REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott. Massimo Principato, all’esito dell’udienza del 07/01/2021 svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, come da verbale redatto in pari data, ha emesso ex artt. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.8918/2019 R.G. Lavoro, promosso
DA
N.M., rappr. e dif. dall’avv. Orazio Stefano Esposito, come da procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Valentina schiliro’
E
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore
- resistenti – Oggetto: opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 593 2013 004242769; 593 2013 0004497412 e 593 2013 0006313639, aventi ad oggetto contributi previdenziali INPS

Motivazione

Prima di affrontare il merito della controversia occorre precisare che, con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, questo Giudice ha disposto lo svolgimento dell’udienza odierna secondo le modalità previste dall’art. 83, comma 7, lettera h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ovverosia “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Con verbale telematico di “udienza cartolare ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18”, redatto in data odierna, si è dato atto del deposito delle note scritte ai sensi dell’art. 83, comma 7, lettera h); indi, la causa è stata trattenuta per la decisione.

In primo luogo va dichiarata la contumacia di Riscossione Sicilia S.p.A. che sebbene ritualmente citata in giudizio non si è costituita.
Ciò posto si osserva che secondo l’insegnamento della Suprema Corte nella materia in esame, in relazione ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull’an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege n. 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull’esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l’iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l’iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l’opposizione va qualificata come opposizione all’iscrizione a ruolo da proporsi entro il termine di giorni 40 previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 46/99.
Relativamente alle doglianze riguardanti il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica alla notifica della cartella di pagamento), l’opposizione va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. non sottoposta ad alcun termine di decadenza.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito l’estinzione della pretesa creditoria per un fatto (la prescrizione) intervenuto successivamente alla formazione del titolo.
Al riguardo va detto che anche oltre il termine di cui all’articolo 24 decreto legislativo 46/99 il debitore può contestare il diritto del creditore INPS (e, per esso, dell’Agente della riscossione) a procedere all’esecuzione coattiva degli stessi.
E’, infatti, possibile far valere i fatti estintivi della pretesa creditoria, intervenuti successivamente alla formazione e notifica della cartella (titolo esecutivo), mediante opposizione che, avendo natura di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., può essere proposta in qualsiasi tempo, fino alla conclusione della procedura esecutiva.
A questo punto, esaminando la dedotta estinzione del credito, per intervenuta prescrizione, giova ricordare che secondo il disposto di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, il termine prescrizionale per il versamento dei contributi previdenziali (in precedenza decennale) è divenuto quinquennale a partire dal gennaio del 1996 anche per i
crediti maturati e scaduti in precedenza.
In proposito si osserva che i difformi orientamenti giurisprudenziali sull’applicabilità del termine quinquennale anche alle ipotesi di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento non opposta nel termine di 40 giorni, sono stati definitivamente risolti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n . 23399 del 17.11.2016.
Nel caso di specie dai documenti prodotti in giudizio dalle parti risulta che:
- l’avviso di addebito n. 593 2013 004242769 è stato notificato in data 08.01.2014,;
- l’avviso di addebito n. 593 2013 0004497412 è stato notificato in data 11.01.2014;
- l’avviso di addebito n. 593 2013 0006313639 è stato notificato in data 07.02.2014,.
Successivamente, in data 13.05.2019 all’odierna opponente è stata notificata
l’intimazione di pagamento n. 293 2018 9021318085 riguardante il credito previdenziale oggetto degli avvisi di addebito opposti.
Da tali documenti risulta che dalla notifica degli avvisi di addebito alla successiva intimazione è trascorso un termine superiore a cinque anni in assenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Consegue da ciò che il credito previdenziale portato dagli avvisi di addebito si è estinto per intervenuta prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.

PQM

Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8918/2019 RG., ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- Dichiara estinto il credito previdenziale oggetto degli avvisi di addebito nn. 593 2013 004242769; 593 2013 0004497412 e 593 2013 0006313639, con conseguente impossibilità di procedere ad esecuzione in forza di detti titoli;
- Condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali in favore di parte ricorrente che vengono liquidate in euro 1.350,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge e distratte in favore dell’avv. Orazio Stefano Esposito.
Così deciso in esito all’udienza cartolare del 07/01/2021
Il Giudice del Lavoro dott. Massimo Principato


Scarica copia del provvedimento: Tribunale Catania sez. Lavoro Sentenza 3/2021

 

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