Civile Ord. Sez. 6 Num. 19531 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO
Data pubblicazione: 23/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso 9614-2017 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. CF.97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale
EUROPA n.190, presso l'avvocato ROSSANA CLAVELLI dell'Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, rappresentata e difesa
dall'avvocato GAETANO STEFANO PESANTE;
- ricorrente -
contro
C. A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI n.11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4735/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Svolgimento del processo

che, con sentenza del 17 ottobre 2016, la Corte di Appello di Roma, riformando la decisione del primo giudice, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso tra A. C. e Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 18 febbraio al 30 aprile 2002 con conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 18 febbraio 2002 e giuridica prosecuzione dello stesso e condanna della società al pagamento di una indennità ex art. 32, comma 5, L. 4 novembre 2010 n. 183 pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

che il termine era stato apposto per "esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonché all'attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002";

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato a due motivi cui resiste la C. con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
che la C. ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in cui insiste per il rigetto del ricorso;

Motivazione

che: con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell'art. 1372, cod. civ. ( in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.), avendo il giudice del gravame erroneamente rigettato l'eccezione di definitivo scioglimento del rapporto per tacito mutuo consenso dei contraenti; con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di plurime disposizione di legge nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ.) in quanto la Corte territoriale erroneamente aveva ritenuto illegittima l'apposizione del termine per non avere la società
provato la esistenza in concreto, cioè con riferimento all'ufficio di destinazione della C., delle esigenze indicate in contratto;

che il primo motivo è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, "è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso" (v. Cass. 15- 11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887 ed ancora: Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8- 2011 n. 16932), mentre "grava sul datore di lavoro", che eccepisca tale risoluzione, "l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre, Cass. 1- 2-2010 n. 2279); ed infatti, nella fattispecie la Corte d'Appello ha rilevato che il mero decorso di un lasso di tempo neppure eccessivamente ampio (tre anni) non era circostanza certamente incompatibile con la volontà di dar corso alle azioni a tutela dei propri diritti e tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito, risulta aderente al principio sopra richiamato e resiste alle censure della società ricorrente che, in sostanza, si incentrano su una diversa lettura delle predette emergenze fattuali da questa Corte già ritenute non idonee a dimostrare l'esistenza di un volontà risolutiva del rapporto e che, peraltro, finiscono con il sollecitare anche una inammissibile nuova valutazione del merito non ammissibile in questa sede;

che è inammissibile il secondo motivo in quanto non censura adeguatamente l'impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato che la società non aveva provato la ricorrenza in concreto delle esigenze indicate nella causale essendosi limitata a dimostrare l'esistenza in generale di un processo di mobilità interna senza fornire alcuna prova dell'incidenza di tale situazione anche sull'ufficio di destinazione della C., non essendo l'uopo utile la prova testimoniale articolata perché generica; ed infatti la censura finisce con il sollecitare, sul punto, un inammissibile nuovo giudizio circa il merito della controversia;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore il ricorso va rigettato;
che le spese di lite sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo con attribuzione all'avv. Antonio Rosario Bongarzone per dichiarato anticipo fattone;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018
Pubblicata in data 23.07.2018


 

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