REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra EQUITALIA SUD SPA (ora AGENZIA DELLE ENTRATE e RISCOSSIONE), rappresentata e difesa dall’avv. CARRATO CLAUDIO e presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce all’atto di appello Parte appellante e

M.P., rappresentata e difesa dall’Avv. DE MARINIS GIUSEPPE e presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione PREFETTURA DI SALERNO non costituita Parti appellate nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 4725/15 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore e depositata il 22.09.2015,

Svolgimento del processo

EQUITALIA SUD S.PA, con atto iscritto a ruolo il 25.02.2016, ha proposto appello contro la sentenza sopra indicata, contestando i seguenti profili di merito detta pronuncia e, in particolare: - l’esclusione della prescrizione della cartella esattoriale n. 10020090081007450001 di Euro 375,36, notificata il 20.10.2009 a PETROSINO MARGHERITA per violazioni afferenti al Codice della Strada, commesse nell’anno 2005; - la corretta quantificazione degli interessi portati da detta cartella ai sensi dell’art. 30 DPR 602/73 e somme aggiuntive ex art. 27 D.LGS 46/99, laddove il Giudice di Prime cure, invece, li ha ritenuti illegittimi, poiché richiesti ex art. 27 L. 689/1981 e, soprattutto, non liquidi, in quanto non specificatamente determinati.

P.M. si è costituita in giudizio e, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto confermarsi la sentenza emessa dal Giudice di prime cure; spese vinte con attribuzione. La PREFETTURA DI SALERNO è rimasta contumace. Instaurato il contraddittorio e acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è pervenuta all’udienza del 29.10.2020, trattata in forma telematica secondo le attuali disposizioni emergenziali, fissata per la precisazione delle conclusioni e, lette le note di trattazione scritta ove le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, la controversia, previa revoca della discussione orale, è stata trattenuta per la decisione, senza la concessione del termine di legge (invero rinunciato da entrambe le parti).

Motivazione

Ciò premesso, l’appello, pur ammissibile – poiché, pur non indicando le parti specifiche del provvedimento
impugnato, tuttavia, indica chiaramente quali sono gli specifici motivi di impugnazione – va virtualmente
rigettato secondo il principio della soccombenza virtuale, come richiesta da parte appellata.

Preliminarmente ed a tale riguardo, si dà atto della cessata materia del contendere, atteso il provvedimento
di sgravio del 14.11.2016, inviato alla P. dalla Prefettura che, all’epoca, irrogò le sanzioni
amministrative, poi confluite nella cartella esattoriale, concesso, peraltro, per intervenuta prescrizione del
credito portato dalla cartella.

Ciò detto, ad abundantiam, opera altresì il DL 119/2018, laddove prevede lo stralcio delle cartelle di valore
inferiore ad Euro 1000,00.

Tanto chiarito, l’appello risulta proposto solo per i suindicati tre motivi di impugnazione onde, ai sensi
dell’art. 346 c.p.c., i restanti motivi di appello, non riproposti, debbono ritenersi rinunciati.

L’appello, pertanto, è virtualmente infondato e, alla luce della pronuncia di soccombenza virtuale di parte
appellata, va resa la relativa statuizione.

In primo luogo, va rigettato il motivo di appello laddove l’appellante sostiene come l’azione, promossa in primo grado, avrebbe dovuto essere qualificata come “azione di accertamento”.

Premesso come l’attività di accertamento è propria e compresa nel connesso annullamento dell’atto illegittimo (posto che l’annullamento di una cartella esattoriale presuppone, a monte, l’accertamento negativo del quantum debeatur), dall’atto di citazione in primo grado si evince chiaramente come trattasi di opposizione ex art. 615 c. I c.p.c., sia avuto riguardo alla parte motiva, sia, altresì, in ordine alle richieste conclusive, ivi formulate, dalla P..

Passando, dunque, al secondo motivo di appello, parimenti infondato, va rilevato come la cartella esattoriale si sia inesorabilmente prescritta nel termine quinquennale (Cassazione civile n. 31817/2018, laddove precisa come l’istituto della conversione del termine di prescrizione, da quinquennale a decennale, non si applica per le sanzioni amministrative del Codice della Strada). Infatti, supponendo come la stessa sia stata notificata il 20.10.2009 (giusta produzione di parte appellante), il termine per la riscossione è inesorabilmente decorso nell’anno 2014, non avendo EQUITALIA prodotto altri atti interruttivi.

Nel rigetto dell’appello per i suindicati motivi (in particolar modo, per il secondo), resta assorbito l’ulteriore motivo di impugnazione relativo agli interessi, atteso come l’intervenuta prescrizione della cartella esattoriale preclude ex ante la possibilità di esigere gli interessi che, notoriamente, costituiscono un accessorio dell’importo a cui si riferiscono. Tuttavia, va precisato come dalla lettura del ruolo esattoriale non si evinca, in alcun modo, in modo chiaro e dettagliato come gli interessi di mora siano stati calcolati, quale aliquota sia stata applicata e quale sia stato l’iter logico giuridico alla base della pretesa erariale.

Le spese di lite relative al presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellante EQUITALIA SUD S.P.A. (ora AGENZIA delle ENTRATE e RISCOSSIONE) ed in favore di P.M. e vanno liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla tipologia di giudizio di impugnazione, al valore della controversia ed alla sua complessità bassa, tenuto conto dell’assenza di attività istruttoria e dei parametri medi, come previsti dal DM 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia della PREFETTURA DI SALERNO, in persona del Prefetto p.t.
2. Rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado, emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, n. 4725/15. 3. Condanna EQUITALIA SUD S.p.A. (ora AGENZIA DELLE ENTRATE e RISCOSSIONE) alla refusione delle spese di lite in favore di P.M. che si liquidano in Euro 470,00 oltre 15%, IVA e C.P.A. come di legge, da distrarsi in favore del procuratore, AVV. GIUSEPPE DE MARINIS, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di parte appellante, di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.p.r. 115/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nocera Inferiore, 05/11/2020

Il Giudice dott. Simone Iannone


 

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