Motivazione

Previa istanza di reclamo ai sensi dell’art. 17 bis del dlgs n. 545/1992, con ricorso presentato alla Commissione Tributaria di Caltanissetta in data 9.7.2018 parte ricorrente ha impugnato l’avviso di intimazione n. 29220179004744185, notificato in data 28.2.2018, e le sottese cartelle di pagamento n. 292 2008 000491317000 e n. 292 2008 0013029448000, nonché tutti gli atti presupposti, in quanto non notificati, né ricevuti, né motivati, affinché venissero annullati previa sospensione.
Ha, infine, chiesto la condanna alla refusione delle spese di giudizio, con distrazione.

Si è costituita la Riscossione Sicilia che ha concluso per il rigetto stante la rituale notifica dell’intimazione e della cartella presupposta, peraltro conforme al modello previsto.

Disposta la trattazione del merito unitamente alla domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto, la causa è stata fissata per la pubblica udienza del 9.4.2019, le parti hanno discusso e, all’esito della camera di consiglio, il procedimento è stato deciso.

Tanto premesso, deve rilevarsi quanto segue sull’azione esecutiva.

L’intimazione di pagamento riguarda le seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella nr. 29220080004913174000 con ruolo consegnato in data 10/02/2008 che la Riscossione assume essere stata notificata in data 15/04/2008, per diritti camerali 2004, con società di poste private;
2) Cartella nr. 29220080013029448000 con ruolo consegnato in data 25/07/2008 che la Riscossione assume essere stata notificata in data 15/10/2008 2008.
La Riscossione ha inteso provare con la produzione in giudizio delle copie conformi degli estratti di ruolo, che invero non sono idonei a dimostrare l’avvenuta notifica, trattandosi di atti interni privi di rilevanza autonoma.
Per tali ragioni non essendo stata dimostrazione dell’interruzione dell’ordinario termine di prescrizione, il ricorso deve essere accolto e gli atti impugnati devono essere annullati.
Le spese di giudizio sono regolate in considerazione della soccombenza, del valore della controversia e della serialità delle questioni controverse, fatta applicazione del D.M. n. 55 del 20 .7.2012.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge, spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione per l’Avv. D. Duri antistatario. Caltanissetta, 8.4.2019


Scarica copia del provvedimento: CTP Caltanissetta Sentenza 883/2020

 

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