REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott. Massimo Principato, all’esito dell’udienza del 10/02/2021 svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, come da verbale redatto in pari data, ha emesso ex artt. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2109/2017 R.G. Lavoro, promosso
DA
F.G., rappr. e dif. dall’avv. Orazio Stefano Esposito giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (GIA’ SE.RI.T. SICILIA S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall’avv. Germano Garao giusta procura in atti
CONTRO
INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore della SCCI, Società di Cartolarizzazione dei Crediti
INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Domenica Di Leo

Motivazione

Prima di affrontare il merito della controversia occorre precisare che, con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, questo Giudice ha disposto lo svolgimento dell’udienza odierna secondo le modalità previste dall’art. 83, comma 7, lettera h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ovverosia “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Con verbale telematico di “udienza cartolare ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18”, redatto in data odierna, si è dato atto del deposito delle note scritte ai sensi dell’art. 83, comma 7, lettera h); indi, la causa è stata trattenuta per la decisione.
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Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2017 il ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il ruolo di cui alle cartelle di pagamento 29320000014102336, 29320080099273511, 29320090005414452, 29320090029518840 aventi ad oggetto contributi previdenziali INPS.
Tra i motivi di opposizione veniva eccepita la prescrizione del credito contributivo, anche successiva alla suddetta ipotetica notifica delle cartelle.
Si costituivano i convenuti che spiegavano difese volte al rigetto del ricorso. All’odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.
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Prima di affrontare il merito della controversia va evidenziato che il Concessionario per la riscossione ha comunicato e dato atto che i debiti previdenziali risultanti dai carichi di ruolo riferiti alle cartelle di pagamento nn. 29320080099273511 e 29320090029518840 sono stati annullati ai sensi dell’art. 4 del D.L. 119/2018, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Tale richiesta merita accoglimento atteso che il credito in contestazione è venuto meno a seguito dell’annullamento ex lege delle partite iscritte a ruolo.
Atteso il carattere deflattivo della disposizione normativa che ha disposto l’annullamento resta preclusa ogni indagine riguardante l’iniziale fondatezza della pretesa creditoria.
Per quanto riguarda le residue cartelle di pagamento oggetto di opposizione la causa può decidersi sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione successiva (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
La questione dell’ulteriore termine prescrizionale a far dalla notifica del titolo non opposto deve qualificarsi come detto quale ragione di opposizione all’esecuzione vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Ciò detto, l’opposizione all’esecuzione va accolta giacché dalle date di notifica delle cartelle, (segnatamente 21/10/2000 per la cartella n. 29320000014102336 e 06.05.2009 per la cartella n. 29320090005414452) fino alla notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca n. 293762016 00134339 del 09.02.2017 è decorso ulteriormente il termine quinquennale (cfr. in riferimento all’applicazione del termine quinquennale da ultimo Cass. civ. Sez. Unite, Sent. n. 23397 del 17/11/2016).
Non può infatti tenersi conto delle allegazioni di parte resistente sulla notifica di successivi atti di intimazione interruttivi della prescrizione stante che la documentazione all’uopo prodotta non consente di appurare che gli stessi siano riferiti alle cartelle in questione, al riguardo non idonee alla prova le schermate degli archivi di riscossione e nessun riferimento numerico alle cartelle risultando nella documentazione sull’attività notificatoria prodotta.
Vale al riguardo quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. 10536/03), secondo cui “l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione – sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento – e spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente, tuttavia, in mancanza di una puntuale indicazione del testo della lettera asseritamente interruttiva da parte del creditore, il debitore è esonerato dal provare il contenuto di tale lettera” ( in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto prescritto il credito dell’INPS, nonostante l’invio con raccomandata della lettera interruttiva, atteso che, a fronte di contestazione di controparte, l’INPS non aveva prodotto alcun atto idoneo a dimostrare il contenuto della raccomandata).
Sicché nei casi come quello a mano di mancata produzione in giudizio dell’intimazione di pagamento, del tutto irrilevanti sono i dati riportati sull’avviso di ricevimento (Documento n....), ed i numeri delle cartelle riportati sugli estratti di ruolo del Concessionario costituenti, questi ultimi, meri atti interni idonei a dimostrare il contenuto dell’atto inviato.
I crediti di cui all’iscrizione a ruolo di che trattasi sono, dunque, prescritti e va escluso il relativo diritto di procedere a riscossione coattiva.
La caducazione dei crediti iscritti a ruolo comporta rende priva di effetti, nella relativa parte, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca.
Le spese possono compensarsi in ragione delle pregresse oscillazioni giurisprudenziali in punto di della prescrizione maturata successivamente alla notifica del titolo non opposto.

PQM

Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2109/2017 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese:
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320080099273511 e n. 29320090029518840;
- Dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 29320000014102336 e n. 29320090005414452 con conseguente impossibilità di procedere ad esecuzione in forza di detti titoli.
- Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in esito all’udienza del 10/02/2021
Il Giudice del Lavoro dott. Massimo Principato


Scarica copia del provvedimento: Trib Catania Sez Lavoro Sentenza 646-2021

 

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