REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Tivoli
Il Giudice
dr.ssa Francesca Coccoli
pronuncia mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2116/2019 del ruolo generale delle controversie civili, pendente:
tra
D. V. R.;
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Orazio Esposito e Gennaro Esposito
attore
e
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall’avv. Zosima Vecchio
convenuta
nonchè
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore;
convenuto contumace
Oggetto: impugnazione cartelle di pagamento

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata R. D. V. conveniva in giudizio il Comune di Guidonia Montecelio e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione formulando le seguenti conclusioni:
- .. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei crediti recati dalle cartelle di pagamento n. 09720070163367363000, 09720080079752258000, 09720090056906181000, 09720100066178769000, 09720100272625227000 limitatamente al ruolo n. 0015335, 0972011014730113700, 09720120057675000000 e per l'effetto annullare le suddette cartelle ed i ruoli in esse portato;
- in ogni caso, in caso di mancata prova della notifica dell’atto presupposto alle cartelle, annullare gli stessi e le relative cartelle.
Nella contumacia del Comune di Guidonia Montecelio, si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione opponendosi all’accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente.
All’udienza del 19 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione del termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di dieci giorni per repliche.

Motivazione

L’opposizione risulta proposta avverso l’estratto ruolo, nonché avverso le relative cartelle di pagamento n. 09720070163367363000, 09720080079752258000, 09720090056906181000, 09720100066178769000, 09720110147301137000 e 09720100272625227000, limitatamente al ruolo n. 0015335.
E’ affidata ai seguenti motivi:
1. “mancata notifica delle cartelle impugnate - prescrizione del credito vantato dall’Ente impositore”
2. “Prescrizione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale successiva alla notifica delle cartelle di pagamento impugnate”, ove l'Agente della Riscossione dovesse dare prova dell'avvenuta regolare notifica della cartella impugnata.

L’opposizione è fondata.
L’amministrazione convenuta ha fornito prova della intervenuta notifica delle cartelle.
In particolare:
- la cartella n. 09720070163367363000 è stata notificata ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., tramite ufficiale della riscossione/messo notificatore, mediante consegna in mani proprie del destinatario (doc. 2);
- la cartella n. 09720080079752258000 (dopo un primo tentativo non andato a buon fine, v. doc. 3) è stata notificata dal messo notificatore mediante gli adempimenti di deposito in Comune ed affissione dell'avviso di deposito al relativo albo, adempimenti di cui l'opponente è stato messo a conoscenza mediante raccomandata “informativa” con avviso di ricevimento (docc. 4-5-6).
Le ulteriori cartelle sono state tutte notificate a mezzo raccomandata A/R ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973; in particolare: - la cartella n. 09720090056906181000 è stata consegnata al destinatario in data 03.04.2009 (doc. 7); - la cartella n. 09720100066178769000, sempre al destinatario, è stata consegnata in data 26.04.2010 (doc. 8); - la cartella n. 09720100272625227000, anch'essa notificata a mezzo raccomandata A/R, è stata ricevuta in data 22.11.2010 da familiare convivente (suocera) che ha sottoscritto la cartolina in calce per accettazione (doc. 9); - le cartelle n. 09720110147301137000 e n. 09720120057675000000 sono state anch’esse consegnate direttamente al destinatario, che ha sottoscritto gli avvisi di ricevimento, rispettivamente in data 15.09.2011 (doc. 10) ed in data 23.04.2012 (doc. 11).

Tuttavia, i crediti relativi alle cartelle di pagamento impugnate si riferiscono a mancato pagamento di fitti di fabbricato relativamente agli anni che vanno dal 2007 al 2012 . Secondo la previsione contenuta nell'art. 2948 n.3 c.c. «Si prescrivono in cinque anni: (...) 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni».
Risulta, dunque, decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di affitto, canone di locazione e/o in ogni caso di provento del rapporto di locazione, in difetto di atti interruttivi della prescrizione.
Ed invero, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza del 25 ottobre 2016, n.23397/16),"La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato."


Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tra attore e convenuta costituita, mentre se ne dichiara l’irripetibilità nei confronti del Comune di Guidonia Montecelio, estraneo al motivo di opposizione che ne ha determinato l’accoglimento.

PQM

Il Giudice, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'avvenuta prescrizione dei crediti recati dalle cartelle di pagamento n. 09720070163367363000, 09720080079752258000, 09720090056906181000, 09720100066178769000, 09720100272625227000 limitatamente al ruolo n. 0015335, 0972011014730113700, 09720120057675000000 e, per l'effetto, annulla le suddette cartelle ed i ruoli in esse portati;
2) condanna l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi e in € 2500,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso spese forfettarie e Iva e CPA come per legge;
3) dichiara l’irripetibilità delle spese di lite nei confronti del convenuto contumace.
Così deciso in Tivoli il 21 novembre 2020
Il Giudice
Francesca Coccoli


Scarica copia del provvedimento: Sentenza 1491/20 Tivoli

 

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