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Diritto Bancario e Finanziario
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) CARRIERO Presidente
(NA) FEDERICO Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO
Seduta del 29/10/2020
Svolgimento del processo
Il ricorrente, in data 06.04.2010, stipulava contratto di prestito con cessione di centoventi quote della pensione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 03.06.2015, provvedeva all’estinzione anticipata. Con lettera di reclamo a mezzo pec del 3.03.2020, contestava i conteggi estintivi e richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni, delle spese e dei premi assicurativi. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e chiedeva la restituzione della complessiva somma di euro 1.697,04, oltre spese di assistenza difensiva. L’intermediario si costituiva ritualmente e, deducendo la congruità dei rimborsi effettuati in sede di conteggio estintivo, la corresponsione dell’importo di euro 391,38 in esecuzione dell’accordo del 19.01.2017, la natura up front delle commissioni di intermediazione e delle spese di attivazione, concludeva per il rigetto del ricorso.
Motivazione
In va preliminare, l’intermediario ha eccepito l’intervenuta transazione.
L’eccezione è infondata. Come statuito dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 8827/2017), la configurabilità di una transazione, di una rinuncia e di una quietanza liberatoria esige, da un lato, l’identificazione della res litigiosa e delle reciproche concessioni; dall’altro, l’inequivoca espressione di una volontà abdicativa da parte del cliente e della esatta identificazione del diritto oggetto di rinuncia. La comunicazione dell’intermediario e la quietanza del ricorrente successiva all’estinzione anticipata non configurano alcuna rinunzia o transazione ma dimostrano esclusivamente la ricezione, da parte del ricorrente della somma di denaro corrisposta dal resistente.
Il ricorrente ha chiesto la restituzione delle quote - non maturate per effetto dell’estinzione anticipata - delle commissioni, delle spese e dei premi assicurativi. La fondatezza della domanda non può essere esclusa sulla base del perfezionamento del contratto nel periodo precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 e, dunque, del recepimento della Direttiva 2008/48/CE.
Come statuito dalla giurisprudenza arbitrale (ABF Napoli, 3 ottobre 2018, n. 20331; ABF Napoli, 29 gennaio 2016, n. 893) l’art. 125 sexies t.u.b. ha valore ricognitivo o interpretativo della disciplina previgente derivante dall’art. 125, comma 2, t.u.b., dal d.m. Tesoro 8 luglio 1992, dalle Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e dalla Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009. Secondo il consolidato orientamento dell’ABF - confermato dal Collegio di Coordinamento (dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017) - il principio di equa riduzione del costo del finanziamento impone la restituzione della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell’estinzione anticipata del prestito, un’ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata.
Nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile sia gli oneri e i costi imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili), sia gli oneri e i costi riferibili all’intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota). In difetto di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005, l’intero importo di ciascuna delle voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare determinata secondo un criterio proporzionale. Il contratto non indica le attività remunerate dalle commissioni sub a), dalle commissioni di intermediazione sub b) e dalle spese di istruttoria e di notifica sub c), sì che devono essere considerate, in conformità degli orientamenti dei Collegi, di carattere recurring. Al fine della quantificazione della quota da rimborsare secondo il criterio pro rata temporis, gli importi dei predetti costi devono essere moltiplicati per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante, in presenza di rate di eguale importo, dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (sessantuno).
A seguito dell’estinzione anticipata in corrispondenza della cinquantanovesima rata, la quota non maturata delle commissioni sub a) è pari a euro 496,30 e, in considerazione della detrazione in sede di conteggio estintivo di euro 104,92, è dovuto per tale voce di costo l’importo di euro 391,38; la quota non maturata delle commissioni di intermediazione è pari a euro 896,09; la quota non maturata delle spese di istruttoria ammonta a euro 137,25. Anche la quota non maturata del premio assicurativo (euro 535,71) deve essere quantificata secondo il criterio pro rata temporis ed è pari a euro 272,32 e, in considerazione della corresponsione di euro 147,98, è dovuto per tale voce di costo l’importo di euro 124,34. L’intermediario ha corrisposto la somma di euro 391,38 sì che è tenuto alla restituzione di euro (391,38 + 896,09 + 137,25 + 124,34 – 391,38 =) 1.157,68.
Il carattere seriale della controversia esclude la rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva.
PQM
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.157,68 oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
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