REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell’udienza dell’1.12.2020 svolta nelle forme di cui all’art. 221 co. 4 D.L. 34/2020, conv. con mod. dalla l. 77/2020, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3077/2019 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria,
PROMOSSA DA D. P. F. , con l’Avv. Orazio Esposito;
- Ricorrente -
CONTRO
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’Avv. M.G.E.;
- opposta -
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Svolgimento del processo

1. Premessa.
Con l’odierno ricorso, depositato il 19.3.2019, parte attrice ha promosso opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 3815/2015, avente a oggetto – per quel che qui rileva – cartelle di pagamento e avvisi di addebito concernenti premi INAIL, contributi previdenziali INPS e relative somme aggiuntive.
Deduce unicamente l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Si è costituita in giudizio la Riscossione Sicilia S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.
L’udienza dell’1.12.2020 è stata svolta nelle forme di cui all’art. 221 co. 4 D.L. 34/2020, conv. con mod. dalla l. 77/2020, e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Tempestività.
Innanzitutto, occorre verificare la tempestività dell’opposizione.
Nella specie, la data di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria allegata da parte ricorrente (27.2.2019) non è specificamente contestata dalla resistente costituita e risulta altresì dalla relata di notificazione prodotta dalla predetta parte.
Da quanto detto consegue che, essendo stato l’odierno ricorso depositato il 19.3.2020 (entro il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c.) l’opposizione agli atti esecutivi deve ritenersi tempestiva.

Motivazione

3. Merito.
Ciò posto, va esaminato e parzialmente accolto il motivo di opposizione relativo all’omessa notifica della comunicazione preventiva di ipoteca.
Al riguardo, l’invocato art. 77 co. 2 bis D.P.R. 602/1973, introdotto dall’art. 7 co. 2 lett. u-bis D.L. 70/2011, conv. con mod. dalla l. n. 106/2011, e applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, stabilisce che “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
D’altronde, anche con riguardo al regime previgente, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, avendo quest'ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell'ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l'ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice” (cfr., da ultimo, C. Cass. 30534/2019; cfr. altresì C. Cass. 7597/2017 e C. Cass. S.U. 19667/2014).
Nella specie, come detto, parte ricorrente ha – unicamente – eccepito l’omessa notifica della comunicazione preventiva di ipoteca.
L’assunto attoreo è parzialmente fondato.
Ed invero, il concessionario della riscossione ha bensì allegato e documentato l’avvenuta notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29376201500003815 in data 21.5.2015 con raccomanda A.R. n.14278045355-1, ma tale comunicazione preventiva di ipoteca non si riferisce a tutte le cartelle esattoriali e a tutti gli avvisi di addebito sottesi all’iscrizione ipotecaria opposta.
Né, in senso contrario, può assumere rilievo dirimente la generica specificazione ivi contenuta, secondo cui “...il debito sopra indicato è aggiornato alla data del 13/05/2015. Nel caso in cui venga iscritta ipoteca, il debito sarà ricalcolato alla data di iscrizione e potrebbe, quindi, comprendere ulteriori carichi frattanto scaduti”.
Ed invero, avuto riguardo alla natura e alla funzione della comunicazione preventiva di ipoteca come emergenti dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte e dal citato art. 77 co. 2 bis D.P.R. 602/1973 (consentire l'esercizio del diritto di difesa, attuare il più generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale e garantire il diritto alla partecipazione al procedimento), la predetta comunicazione preventiva può produrre i suoi effetti esclusivamente per i titoli esecutivi già formati e ivi specificamente richiamati, mentre non può produrre analoga efficacia con riferimento a titoli successivi ed eventuali, ivi solo genericamente – e ipoteticamente – richiamati.
Da quanto detto consegue che, nella specie, l’invocato art. 77 bis co. 2 D.P.R. 602/1973 può reputarsi rispettato unicamente con riguardo agli atti (cartelle esattoriali e avvisi di addebito) sottesi all’iscrizione ipotecaria impugnata e già richiamati nella comunicazione preventiva di ipoteca prodotta dalla Riscossione Sicilia S.p.A.
In particolare, siccome risultante dalla documentazione in atti e con precipuo riguardo ai premi Inail e ai contributi previdenziali Inps, nella comunicazione preventiva di ipoteca del 13.5.2015 sono considerate unicamente le cartelle di pagamento n. 29320140001550920 e n. 29320140029313238 e gli avvisi di addebito n. 5932014000783556, n. 5932014000357475 e n. 59320140005893203 (cfr. comunicazione preventiva di ipoteca e comunicazione di iscrizione ipotecaria).
Rispetto ai premi Inail e contributi previdenziali Inps portati da suindicati atti, già considerati nella comunicazione preventiva di ipoteca, l’opposizione è dunque infondata.
Con riferimento alle restanti cartelle esattoriali e ai restanti avvisi di addebito per premi Inail e contributi previdenziali Inps, non espressamente e specificamente richiamati nella comunicazione preventiva di ipoteca, l’iscrizione ipotecaria impugnata è invece illegittima per violazione del citato art. 77 co. 2 bis D.P.R. 602/1973 e ne va, pertanto, disposta la riduzione in parte qua.
In particolare, siccome risultante dalla documentazione in atti, nella comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sono indicati anche i seguenti atti (cartelle esattoriali e avvisi di addebito) non espressamente richiamati nella sottostante comunicazione preventiva di ipoteca:
1) cartelle di pagamento per premi Inail e somme aggiuntive: n 29320150035903075, n. 29320150054379448, n. 29320160058561191, n. 29320170023698714, n. 29320170037913861 e n. 29320180010195392;
2) avvisi di addebito per contributi previdenziali Inps e somme aggiuntive: n. 59320112001041157, n. 59320150004675585, n. 59320160003490024, n. 59320160007971614, n. 59320170003003874, n. 59320180002040200, n. 59320180006498132. 59320150000456928, n. 59320150005236320, n. 59320160004213808, n. 59320170000940688, n. 59320180001121823, n. 59320180003235044, n.
59320150001871639, n. 59320160001080213, n. 59320160005230235, n. 59320170001877261, n. 59320180001253538, n. 59320180005230403.
In definitiva, con specifico riferimento ai premi INAIL e contributi previdenziali INPS portati dalle suindicate cartelle esattoriali e dai suindicati avvisi di addebito, non espressamente richiamati nella comunicazione preventiva di ipoteca, l’iscrizione ipotecaria impugnata è parzialmente illegittima (per la parte corrispondente) per violazione del citato art. 77 co. 2 bis D.P.R. 602/1973 e ne va pertanto ordinata la riduzione in parte qua.

4. Spese.
Stante l’accoglimento parziale dell’opposizione, le spese di lite possono compensarsi in ragione di 1/5; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico di parte resistente e distratta in favore del procuratore di parte ricorrente.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara parzialmente illegittima, con riferimento ai premi INAIL e contributi previdenziali INPS portati dalle cartelle esattoriali e dagli avvisi di addebito indicati in parte motiva, l’iscrizione ipotecaria impugnata e, per l’effetto, ne ordina la riduzione in parte qua;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente e in ragione di 4/5, delle spese processuali, che si liquidano nell’intero in complessivi € 4.000,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore; compensa la restante parte.
Catania, 1 dicembre 2020
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto


 

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