REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21853-2014 proposto da:
D.G.E., F.D., F.M., in proprio e quali eredi del Sig. F.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso lo studio dell'avvocato NATALE GIUSEPPE, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 299, presso lo studio dell'avvocato LETTI LORENZO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
GENERALI ITALIA SPA, a mezzo della propria mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in persona dei procuratori speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato ROSELLI FEDERICO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
G.A., + ALTRI OMESSI ;
- intimati -
- ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza n. 6007/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 23/10/2013, depositata l'11/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l'Avvocato Natale Giuseppe difensore dei ricorrenti che si riporta ai motivi scritti;
udito l'Avvocato Lorenzo Letti difensore del controricorrente che si riporta ai motivi scritti.

Svolgimento del processo

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

"1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti principali lamentano che la sentenza impugnata non ha rilevato la mancata integrazione necessaria del contraddittorio mi confronti del conducente del veicolo responsabile del sinistro, G.A..
1.1. Il motivo è manifestamente infondato, posto che nel giudico promosso dalla vittima d'un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile unico litisconsorte necessario è il proprietario del veicolo (da ultimo, tra centinaia di sentenze conformi, Sez 3, Sentenza n. 25421 del 02/12/2014, Rv. 633597). Parte ricorrente si dilunga a discettare di "giustizia sostanziale" e di "iniquità" di tale principio, dimenticando che nulla le impediva di convenire in un autonomo giudizio il conducente responsabile. Imputi dunque a se stessa il non averlo fatto.

2. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano - tra l'altro - che la sentenza avrebbe violato l'art. 2054 c.c., comma 3, là dove ha ritenuto che la circolazione del veicolo BMW targato ___ avvenne prohibente domino.
2.1. Il motivo è fondato.
Per risalente e costante giurisprudenza di questa Corte, la circolazione prohibente domino idonea ad escludere la responsabilità del proprietario per i danni causati dall'autoveicolo, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, sussiste quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissenso a concedere l'uso del mezzo a terzi, ma adotta tutte le misure ragionevolmente esigibile dall'uomo medio per impedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo attenta custodia delle chiavi, inserimento dell'antifurto, ecc).
In applicazione di tali principi, è divenuta ormai tralatizia la massima secondo cui per fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., comma 3, non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario (e cioè invito domino), ma è necessario dimostrare che il mezzo abbia circolato contro la sua volontà (e cioè prohibente domino): e tale volontà contraria deve desumersi da un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. 14.7.2011 n. 15478; Cass., sez. 3^, 07-07-2006, n. 15521; Cass., sez. 3^, 01-08-2000, n. 10027; Cass., Sez. 3^, 17-10-1994, n. 8461; Cass., 12-04-1990, n. 3138; Cass., 14-12-1989, n. 5601; Cass., 18-11-1987, n. 8495; Cass., 17-05-1982, n. 3038; Cass. 25.9.1979 n. 4945; Cass. 13.10.1975 n. 3299; Cass. 14.2.1975 n. 591; Cass. 13.12.1974 n. 4260; Cass. 15.11.1972 n. 3406; Cass. 29.10.1971 n. 3062; Cass. 30.1.1968 n. 300; Cass. 23.6.1964 n. 1635).


2.2. Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato in facto che il proprietario del veicolo BMW ne custodiva le chiavi in luogo "noto ed accessibile", e si limitava ad esigere che l'uso del suo veicolo da parte di terzi avvenisse previa sua autorizzazione.
Ha, di conseguenza, concluso che l'ordine rivolto ai dipendenti di usare il veicolo solo previa autorizzazione del proprietario costituisse comportamento inteso a impedire la circolazione del veicolo.
Così decidendo, la Corte d'appello è dunque incorsa in un tipico "vizio di sussunzione", in quanto ha applicato l'art. 2054 c.c., comma 3, ad una fattispecie concreta da esso non contemplata.
L'esclusione della responsabilità del proprietario per i danni causati dalla circolazione del veicolo, infatti, per quanto detto esige secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'adozione di "misure concrete" volte ad impedire la circolazione, mentre nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto esclusa la responsabilità del proprietario in assenza di qualsiasi adozione di quelle misure.

3. Resta assorbito l'esame del ricorso incidentale della Generali Italia s.p.a.
4. Si propone pertanto il rigetto del 1 motivo del ricorso principale; l'accoglimento del 2 motivo del ricorso principale; l'assorbimento del ricorso incidentale".

2. I ricorrenti, la Generali Italia s.p.a. e G.R. hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Motivazione

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.
Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte tanto dai ricorrenti, quanto da G.R., nelle rispettive memorie.

3.1. Nella propria memoria, i ricorrenti ribadiscono che la sentenza d'appello sarebbe viziata, per non avere il giudice di merito ordinato la chiamata in causa di G.A., conducente del veicolo che causò il sinistro.
Sostengono che il vizio di cui si dolgono consiste non già nella violazione del principio della integrità del litisconsorzio necessario (in quanto riconoscono che nel giudizio promosso dalla vittima d'un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile il conducente non è un litisconsorte necessario), ma consisterebbe:
(a) nell'avere sottratto al creditore-danneggiato un possibile coobbligato;
(b) nell'avere violato il principio di economia processuale;
(c) nell'avere fatto malgoverno della facoltà attribuitagli dalla legge di ordinare ex officio la chiamata in causa del terzo.

3.2. Tutte le suddette deduzioni sono manifestamente inammissibili.
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello prospettando due vizi: quello di violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) e quello di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).
L'errore che tuttavia lamentano è - nella loro prospettazione - processuale: l'avere, cioè, il giudice di merito omesso di ordinare la chiamata in causa del conducente responsabile.
Dunque va, in primo luogo, rilevato come nessun vizio di motivazione sia concepibile rispetto all'errore processuale, posto che quel vizio è ipotizzabile solo con riferimento ad accertamenti in facto compiuti dal giudice di merito.

3.3. Quanto al vizio di violazione di legge, la relativa censura è del pari inammissibile, posto che ordinare la chiamata in causa d'un terzo è potere rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, e come tale non sindacabile in sede di legittimità.

4. Non convincenti appaiono, altresì, le deduzioni svolte da G.R. nella propria memoria ex art. 380 bis c.p.c. E' bene premettere come non sia compito di questa Corte stabilire se sia provato o meno che G.R. abbia adottato misure idonee ad impedire la circolazione del proprio autoveicolo contro la propria volontà.
Compito di questa Corte è soltanto stabilire se la Corte d'appello abbia fatto corretta applicazione delle norme e dei principi che regolano la materia.
Corretta applicazione di tali regole, come già indicato nella relazione del consigliere relatore, non vi fu: la Corte d'appello ha infatti stabilito che le modalità attraverso cui si rendeva possibile l'uso della vettura "estrinsecassero la non volontà del G.R. dell'uso del mezzo da parte del figlio".

E questo è un errore in iure, posto che il proprietario di un veicolo a motore per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 3, non può limitarsi a dimostrare una "volontà contraria" all'uso del mezzo, ma deve adottare misure concrete ed idonee a prevenire l'impiego del mezzo, anche abusivo, da parte di terzi. Questo essendo l'errore di diritto commesso dalla sentenza impugnata, appaiono dunque irrilevanti le deduzioni svolte da G.R. alle pp. 2-3 della propria memoria, in quanto in esse si discorre di una pura questione di fatto, ovvero se il modo in cui G.R. custodiva le chiave della vettura fosse o no sufficiente ad impedirne l'impiego da parte di terzi.

Questione, quest'ultima, che ovviamente dovrà essere risolta dal giudice di rinvio, previa applicazione del seguente principio di diritto: Il proprietario di un veicolo a motore risponde dei danni causati dalla circolazione di esso anche se avvenuta contro la propria volontà, a meno che non dimostri di avere adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l'impiego del mezzo, anche abusivamente, da parte di terzi.

5. La Generali Italia s.p.a. nella propria memoria ex art. 380 bis c.p.c. lamenta l'omesso esame, nella relazione preliminare, del motivo di ricorso incidentale condizionato, col quale aveva invocato la cassazione della sentenza impugnata, nella parte in cui non aveva esaminato la propria domanda di rivalsa (recte, regresso ex art. 1299 c.c.) nei confronti dell'assicurato.
Omissione tuttavia non vi fu, giacchè la questione proposta dalla Generali Italia resta assorbita dall'accoglimento del 2 motivo del ricorso principale.
Spetterà quindi al giudice del rinvio, una volta accertato se vi fu o meno circolazione prohibente domino, alla luce del principio di diritto sopra esposto, stabilire se si a fondata la domanda di regresso proposta dall'assicuratore del responsabile.

5. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:
(-) accoglie il 2 motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di cassazione, il 14 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2016


 

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