REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Reggio di Calabria
Sezione Lavoro
Riunita in camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri:
1) Dr. Claudia DE MARTIN Presidente rel.
2) Dr. Eugenio SCOPELLITI Consigliere
3) Dr. Fabio CONTI Consigliere
Ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 194 del ruolo generale contenzioso dell’anno 2018 all’udienza celebrata in data 23 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 221 DL n. 34 del 19 maggio 2020 conv. in L. 77/2020 in ottemperanza al decreto del presidente di sezione dell’8 ottobre 2020 e decisa con deposito del dispositivo nella data predetta e vertente
TRA
B. C. A. rappresentata e difesa dall’avv.to Maria Luisa Votano in virtù di procura allegata in calce all’atto di appello ed elettivamente domiciliate presso lo studio di detto difensore in Reggio Calabria via S. Anna Primo Tronco n 49/G;
= APPELLANTE =
CONTRO
REGIONE CALABRIA;
= APPELLATA- CONTUMACE =
per l’appellante : Voglia la Corte accogliere l’atto di appello e per l’effetto riformare la sentenza impugnata in ordine alla statuizione delle spese processuali del giudizio di primo grado per i motivi indicati in narrativa;
condannare la resistente Regione Calabria dipartimento di agricoltura e forestazione al pagamento delle spese e competenze del giudizio di prime cure con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell’art 93 c.p.c; condannare la resistente al pagamento delle spese anche del presente giudizio di appello, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Note di trattazione scritta conformi.

Svolgimento del processo

1) Il giudizio e la sentenza di primo grado
1a) Il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 1881 del 15 dicembre 2017 pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c con la quale accoglieva il ricorso del 16 aprile 2013 proposto da B. C. A. avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento n. 2840 emessa dalla regione Calabria Dipartimento n. 6 Agricoltura e Forestazione settore 2 Depenalizzazione e Sanzioni Amministrative del 15 febbraio 2013, notificatale il 21 marzo 2013 per il pagamento di € 1.972,64 in seguito al verbale di accertamento n. 1096/2008 CPRC del 17 dicembre 2008.
L’ordinanza ingiunzione veniva emessa per omissione delle informazioni obbligatorie (etichettatura) sui prodotti ittici surgelati. Il tribunale accoglieva integralmente il ricorso avendo riscontrato che l’ordinanza ingiunzione era illegittima in quanto i prodotti ittici congelati erano stati scambiati dai verbalizzanti per surgelati e solo questi secondi erano soggetti alla normativa in tema di etichettatura. I prodotti congelati ispezionati risultavano invece perfettamente in regola essendo dotati della prescritta etichettatura sui recipienti che li contenevano all’atto dell’ispezione. Il tribunale, contumace la regione, compensava integralmente le spese di lite fra le parti.

2) L’appello
2a) Proponeva appello B. C. A. impugnando la sentenza in relazione al capo relativo alla compensazione delle spese di lite, censurandone l’erroneità in quanto la contumacia della Regione non era elemento sufficiente per giustificare la compensazione posto che ella era stata costretta ad agire in giudizio, sostenendo le relative spese, per chiedere l’annullamento di un atto palesemente illegittimo, rispetto al quale il suo ricorso era stato integralmente accolto. Chiariva che la pronuncia di compensazione ledeva il criterio della soccombenza.
Rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
2b) la Regione non si costituiva
2c) Dopo alcuni rinvii d’ufficio della causa dovuti alla rimodulazione dei ruoli della sezione per effetto della modifica tabellare che ha assegnato alla sezione lavoro parte delle cause civili (di nuova iscrizione e già pendenti tra cui tutti i processi di opposizione a ordinanza ingiunzione) ed alla sospensione per emergenza Covid, questa Corte disponeva con ordinanza del 26 giugno 2020 il mutamento del rito da ordinario in lavoro ex art. 6 D.Lvo 150/2011 assegnando il termine per l’integrazione degli atti e rinviando per discussione all’udienza del 25 settembre 2020.
2d) suddetta udienza veniva differita d’ufficio al 23 ottobre 2020 e con decreto dell’8 ottobre 2020 del Presidente di sezione veniva disposta la trattazione scritta della presente causa ai sensi dell’art. 221 del dl. n. 34 del 19 maggio 2020 come modificato dalla legge di conversione del 17 luglio 2020 n. 77.
Il decreto veniva ritualmente comunicato e parte appellante ha depositato le note per la trattazione scritta.
In esito a deliberazione collegiale in camera di consiglio la causa veniva decisa con deposito del dispositivo alla predetta udienza del 23 ottobre 2020.

Motivazione

3) I motivi d’appello
L’impugnazione è fondata.
Il tribunale ha motivato la compensazione delle spese di lite così argomentando :"sulla base delle superiori considerazione deve dunque ritenersi l’infondatezza della pretesa azionata con l’ordinanza -
ingiunzione opposta che deve pertanto essere annullata. Ricorrono tuttavia eccezionali motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti avuto riguardo alla particolarità delle questioni trattate ed alla circostanza che l’amministrazione opposta, rimanendo contumace, ha di fatto rinunciato a difendersi"


La motivazione è del tutto apparente quanto all’individuazione delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione e , per altro verso, totalmente errata quanto alla valutazione degli effetti della contumacia della Regione.
Le gravi ed eccezionali ragioni sono infatti state individuate dal primo giudice nella particolarità delle questioni trattate quando invece sono tali le sole questioni nuove o quelle per le quali sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza (prima) consolidata o ancora, dopo la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, della Corte Costituzionale quelle ipotesi che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. In relazione a queste ultime è necessaria la motivazione puntuale qui totalmente assente.
La Suprema Corte ha infatti evidenziato che suddette ipotesi assimilabili possono ricorrere in caso di ius superveniens, di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica, di una pronuncia della Corte Costituzionale o Europea, di una situazione di marcata incertezza giurisprudenziale di legittimità.
Nulla di tutto questo è accaduto nel caso in esame in cui il verbale di accertamento è scaturito da un errore grossolano degli ispettori che non sono stati in grado di distinguere, ai fini degli obblighi di etichettatura, i prodotti surgelati dai congelati ed hanno sanzionato la B. per la mancata etichettatura dei prodotti surgelati quanto invece risultavano aver ispezionato i congelati, perfettamente in regola.

La compensazione può essere, inoltre, disposta in ipotesi di soccombenza reciproca e anche tale ipotesi non ricorre perché la fattispecie in esame vede la soccombenza totale della regione.

La contumacia della Regione, infine, non può essere valorizzata per sostenere una pronuncia di compensazione integrale delle spese (ma neppure parziale) posto che l’atto impugnato non è mai stato ritirato a valle del ricorso e delle motivazioni in esso addotte (poi integralmente condivise dal tribunale) e la ricorrente ha dovuto adire le vie giudiziali per ottenere l’annullamento del provvedimento.

In accoglimento dell’appello va quindi riformata la sentenza di primo grado nel capo in cui ha compensato le spese di lite del primo grado e le stesse, in applicazione dell’ordinario criterio della soccombenza, vanno poste a carico della Regione.
Esse vanno liquidate ex DM 55/2014 secondo lo scaglione di valore di causa ( € 1.972,64) nei valori medi dimidiati attesa la non complessità del contenzioso in causa contumaciale. Esse vengono liquidate in dispositivo, con distrazione.

4) Le spese del presente grado
Le spese del presente grado seguono sempre la soccombenza della Regione e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore della causa ( fino a € 5.200,00) nei valori medi dimidiati e con esclusione nel presente grado dei compensi per la fase istruttoria non tenuta, con distrazione.

PQM

La Corte di Appello di Reggio Calabria Sezione Lavoro sulle premesse conclusioni dei procuratori delle parti e sentito il Presidente relatore, definitivamente decidendo sull’appello parziale proposto da B. C. A. con atto di citazione in appello notificato il 23 Febbraio 2018 alla Regione Calabria avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1881del 15 dicembre 2017 previo mutamento del rito,
così provvede:
- accoglie l’appello parziale e, per l’effetto, in riforma del capo b) del dispositivo dell’impugnata sentenza, condanna la regione Calabria alla rifusione in favore di B. C. A. delle spese e compensi del primo grado di giudizio che liquida in € 122,50 per esborsi e € 1.378,00 per compensi oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori come per legge che distrae ex art. 93
c.p.c in favore dell’avv.to Votano Maria Luisa che ne ha fatto richiesta;
- condanna la Regione Calabria alla rifusione in favore dell’appellante anche delle spese e competenze del presente grado del giudizio che liquida in € 72,45 per esborsi e € 915,00 per compensi, oltre
rimborso forfetario nella misura del 15 % ed accessori di legge che distrae ex art. 93 c.p.c in favore dell’avv.to Votano Maria Luisa che ne ha fatto richiesta.
Reggio di Calabria 23 ottobre 2020
Il Presidente est.
( dott.ssa Claudia De Martin )


 

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