quello del rinvio, ma liquidate a favore del prof. C." laddove "il Prof. C. ha proposto appello incidentale alla sentenza del Giudice di Pace sia per i motivi di incompetenza per valore sia per la insussistenza del credito. E la sua istanza era stata respinta in tale fase e in fase di legittimità", sicchè "già questa sola statuizione comporta la soccombenza, accentuata viepiù dal rigetto, in ogni grado della eccezione di incompetenza per valore, trascinata dal C.".
Lamenta che, pur avendo dato "atto della fondatezza della domanda", erroneamente il giudice del rinvio non ha poi "condannato il C. alle spese".
Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente denunzia "violazione ed errata interpretazione" degli artt. 91, 100 e 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta non essersi dal giudice del rinvio tenuto conto che l'"esito finale del giudizio" era sostanzialmente favorevole "all'avv. M. essendo stata la domanda accolta integralmente con la sola modifica della decorrenza degli interessi", e nemmeno del comportamento di controparte, sempre oppostosi "alla sua pretesa".
Con il sesto motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si duole che "avendo dato corso, prima della notifica della riassunzione, alla esecuzione, la domanda del C. avrebbe dovuto essere limitata alla (eventuale) statuizione sulle spese e non ad altro".
Con l'ottavo motivo il ricorrente denunzia violazione del D.M. 18 maggio 2004, n. 85, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole della liquidazione delle spese operata dal giudice dell'appello con erronea determinazione dello scaglione di valore della causa, ed erronea quantificazione degli importi dovuti per diritti e onorari.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il ricorso per cassazione richiede per ogni motivo di ricorso, l'indicazione della rubrica nonchè la puntuale indicazione delle ragioni - tra quelle espressamente previste dall'art. 360 c.p.c. - per cui è proposto. Per altro verso esige l'illustrazione contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (v. in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421).
Risponde altresì a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con - fra l'altro - l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692).
Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).
E' cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803).
Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).
Il vizio di motivazione non può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice (v. Cass., 9/5/2003, n. 7058).
Secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).
Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall'odierno ricorrente.
Va anzitutto posto in rilievo come i motivi risultino formulati in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (ad es., all'"atto di citazione del febbraio del 1998", all'"accertamento tecnico preventivo promosso contro la Banca Toscana", all'aver "il prof. C.... richiesto a più riprese al ricorrente avv. M. la somma di lit. 4.000.000, che gli erano state inviate", alla "domanda attrice", alla "domanda riconvenzionale", all'"ordinanza di liquidazione delle spese emessa dal Pretore di Viareggio", alla sentenza del giudice di primo grado, ai "solleciti stragiudiziali", alla "sentenza 304/2000 dep. Il 6.10.2000", all'"atto di precetto", alla rimessione alla controparte degli "interessi percepiti in più", all'"atto di citazione in riassunzione 4.03.2006", alle "memorie conclusive", alla "comparsa di costituzione 27.06.2006 di fronte al Tribunale di Lucca - pag. 3 -", alla "comparsa 11.06.2010", alla "memoria di replica 30.06.2010", al "doc. 4 di controparte allegato alla citazione in riassunzione -che si spilla a detto atto-", alla "corrispondenza prodotta - doc. 1 all.to al fascicolo di parte avv. M.", al "proprio atto di appello", alla "richiesta del collega -che emerge dal doc. 1 all.to al fascicolo della riassunzione-, per le sue proprie spese", all'"atto di riassunzione, notificato nell'anno 2006", alla "comparsa di costituzione di fronte al Tribunale di Lucca") limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).
A tale stregua il ricorrente non pone questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso-apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Con particolare riferimento al terzo motivo, deve porsi altresì in rilievo che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità l'omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come nel caso prospettato dal ricorrente (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).

Quanto al sesto motivo, va ribadito che giusta principio del pari consolidato nella giurisprudenza di legittimità, anche in caso di denunzia di violazione ex art. 112 c.p.c. il disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, va invero osservato, dovendo specificamente indicarsi l'atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055).
E' infatti al riguardo noto che, pur divenendo - nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione - errores in procedendo giudice anche del fatto (processuale), con conseguente potere-dovere della Corte di legittimità di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta in ogni caso la disamina dell'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, sicchè solamente all'esito del relativo positivo accertamento diviene possibile valutarne la fondatezza nel merito, ed esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione questa Corte può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).
In altri termini, va (anche) nel caso osservato il principio generale in base al quale il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica implicante accertamenti di fatto ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione avanti al giudice di merito ma, in ossequio al disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ma altresì di indicare altresì in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, al fine di consentire il controllo ex actis della veridicità di tale asserzione, prodromico alla disamina nel merito della questione medesima (cfr., con riferimento a diverse ipotesi, Cass., 19/6/2012, n. 10032; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass., 27/5/2010, n. 12992; Cass. 27/9/2006, n. 21020).
Orbene, nel non osservare i suindicati principi, in particolare senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti della "comparsa di costituzione di fronte al Tribunale di Lucca", anche con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), il ricorrente non pone questa Corte nella condizione di compiutamente apprezzare quale fosse l'oggetto della domanda originariamente rivolta al giudice, e quali fossero i limiti (oggettivi e soggettivi) del gravame avverso la medesima interposto. E la pur formalmente denunziata violazione dell'art. 112 c.p.c. non risulta invero idoneamente argomentata sotto il profilo dell'error in procedendo.

Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell'odierno ricorrente - oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366 c.p.c., n. 4 - in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'art. 360 c.p.c., il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2014


 

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